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UIL Scuola Latina • FAQ 2026

Le risposte alle domande più frequenti

Una raccolta pratica e aggiornata su GPS, supplenze, personale ATA, ruolo, congedi, carriera, previdenza, diritti e servizi.

199 FAQ • Aggiornamento 24 settembre 2026

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01

GPS, graduatorie e supplenze

20 domande

Risposta. L’algoritmo tratta gli aspiranti secondo fascia, posizione e punteggio e, per ciascuno, scorre le preferenze nell’ordine indicato nella domanda. L’assegnazione dipende quindi non solo dal punteggio, ma anche dalle preferenze espresse, dalla tipologia di posto o contratto richiesta, dalle disponibilità presenti in quel turno e dall’eventuale applicazione di riserve o precedenze.

Esempio. Se una sede meno gradita è stata indicata prima di una sede preferita e risulta disponibile, l’algoritmo può assegnare la prima e chiudere la ricerca per quell’aspirante.
Attenzione. Per verificare un presunto errore servono almeno graduatoria, domanda delle 150 preferenze, bollettino e disponibilità del turno.
Riferimento: O.M. 27/2026, disciplina del conferimento delle supplenze da GPS per il biennio 2026/27-2027/28.

Risposta. Un punteggio inferiore non dimostra da solo uno scavalcamento. Possono incidere una riserva di posti, una precedenza, una diversa fascia o graduatoria, una differente preferenza espressa, la tipologia di contratto richiesta o la disponibilità esistente nel momento in cui è stata trattata la posizione.

Esempio. Due candidati della stessa classe di concorso possono avere esiti diversi se uno ha indicato una sede o una tipologia di posto che l’altro non ha richiesto.
Attenzione. Il controllo va fatto sul caso concreto e non sulla sola colonna del punteggio.
Riferimento: O.M. 27/2026; disciplina delle riserve e delle precedenze applicabili alle supplenze.

Risposta. Le riserve sono quote di posti destinate dalla legge a determinate categorie aventi titolo. Non aumentano il punteggio e non equivalgono a una precedenza generalizzata nella scelta della sede: operano entro le quote disponibili e secondo le condizioni previste dalla normativa.

Esempio. Un aspirante riservista può ottenere un posto nell’ambito della quota riservata anche con punteggio inferiore ad altri candidati.
Attenzione. Nei bollettini le condizioni personali possono non essere visibili per ragioni di riservatezza.
Riferimento: O.M. 27/2026; Legge 68/1999 e altre norme sulle riserve dei posti applicabili alle graduatorie.

Risposta. No. La precedenza opera solo quando l’aspirante è già nominabile sulla base della procedura e vi è una disponibilità compatibile. Non consente di superare liberamente fascia, graduatoria o requisiti di accesso.

Esempio. Prima si verifica se il candidato rientra tra i nominabili; successivamente la precedenza può incidere sulla sede secondo le regole territoriali applicabili.
Attenzione. La corretta indicazione delle preferenze territoriali può essere decisiva.
Riferimento: O.M. 27/2026; Legge 104/1992, art. 21 e art. 33, per le precedenze previste nelle procedure.

Risposta. Sì. Nella procedura 2026/27 l’aspirante che in un turno non riceve una nomina può essere nuovamente trattato nei turni successivi quando sopraggiungono disponibilità compatibili con le preferenze espresse e la sua posizione resta utilmente trattabile. Il mancato conferimento in un primo bollettino non equivale quindi, da solo, all’esclusione da tutti i turni successivi.

Esempio. Un posto che si libera dopo il primo bollettino può essere attribuito in un turno successivo a un aspirante già trattato ma rimasto senza nomina.
Attenzione. La possibilità di essere trattati nuovamente non recupera sedi o tipologie di posto che non erano state espresse nella domanda.
Riferimento: O.M. 27/2026, disciplina delle procedure informatizzate di conferimento delle supplenze.

Risposta. La mancata indicazione di una sede, di una classe di concorso o di una tipologia di posto equivale a rinuncia rispetto a ciò che non è stato espresso. Per l’a.s. 2026/27, chi non presenta affatto l’istanza delle preferenze rinuncia alla partecipazione alla procedura delle supplenze annuali e al 30 giugno; chi presenta l’istanza ma omette alcune sedi concorre soltanto per quelle effettivamente ricomprese nelle proprie preferenze.

Esempio. Se non è stata indicata una determinata sede né una preferenza sintetica che la comprenda, il sistema non può assegnarla.
Attenzione. Per questo è importante distinguere tra mancata presentazione dell’istanza e mancata indicazione di singole sedi o tipologie di posto.
Riferimento: O.M. 27/2026, art. 12, c. 4.

Risposta. No. La preferenza sintetica consente al sistema di scorrere le sedi comprese nel codice secondo le regole della procedura. Non significa che l’aspirante possa stabilire dopo l’invio un ordine personale tra tutte le scuole incluse.

Esempio. Una preferenza di provincia può portare all’assegnazione di una sede lontana se compresa nel codice e compatibile con le opzioni selezionate.
Attenzione. Prima dell’invio bisogna comprendere bene l’effetto delle preferenze sintetiche.
Riferimento: O.M. 27/2026, disciplina delle preferenze analitiche e sintetiche.

Risposta. Di regola la domanda presentata vincola l’aspirante. Un errore materiale dell’interessato nella scelta del codice non viene normalmente corretto dopo la chiusura per sostituire la preferenza con quella che si intendeva indicare. Diverso è il caso di un errore imputabile all’Amministrazione.

Esempio. Se viene inserito il codice di un altro istituto, non basta dichiarare successivamente quale scuola si voleva scegliere.
Attenzione. Nei casi dubbi occorre valutare tempestivamente un reclamo documentato.
Riferimento: O.M. 27/2026 e disciplina della domanda informatizzata delle preferenze.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. L’algoritmo non cerca automaticamente la soluzione con il maggior numero di ore tra tutte le preferenze successive. Attribuisce la prima combinazione disponibile compatibile con l’ordine della domanda e con le opzioni selezionate.

Esempio. Uno spezzone di 8 ore indicato in una preferenza precedente può essere assegnato prima di una disponibilità successiva di 12 ore.
Attenzione. L’ordine delle preferenze va costruito anche pensando all’orario desiderato.
Riferimento: O.M. 27/2026, procedura informatizzata di assegnazione delle supplenze.

Risposta. Dopo una nomina da GPS bisogna rispettare il termine di presa di servizio indicato dal provvedimento e dalle istruzioni dell’Ufficio o della scuola. La nomina attribuita su una sede richiesta produce effetti immediati sulla procedura: rinunciare dopo l’assegnazione o non prendere servizio nei termini non è neutro e può far scattare le sanzioni previste dall’O.M. 27/2026.

Esempio. Se il bollettino indica la presa di servizio il giorno successivo, è opportuno contattare immediatamente la scuola e presentarsi entro il termine.
Attenzione. Rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono dopo l’inizio del rapporto sono fattispecie diverse e hanno conseguenze differenti.
Riferimento: O.M. 27/2026, artt. 12 e 15.

Risposta. Dopo la presa di servizio, interrompere anticipatamente una supplenza rientra normalmente nell’abbandono del servizio. Per il biennio GPS 2026/28 l’abbandono è la fattispecie più grave: comporta la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, secondo l’ambito indicato dall’O.M. 27/2026. Un grave motivo personale non costituisce da solo una deroga automatica.

Esempio. Un grave problema familiare può essere documentato, ma non cancella automaticamente gli effetti dell’abbandono.
Attenzione. Prima di lasciare il servizio bisogna verificare se la situazione può essere gestita mediante congedo, aspettativa o altro istituto previsto dall’ordinamento.
Riferimento: O.M. 27/2026, art. 15, c. 1 lett. b) e c. 2 lett. b).
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. No. Chiamare la cessazione «risoluzione consensuale», «dimissioni» o «rinuncia» non basta a escludere le sanzioni previste per l’abbandono. Ai fini delle supplenze conta la situazione sostanziale: se il docente ha già preso servizio e interrompe anticipatamente l’incarico, occorre verificare come la cessazione ricade nell’art. 15 dell’O.M. 27/2026.

Esempio. Una risoluzione firmata dalla scuola può chiudere il rapporto, ma bisogna verificare quali conseguenze saranno registrate nel sistema delle supplenze.
Attenzione. Una soluzione concordata con la scuola può chiudere il rapporto di lavoro, ma non modifica automaticamente gli effetti sulla possibilità di ottenere altre supplenze.
Riferimento: O.M. 27/2026, art. 15.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Sì. La numerazione delle graduatorie d’istituto è diversa da quella delle GPS: la prima fascia delle graduatorie d’istituto è collegata alle GAE; la seconda fascia delle graduatorie d’istituto corrisponde agli aspiranti inseriti nella prima fascia GPS; la terza fascia delle graduatorie d’istituto corrisponde alla seconda fascia GPS.

Esempio. Un docente in prima fascia GPS può quindi ricevere correttamente una convocazione indicata come “Fascia 2” della graduatoria d’istituto.
Attenzione. Non si tratta di un declassamento della posizione GPS.
Riferimento: O.M. 27/2026, disciplina delle graduatorie provinciali e delle correlate fasce delle graduatorie d’istituto.

Risposta. No, non liberamente. Nel 2026/28 l’O.M. 27/2026 consente di lasciare senza sanzioni una supplenza temporanea per accettare una supplenza annuale al 31 agosto o fino al 30 giugno. Questa facoltà non si applica a chi è già in servizio su un incarico che scade al 30 giugno. Di conseguenza, una supplenza di 3 ore al 30 giugno da graduatoria d’istituto non può essere abbandonata senza conseguenze solo perché successivamente arriva una cattedra di 18 ore da GPS.

Esempio. Chi ha già preso servizio su 3 ore fino al 30 giugno non può trattare quel contratto come una supplenza breve e lasciarlo automaticamente per 18 ore da GPS. Deve piuttosto verificare se esistono possibilità di completamento compatibili.
Attenzione. La regola dipende dalla durata del contratto, non dal numero di ore: 3 ore al 30 giugno restano una supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Riferimento: O.M. 27/2026, art. 15, c. 3, in relazione all’art. 2, c. 6, lett. a), b) e c).
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Chi ha un incarico a orario non intero può concorrere al completamento dell’orario secondo le condizioni previste dall’O.M. 27/2026, compatibilmente con le disponibilità, l’orario e le regole applicabili. Il completamento non attribuisce però il diritto a trasformare qualsiasi cattedra successiva nella quota di ore mancante.

Esempio. Chi ha 3 ore può completare fino all’orario ordinario se si rende disponibile uno spezzone compatibile.
Attenzione. Completamento dell’orario e abbandono di una supplenza già in corso sono istituti diversi.
Riferimento: O.M. 27/2026, disciplina del completamento dell’orario.

Risposta. No, non automaticamente. Il diritto al completamento consente di utilizzare disponibilità compatibili secondo la disciplina delle supplenze, ma non attribuisce al docente il potere di chiedere che una cattedra intera venga frazionata appositamente per lasciare libere solo le ore necessarie al proprio completamento.

Esempio. Con 3 ore già in servizio non si può pretendere che una successiva cattedra di 18 ore venga trasformata in 15 ore solo per mantenere le 3 ore precedenti.
Attenzione. Va verificata la natura della disponibilità e la possibilità concreta di completamento.
Riferimento: O.M. 27/2026 e disciplina del completamento orario.

Risposta. La vittoria di un concorso presso un’altra Pubblica Amministrazione consente al lavoratore di scegliere il nuovo impiego, ma non elimina automaticamente le conseguenze previste dall’O.M. 27/2026 se la supplenza scolastica viene interrotta dopo la presa di servizio. Occorre quindi distinguere il diritto a cessare il rapporto dal regime sanzionatorio delle supplenze.

Esempio. Una docente nominata da GPS che deve assumere presso l’Agenzia delle Entrate può cessare il contratto scolastico, ma deve conoscere prima gli effetti sulle future supplenze.
Attenzione. Prima delle dimissioni è necessario verificare la data di assunzione presso l’altra PA, il contratto scolastico in essere e gli effetti dell’art. 15 dell’O.M. 27/2026.
Riferimento: O.M. 27/2026, art. 15.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Le sanzioni conseguenti all’abbandono di una supplenza e la posizione in una graduatoria concorsuale sono piani distinti. La cessazione della supplenza non comporta automaticamente la perdita della graduatoria PNRR3. Se l’interessato viene successivamente individuato per l’immissione in ruolo, la possibilità di accettare va verificata sulla procedura concorsuale e sugli eventuali termini di accettazione o rinuncia.

Esempio. Una docente che lascia una supplenza per assumere in un’altra PA può, se successivamente individuata da PNRR3 e ancora avente titolo, valutare l’accettazione del ruolo scolastico.
Attenzione. La rinuncia alla nomina concorsuale può invece avere effetti propri sulla graduatoria.
Riferimento: O.M. 27/2026 per le sanzioni sulle supplenze; disciplina della procedura concorsuale PNRR3 per l’eventuale successiva immissione in ruolo.

Risposta. Nel biennio 2026/28 la rinuncia a una nomina da GAE/GPS o la mancata presa di servizio comporta la perdita della possibilità di ottenere le supplenze annuali al 31 agosto e fino al 30 giugno secondo l’ambito previsto dall’O.M. 27/2026 per l’intera vigenza delle graduatorie. Le supplenze brevi e temporanee seguono una disciplina distinta.

Esempio. Chi riceve una sede richiesta tramite la procedura informatizzata e decide di non assumere servizio non può considerare la nomina come se non fosse mai avvenuta.
Attenzione. La rinuncia prima della presa di servizio non va confusa con l’abbandono dopo l’inizio del servizio, che produce conseguenze più ampie.
Riferimento: O.M. 27/2026, art. 15, c. 1 lett. a).

Risposta. Sì. L’O.M. 27/2026 prevede espressamente che chi è in servizio su una supplenza temporanea possa lasciarla per accettare una supplenza annuale al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno. Se invece decide di mantenere la supplenza temporanea, non si applicano le sanzioni previste per la rinuncia alla nomina annuale o al 30 giugno nei casi disciplinati dal comma 3.

Esempio. Un docente su una supplenza breve per sostituzione di un assente può lasciarla per accettare una nomina GPS al 30 giugno.
Attenzione. Questa possibilità non va estesa a un contratto già al 30 giugno o al 31 agosto.
Riferimento: O.M. 27/2026, art. 15, c. 3.
02

Concorsi, ruolo e anno di prova

12 domande

Risposta. Il superamento del periodo di formazione e prova richiede almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 giorni di attività didattiche, oltre al completamento delle attività formative, al test finale e alla valutazione positiva. Per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto, le soglie di 180 e 120 giorni sono proporzionalmente ridotte.

Esempio. Un docente con orario ridotto non deve necessariamente raggiungere gli stessi 180/120 giorni previsti per un docente a orario intero: le soglie vanno riproporzionate.
Attenzione. Non basta raggiungere il numero minimo di giorni: devono essere completati anche gli altri adempimenti previsti dal percorso di formazione e prova.
Riferimento: D.M. 226/2022, artt. 3 e 6; nota MIM 95371 dell’11 dicembre 2025.

Risposta. No, i periodi di congedo non rientrano, in via generale, nel servizio effettivamente utile ai 180 giorni richiesti dal D.M. 226/2022. Il decreto esclude dal computo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. È invece espressamente computato il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Esempio. Un mese di congedo parentale durante l’anno di prova riduce i giorni utili ai fini dei 180 giorni; questo però non significa automaticamente che l’anno di prova debba essere rinviato, se le soglie richieste vengono comunque raggiunte.
Attenzione. Non confondere la validità del periodo ai fini dell’anzianità di servizio con il diverso computo dei giorni richiesti specificamente per l’anno di prova.
Riferimento: D.M. 226/2022, art. 3, comma 2.

Risposta. Sì, alle condizioni previste dall’art. 47 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. Il docente a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, un rapporto a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado di istruzione, oppure per altra tipologia o classe di concorso, purché l’incarico abbia durata fino al 31 agosto o almeno fino al 30 giugno. La titolarità della sede viene mantenuta senza assegni complessivamente per tre anni scolastici.

Esempio. Un docente di ruolo nella scuola primaria può, se ricorrono tutti i requisiti, accettare un incarico annuale su altra tipologia o in altro grado conservando la titolarità secondo l’art. 47.
Attenzione. L’art. 47 richiede il posto intero. Vincoli derivanti dalla procedura di assunzione, anno di prova e altre condizioni personali devono essere verificati separatamente.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 47.

Risposta. Deve comunicare tempestivamente alla scuola di titolarità l’accettazione dell’incarico e chiedere il collocamento nella posizione prevista dall’art. 47, conservando la titolarità senza assegni. Deve inoltre rispettare il termine di presa di servizio nella scuola che ha conferito l’incarico.

Esempio. È opportuno trasmettere alla scuola di titolarità un’istanza protocollata allegando o indicando gli estremi della nomina a tempo determinato.
Attenzione. La sola comunicazione telefonica non è sufficiente a documentare correttamente la posizione del dipendente.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 47.

Risposta. No, non è corretto sovrapporre automaticamente il vincolo di permanenza alla disciplina dell’art. 47 del CCNL. Il vincolo incide soprattutto sulla mobilità e sulla permanenza nella sede/provincia secondo la normativa applicabile, mentre l’accettazione di un incarico a tempo determinato segue una disciplina contrattuale distinta. Tuttavia, per i neoassunti da procedure concorsuali è necessario verificare anche le specifiche regole di reclutamento e lo svolgimento dell’anno di prova.

Esempio. Un docente neoassunto da concorso PNRR non può concludere, solo leggendo la parola “vincolo triennale”, che qualsiasi incarico a tempo determinato sia vietato; ma neppure può accettarlo senza verificare la propria procedura di assunzione.
Attenzione. Per i neoassunti questa FAQ deve essere usata come orientamento: anno di assunzione, prova superata e procedura di reclutamento possono cambiare la risposta concreta.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 47; disciplina vigente sui vincoli dei docenti neoassunti.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. In linea generale sì, se al momento dell’individuazione il candidato conserva il titolo alla nomina e accetta nei termini previsti dalla procedura concorsuale. Il fatto di lavorare nel frattempo presso un’altra Pubblica Amministrazione non equivale automaticamente a rinunciare al concorso. Una volta accettata la nomina scolastica, dovrà essere regolarizzata la cessazione o la posizione presso l’altra Amministrazione secondo le norme applicabili.

Esempio. Una candidata PNRR3 che nel frattempo ha assunto servizio presso l’Agenzia delle Entrate può valutare l’accettazione della successiva immissione in ruolo nella scuola, se ancora utilmente collocata e convocata.
Attenzione. Diversa è la rinuncia formale alla nomina concorsuale, che può produrre effetti propri sulla procedura. Va sempre letto l’avviso di individuazione.
Riferimento: DDG 2938/2025 e DDG 2939/2025; avvisi MIM relativi alle procedure PNRR3.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. No. I 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattiche sono soltanto uno dei requisiti. Il percorso comprende anche le attività formative previste, il test finale e la valutazione positiva del periodo di formazione e prova.

Esempio. Un docente che raggiunge 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche deve comunque completare il percorso formativo e superare positivamente la valutazione finale.
Attenzione. Il mancato completamento degli altri adempimenti non viene sanato dal solo raggiungimento delle soglie numeriche.
Riferimento: D.M. 226/2022; nota MIM 95371 dell’11 dicembre 2025.

Risposta. Nei 180 giorni sono computabili le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami, gli scrutini e gli altri impegni di servizio. Sono invece esclusi i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. È espressamente computato il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza.

Esempio. I giorni delle vacanze natalizie possono rientrare nei 180 giorni se il rapporto di servizio è in essere; un periodo di congedo parentale, invece, non è computato come servizio effettivo ai fini di questa soglia.
Attenzione. Il computo dei 120 giorni di attività didattiche segue una regola più specifica e non coincide automaticamente con quello dei 180 giorni.
Riferimento: D.M. 226/2022, art. 3, commi 2 e 3.

Risposta. Nei 120 giorni rientrano sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni trascorsi nella sede di servizio per attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese attività valutative, progettuali, formative e collegiali.

Esempio. Collegi, consigli, attività di progettazione e formazione svolte come attività di servizio possono concorrere al raggiungimento dei 120 giorni quando rientrano nelle condizioni previste.
Attenzione. Non ogni giornata compresa nei 180 giorni è automaticamente anche una giornata utile ai 120 giorni.
Riferimento: D.M. 226/2022, art. 3, comma 3.

Risposta. No. Il D.M. 226/2022 prevede che, fermo restando l’obbligo delle altre attività del percorso, le soglie dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattiche siano proporzionalmente ridotte per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Esempio. Un docente con incarico a orario ridotto deve avere un conteggio riproporzionato e non essere automaticamente confrontato con le soglie piene.
Attenzione. Il riproporzionamento riguarda le soglie di servizio; non elimina gli altri obblighi formativi.
Riferimento: D.M. 226/2022, art. 3, comma 4.

Risposta. L’art. 47 consente di mantenere senza assegni la titolarità della sede complessivamente per tre anni scolastici, ricorrendo alle condizioni previste dalla norma.

Esempio. Il limite dei tre anni è complessivo e non riparte da zero ogni volta che cambia la classe di concorso dell’incarico a tempo determinato.
Attenzione. Per verificare il residuo disponibile bisogna ricostruire gli eventuali anni già fruiti in precedenza ai sensi della stessa disciplina.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 47, comma 1.

Risposta. No. La formulazione dell’art. 47 del CCNL prevede espressamente un rapporto a tempo determinato su posto intero. Non è quindi corretto estendere automaticamente la norma a uno spezzone orario.

Esempio. Un docente di ruolo non può utilizzare l’art. 47 per lasciare la propria titolarità e accettare semplicemente alcune ore settimanali su un’altra classe di concorso.
Attenzione. Altri istituti contrattuali o situazioni particolari vanno valutati separatamente, ma non possono essere ricavati estendendo l’art. 47 oltre il suo testo.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 47, comma 1.
03

Mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

14 domande

Risposta. No. La precedenza attribuisce una priorità nella sequenza delle operazioni quando ricorrono tutti i requisiti previsti dal CCNI, ma non crea un posto e non sostituisce le condizioni della domanda. È comunque necessaria una disponibilità compatibile con la tipologia di posto, il grado, le preferenze espresse e la fase in cui l’aspirante viene trattato.

Esempio. Un docente con precedenza può non ottenere l’assegnazione se nel territorio richiesto non esiste una disponibilità utilizzabile nella propria fase.
Attenzione. Precedenza, punteggio e ordine delle preferenze sono elementi distinti: non basta confrontare solo il punteggio.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28, art. 8 per il personale docente e art. 18 per il personale ATA.

Risposta. No. Le operazioni seguono la sequenza prevista dal CCNI e dai relativi allegati. Per il personale docente, l’assegnazione nell’ambito dello stesso grado, classe di concorso o tipo di posto precede quella richiesta per grado, classe di concorso o tipologia diversa; inoltre le scuole del comune di ricongiungimento vengono trattate prima delle scuole di altri comuni secondo le regole contrattuali.

Esempio. Un docente che chiede sia la propria classe di concorso sia un’altra classe per cui è abilitato viene prima trattato, secondo la sequenza prevista, sul proprio grado o classe di concorso.
Attenzione. Per verificare uno scavalcamento occorre leggere la specifica sequenza operativa, non limitarsi alla distinzione generica tra domanda provinciale e interprovinciale.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28, art. 7 e Allegato 1.

Risposta. No. Per il ricongiungimento e per alcune precedenze il CCNI collega il beneficio a precise regole territoriali. Il comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento assume quindi un ruolo centrale e deve essere indicato correttamente quando si vogliono esprimere anche preferenze per altri comuni.

Esempio. Indicare scuole di altri comuni senza aver rispettato la corretta sequenza territoriale può limitare l’utilizzo della domanda.
Attenzione. Una precedenza non corregge automaticamente un ordine di preferenze incompatibile con le regole del CCNI.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28, art. 7.

Risposta. No. Le precedenze sono tassativamente individuate dal CCNI e richiedono specifici requisiti soggettivi e documentali. Il semplice rapporto di parentela con uno zio, anche in presenza di una condizione di disabilità, non attribuisce automaticamente una precedenza al nipote.

Esempio. La presenza di una certificazione ai sensi della Legge 104 per lo zio non basta, da sola, a far scattare una precedenza per il nipote nelle assegnazioni provvisorie ATA.
Attenzione. Va distinto il motivo che consente eventualmente di presentare domanda dal diverso diritto a una precedenza nella sequenza delle operazioni.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28, artt. 17 e 18.

Risposta. Quando punteggio, precedenza, requisiti dichiarati o preferenze risultano valutati in modo difforme dalla domanda e dalla documentazione presentata. Un reclamo efficace deve individuare il dato contestato, richiamare la disposizione applicabile e indicare quale rettifica viene richiesta.

Esempio. È più efficace scrivere che la precedenza dichiarata al punto X non è stata riconosciuta nonostante l’allegato Y, piuttosto che chiedere genericamente un riesame.
Attenzione. Bisogna rispettare i termini indicati dall’Ufficio scolastico e conservare domanda, ricevuta e allegati.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28 e avvisi territoriali dell’Ufficio scolastico competente.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Sì. In presenza di un errore o di un vizio l’Amministrazione può intervenire in autotutela, ma deve rispettare i presupposti previsti dall’ordinamento, motivare il provvedimento e considerare la posizione giuridica dell’interessato. La semplice pubblicazione di un primo esito non impedisce sempre una successiva rettifica.

Esempio. Se viene accertato un errore nella valutazione di una precedenza, l’Ufficio può rettificare l’esito e rideterminare il movimento.
Attenzione. Ogni caso va esaminato sugli atti: rettifica di errore materiale e annullamento in autotutela non sono la stessa cosa.
Riferimento: Principi generali sull’autotutela amministrativa; CCNI mobilità e CCNI utilizzazioni/assegnazioni provvisorie vigenti.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e per un massimo di 15 preferenze.

Esempio. Non è possibile presentare nello stesso anno una domanda di assegnazione provvisoria per due province diverse.
Attenzione. Le 15 preferenze possono comprendere preferenze analitiche e sintetiche secondo le regole della procedura.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28, art. 7 per i docenti e art. 17 per il personale ATA.

Risposta. Non necessariamente. Il CCNI prevede che, in caso di mancata indicazione del comune o del distretto sub-comunale di ricongiungimento, la domanda non sia automaticamente annullata; tuttavia l’Ufficio può limitarsi a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a scuole comprese nel comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Esempio. Una docente che indica alcune scuole del comune di ricongiungimento ma omette la preferenza sintetica del comune e aggiunge sedi di altri comuni può vedere escluse dalla valutazione queste ultime.
Attenzione. Se si vogliono esprimere preferenze per altri comuni, l’indicazione dell’intero comune o distretto di ricongiungimento diventa essenziale secondo le regole del CCNI.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28, art. 7.

Risposta. Sì, secondo la sequenza prevista dal CCNI l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado, classe di concorso o tipo di posto precede quella richiesta per gradi, classi di concorso o tipologie diverse, fatte salve le specifiche disposizioni relative al sostegno.

Esempio. Un docente titolare su A-12 che chiede anche un’altra classe di concorso per cui è abilitato viene prima trattato sulla propria classe secondo la sequenza prevista.
Attenzione. La possibilità di chiedere altro grado o altra classe richiede i relativi titoli e, nei casi previsti, la conferma in ruolo.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28, art. 7 e Allegato 1.

Risposta. No, il CCNI non consente l’assegnazione provvisoria per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza o per altra classe di concorso nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico di riferimento.

Esempio. Un docente ancora nel periodo di prova può presentare, se ne ricorrono i requisiti, la domanda prevista per il proprio ruolo, ma non utilizzare l’assegnazione provvisoria per passare temporaneamente a un altro grado o classe prima della conferma.
Attenzione. La conferma in ruolo va verificata rispetto all’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28, art. 7, comma 5.

Risposta. No. Nel CCNI vigente il punteggio per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo se almeno uno dei due genitori ha più di 65 anni, con età riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si svolge l’assegnazione provvisoria.

Esempio. Se entrambi i genitori hanno meno di 65 anni alla data di riferimento, il ricongiungimento può assumere rilievo nei casi previsti per la domanda, ma non produce automaticamente il relativo punteggio.
Attenzione. Motivo della domanda e attribuzione del punteggio non sono sempre la stessa cosa.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28, art. 7 e tabella di valutazione.

Risposta. Il CCNI considera anche i figli che compiono 6 anni o 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. La data di riferimento non coincide quindi necessariamente con il giorno in cui si presenta la domanda.

Esempio. Un figlio che compie 18 anni nel mese di novembre viene valutato secondo la fascia d’età prevista considerando il 31 dicembre come riferimento.
Attenzione. Il punteggio va applicato utilizzando la tabella vigente e non una semplice fotografia dell’età alla data di invio della domanda.
Riferimento: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28, art. 7 e tabella di valutazione.

Risposta. Il trasferimento è un movimento di mobilità territoriale che modifica la titolarità del dipendente quando viene ottenuto. L’assegnazione provvisoria è invece un movimento annuale e temporaneo: il dipendente presta servizio per un anno in una sede diversa, ma conserva la propria titolarità.

Esempio. Un docente trasferito da Roma a Latina diventa titolare nella nuova sede ottenuta; un docente assegnato provvisoriamente a Latina resta invece titolare nella sede originaria e l’anno successivo, salvo nuova operazione, vi rientra.
Attenzione. Vincoli, precedenze, motivi di domanda e scadenze sono diversi nelle due procedure.
Riferimento: CCNI mobilità 2025/26-2027/28; CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/26-2027/28.

Risposta. Il CCNI mobilità 2025/26-2027/28 prevede, in linea generale, un vincolo triennale per il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria esprimendo una preferenza puntuale di scuola. La disciplina prevede tuttavia specifiche eccezioni e deroghe, tra cui quelle collegate alle precedenze indicate dal contratto.

Esempio. Un docente che ottiene volontariamente una scuola indicata in modo puntuale non deve presumere di poter presentare liberamente una nuova domanda di mobilità l’anno successivo.
Attenzione. Prima di applicare il vincolo bisogna verificare la procedura con cui è stato ottenuto il movimento e l’eventuale presenza di una deroga.
Riferimento: CCNI mobilità 2025/26-2027/28, art. 2; O.M. 36/2025, art. 1.
04

Maternità, paternità e congedi

17 domande

Risposta. Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio. Per adozione o affidamento il limite è di 14 anni dall’ingresso in famiglia, comunque non oltre la maggiore età. Restano invariati i limiti massimi individuali e complessivi di durata del congedo.

Esempio. Un genitore lavoratore dipendente con un figlio di 13 anni può ancora utilizzare eventuali periodi residui di congedo parentale.
Attenzione. L’estensione a 14 anni riguarda i lavoratori dipendenti e si applica ai periodi fruiti dal 1° gennaio 2026. Non aumenta il numero complessivo di mesi spettanti.
Riferimento: Legge 30 dicembre 2025, n. 199; messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026; D.Lgs. 151/2001, artt. 32, 34 e 36.

Risposta. Sì. Il congedo parentale può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Quando si alternano più periodi, però, per interrompere realmente il congedo è necessaria una effettiva ripresa del servizio; ferie o altri giorni non lavorativi collocati tra due periodi non sempre interrompono il conteggio.

Esempio. Se il dipendente chiede congedo fino a venerdì e poi di nuovo da lunedì senza una effettiva ripresa del servizio, sabato e domenica possono essere ricompresi nel periodo di congedo.
Attenzione. La distribuzione dell’orario su pochi giorni della settimana non consente, da sola, di escludere automaticamente i giorni intermedi.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 34, comma 5; D.Lgs. 151/2001, art. 32; istruzioni INPS sulla fruizione frazionata.

Risposta. Sì. Il personale a tempo determinato può fruire del congedo parentale durante la vigenza del rapporto di lavoro, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge. Il diritto cessa però con la cessazione del rapporto e non prolunga il contratto oltre la scadenza.

Esempio. Una supplente con contratto fino al 30 giugno può fruire del congedo durante il rapporto, ma il contratto termina comunque il 30 giugno.
Attenzione. Vanno distinti il diritto all’assenza, il trattamento economico e la durata effettiva del contratto.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, artt. 32 e 34; CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 34.

Risposta. Sì. Se il rapporto di lavoro è iniziato e ricorrono i requisiti, il dipendente può chiedere il congedo parentale anche dall’inizio del servizio. Devono però essere rispettate le modalità di domanda e il preavviso previsto, salvo situazioni oggettive che rendano impossibile rispettarlo.

Esempio. Una supplente che prende servizio il 2 settembre può presentare domanda di congedo parentale con decorrenza immediatamente successiva, rispettando la procedura applicabile.
Attenzione. La presa di servizio deve essere effettiva e la successiva assenza deve essere formalizzata: non è sufficiente firmare e allontanarsi senza domanda.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 32; istruzioni INPS sulla domanda e sul preavviso.

Risposta. Sì, se le condizioni di lavoro espongono la lavoratrice o il bambino a rischi vietati o pregiudizievoli e non è possibile eliminare il rischio o adibire temporaneamente la lavoratrice ad altre mansioni compatibili. L’interdizione post partum è disposta dall’Ispettorato territoriale del lavoro secondo la procedura prevista.

Esempio. Una collaboratrice scolastica esposta a rischi incompatibili con l’allattamento non viene automaticamente interdetta: la scuola deve prima valutare la possibilità di eliminare il rischio o assegnarla ad attività sicure.
Attenzione. La tutela per lavori vietati può arrivare, nei casi previsti, fino al settimo mese dopo il parto. Non basta una dichiarazione verbale della lavoratrice.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, artt. 6, 7 e 17; nota INL n. 5944 dell’8 luglio 2025.

Risposta. Sì. Se la valutazione dei rischi evidenzia che determinate attività sono incompatibili con la gravidanza, la scuola deve innanzitutto eliminare il rischio o modificare temporaneamente le mansioni. Se ciò non è possibile, può essere disposta l’interdizione anticipata dal lavoro secondo la procedura prevista.

Esempio. L’attività in palestra non determina automaticamente l’interdizione, ma deve essere valutata concretamente rispetto a movimentazione, rischio di urti, sforzi e altre condizioni di lavoro.
Attenzione. Le gravi complicanze della gravidanza seguono una procedura sanitaria distinta rispetto all’interdizione per condizioni di lavoro pregiudizievoli.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 17; indicazioni INL sull’interdizione ante/post partum.

Risposta. Per costruire un piano corretto bisogna ricostruire data di nascita, periodi di congedo già fruiti da entrambi i genitori, eventuali mesi indennizzati a misura maggiorata, tipo di contratto, orario di lavoro e disponibilità di altri istituti come riposi giornalieri e ferie. Solo dopo è possibile programmare i periodi senza rischiare di superare i limiti.

Esempio. Due genitori possono avere ancora mesi complessivi disponibili, ma non necessariamente gli stessi mesi individuali o lo stesso trattamento economico.
Attenzione. Quando si chiedono date precise o un calendario completo serve una verifica individuale dei periodi già utilizzati.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, artt. 32, 34 e 39-41; CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 34.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Il bonus ordinario è collegato alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati. L’assistenza domiciliare è prevista solo nelle specifiche ipotesi disciplinate dalla normativa, normalmente in presenza di gravi patologie croniche del minore e della documentazione richiesta.

Esempio. La scelta familiare di non iscrivere il bambino al nido non trasforma automaticamente la spesa della baby-sitter in spesa rimborsabile.
Attenzione. Per la domanda va verificata la disciplina INPS vigente nell’anno di riferimento.
Riferimento: Disciplina INPS vigente sul Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione.

Risposta. Il limite ordinario complessivo è di 10 mesi tra i due genitori, elevabile a 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi complessivi. La madre può fruire fino a 6 mesi; il padre fino a 6 mesi, elevabili a 7 nella condizione prevista; il genitore solo può arrivare fino a 11 mesi.

Esempio. Se la madre utilizza 6 mesi e il padre almeno 3 mesi, la coppia può raggiungere complessivamente 11 mesi nei limiti previsti dalla legge.
Attenzione. Durata massima del congedo e mesi effettivamente indennizzati non coincidono sempre.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 32; INPS, scheda Congedo parentale lavoratori dipendenti aggiornata al 2026.

Risposta. Per i lavoratori dipendenti sono indennizzabili ordinariamente fino a nove mesi complessivi tra i genitori: tre mesi non trasferibili alla madre, tre mesi non trasferibili al padre e ulteriori tre mesi utilizzabili in alternativa tra loro. Gli eventuali periodi ulteriori possono essere indennizzati al 30% solo nelle condizioni reddituali previste.

Esempio. Una coppia può avere diritto complessivamente a 10 o 11 mesi di congedo, ma i mesi ordinariamente indennizzati senza verifica reddituale sono nove.
Attenzione. Nel comparto scuola il CCNL prevede inoltre un trattamento di miglior favore per i primi 30 giorni.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 34; INPS, scheda Congedo parentale lavoratori dipendenti aggiornata al 2026.

Risposta. Sì. Il CCNL Istruzione e Ricerca prevede che i primi 30 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, siano retribuiti per intero. Questi giorni non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.

Esempio. Se uno dei genitori dipendenti della scuola utilizza 20 dei 30 giorni contrattualmente retribuiti per intero, restano 10 giorni del beneficio complessivo riferito a quel figlio e alla situazione dei genitori interessati.
Attenzione. Il trattamento del 100% previsto dal CCNL va coordinato con la disciplina legale dei mesi indennizzati e con i periodi già fruiti.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 34, comma 3.

Risposta. Sì. La disciplina generale prevede tre mesi di congedo parentale indennizzabili all’80% nei casi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Per il personale della scuola, però, il trattamento deve essere coordinato con il CCNL, che già riconosce i primi 30 giorni di congedo parentale al 100%.

Esempio. Non è corretto applicare automaticamente l’80% ai primi 30 giorni del personale scolastico se per lo stesso periodo opera il trattamento contrattuale più favorevole del 100%.
Attenzione. Per stabilire quali mesi spettino all’80% occorre verificare data di nascita o ingresso in famiglia, periodi già fruiti e requisiti previsti dalla normativa.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 34; normativa sulle indennità maggiorate; CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 34.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Possono essere conteggiati. Se due periodi di congedo si susseguono senza una effettiva ripresa del lavoro, i giorni festivi o non lavorativi compresi tra i due periodi vengono ricompresi nel congedo. Per interrompere il conteggio serve una reale ripresa dell’attività lavorativa.

Esempio. Congedo dal lunedì al venerdì e nuova domanda dal lunedì successivo, senza ripresa effettiva del servizio, può comportare il conteggio anche di sabato e domenica.
Attenzione. Le ferie collocate tra due periodi non costituiscono necessariamente una ripresa effettiva del lavoro.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 34, comma 5; istruzioni INPS sulla fruizione frazionata.

Risposta. Sì. Il D.Lgs. 151/2001 consente la fruizione oraria. In assenza di una disciplina collettiva specifica sulla frazione oraria, il lavoratore può utilizzare il congedo per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente, secondo le regole applicabili.

Esempio. Per un lavoratore con giornata media di sei ore, in assenza di una diversa disciplina collettiva specifica, la fruizione può avvenire per mezza giornata secondo il criterio previsto dalla legge.
Attenzione. La modalità oraria richiede una domanda coerente con la procedura prevista e non va confusa con i riposi giornalieri per allattamento.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 32, commi 1-bis e 1-ter; istruzioni INPS sulla fruizione oraria.

Risposta. Salvo casi di oggettiva impossibilità e salvo eventuali regole collettive più specifiche, il Testo Unico prevede un preavviso non inferiore a cinque giorni per la fruizione giornaliera o mensile e non inferiore a due giorni per la fruizione oraria.

Esempio. Una richiesta programmabile di congedo per una settimana non dovrebbe essere presentata la sera precedente senza una situazione che renda oggettivamente impossibile il normale preavviso.
Attenzione. Va distinta la domanda all’INPS dalla comunicazione al datore di lavoro e vanno sempre controllate le procedure interne della scuola.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 32, comma 3; istruzioni INPS.

Risposta. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, elevati a 20 in caso di parto plurimo, con trattamento economico pari al 100% della retribuzione. Il congedo è fruibile nel periodo previsto dalla legge attorno alla nascita.

Esempio. Il padre dipendente della scuola può utilizzare i 10 giorni anche in modo non continuativo nei limiti temporali previsti.
Attenzione. Il congedo di paternità obbligatorio è distinto dal congedo parentale e non ne consuma i mesi.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 27-bis; CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 34, comma 2.

Risposta. No. Sono istituti diversi. Il congedo parentale è un periodo di astensione collegato alla cura del figlio con limiti individuali e di coppia; il congedo per malattia del figlio è legato invece a un evento di malattia certificato e segue regole proprie di durata e trattamento economico.

Esempio. Un genitore può aver esaurito parte del congedo parentale ma avere comunque diritto ad assentarsi per la malattia del figlio secondo la disciplina specifica.
Attenzione. Dal 2026 sono cambiate anche alcune regole sulla malattia del figlio nella fascia oltre i tre anni: questa materia va trattata in una FAQ separata.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, artt. 32 e 47; Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
05

Malattia, permessi e assenze

13 domande

Risposta. Sì, dal 4 settembre 2026 l’INPS ammette, a determinate condizioni, il riconoscimento della tutela di malattia anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, quando il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima. La nuova regola vale sia in caso di visita domiciliare sia ambulatoriale.

Esempio. Se il lavoratore viene visitato martedì e il medico attesta che la malattia è iniziata lunedì, anche il lunedì può essere riconosciuto nei limiti della nuova disciplina.
Attenzione. La regola generale resta che la malattia decorre dalla data del certificato: il giorno precedente è un’eccezione subordinata all’attestazione medica e alle condizioni indicate dall’INPS.
Riferimento: Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026.

Risposta. Non sempre. Bisogna verificare le date dei certificati e soprattutto se vi sia stata una effettiva ripresa del servizio. Se l’evento morboso prosegue senza soluzione di continuità, i giorni festivi o non lavorativi possono essere ricompresi nel periodo di assenza; se invece il primo evento è concluso e vi è una nuova malattia, la situazione va valutata come evento distinto.

Esempio. Un certificato fino a venerdì e un nuovo certificato da lunedì non permettono, da soli, di stabilire automaticamente che sabato e domenica siano malattia: servono la continuità dell’evento e la relativa certificazione.
Attenzione. Non applicare automaticamente al certificato di malattia le regole del congedo parentale: sono istituti diversi.
Riferimento: Disciplina generale sulla certificazione di malattia e indicazioni INPS.

Risposta. Non esiste un divieto assoluto di spostamento, ma il dipendente deve rispettare le fasce di reperibilità, rendersi disponibile alla visita fiscale, osservare le prescrizioni mediche e non svolgere attività incompatibili con la patologia o tali da ritardare la guarigione. Se cambia il domicilio di reperibilità deve comunicarlo secondo le modalità previste.

Esempio. Uno spostamento può essere compatibile con una determinata patologia, ma diventa problematico se impedisce la visita fiscale o contraddice le limitazioni indicate dal medico.
Attenzione. Le fasce di reperibilità attualmente indicate dall’INPS sono 10-12 e 17-19 per tutti i giorni coperti dal certificato, compresi sabati, domeniche e festivi.
Riferimento: INPS, disciplina sulle visite mediche di controllo e fasce di reperibilità.

Risposta. Per il personale a tempo indeterminato il permesso matrimoniale è di 15 giorni consecutivi, con decorrenza scelta dal dipendente, fruibili da una settimana prima fino a due mesi dopo il matrimonio. I 15 giorni comprendono sabati, domeniche e festivi ricadenti nel periodo.

Esempio. Un docente può far decorrere i 15 giorni alcuni giorni dopo il matrimonio, purché resti nella finestra temporale prevista dal CCNL.
Attenzione. Per il personale a tempo determinato il diritto è riconosciuto entro i limiti di durata del rapporto di lavoro; la disciplina temporale non è formulata nello stesso modo di quella del personale di ruolo.
Riferimento: CCNL Scuola 29/11/2007, art. 15, comma 3; CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 per il personale a tempo determinato.

Risposta. Dal 1° gennaio 2026 ciascun genitore ha diritto ad assentarsi, alternativamente all’altro, fino a 10 giorni lavorativi all’anno per la malattia di ciascun figlio di età superiore a 3 anni e fino a 14 anni. La riforma ha quindi raddoppiato i giorni rispetto ai precedenti cinque ed esteso il limite di età da 8 a 14 anni.

Esempio. Per un figlio di 10 anni, ciascun genitore può utilizzare fino a 10 giorni lavorativi annui, ma i due genitori non possono assentarsi nello stesso giorno per la stessa malattia.
Attenzione. Per questa fascia di età il congedo per malattia del figlio è distinto dal congedo parentale e segue il proprio trattamento economico.
Riferimento: Legge 30 dicembre 2025, n. 199; D.Lgs. 151/2001, art. 47, come modificato dal 2026; INPS, Legge di bilancio 2026: genitorialità, inclusione sociale e disabilità.

Risposta. Entrambi i genitori, alternativamente, possono assentarsi per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino a 3 anni, senza un limite annuo di giorni previsto dalla legge. Nel comparto scuola il CCNL riconosce inoltre 30 giorni per ciascun anno di età del bambino, complessivamente tra i genitori, con trattamento retributivo pieno secondo la disciplina contrattuale.

Esempio. Se un bambino di 2 anni è malato per un periodo superiore ai 30 giorni complessivamente retribuiti nell’anno, il diritto all’assenza può continuare secondo la legge, ma cambia il trattamento economico.
Attenzione. I 30 giorni retribuiti sono complessivi tra i due genitori e vanno distinti dal diritto legale all’assenza.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 47, comma 1; CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 34, comma 4.

Risposta. No. Il diritto al congedo per malattia del figlio è riconosciuto ai due genitori alternativamente. Per lo stesso evento e nello stesso giorno non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

Esempio. Se la madre utilizza il congedo per malattia del figlio il martedì, il padre non può utilizzare nello stesso martedì lo stesso istituto per la medesima malattia.
Attenzione. Questo non impedisce ai genitori di alternarsi nei diversi giorni dello stesso episodio di malattia.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 47.

Risposta. La malattia del bambino che comporta ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento. Non ogni semplice episodio di malattia del figlio produce quindi automaticamente l’interruzione delle ferie.

Esempio. Se il figlio viene ricoverato mentre il genitore è in ferie, il genitore può chiedere l’interruzione delle ferie secondo la disciplina prevista.
Attenzione. Serve la documentazione sanitaria richiesta e va comunicata tempestivamente la situazione alla scuola.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 47.

Risposta. Le fasce di reperibilità indicate dall’INPS sono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, per tutti i giorni compresi nel certificato di malattia, inclusi sabato, domenica e festivi.

Esempio. Un dipendente in malattia anche di domenica deve essere reperibile nelle fasce previste, salvo i casi di esonero disciplinati dalla normativa.
Attenzione. L’assenza ingiustificata alla visita di controllo può comportare conseguenze economiche e disciplinari.
Riferimento: INPS, Indennità di malattia/degenza ospedaliera e visite mediche di controllo.

Risposta. L’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità può essere giustificata soltanto quando ricorrono motivi riconosciuti dalla disciplina, ad esempio necessità di visite, prestazioni o accertamenti non differibili e compatibili con le condizioni previste. È importante poter documentare il motivo dell’assenza.

Esempio. Una visita specialistica urgente fissata durante la fascia di reperibilità deve poter essere documentata in caso di controllo.
Attenzione. Una normale commissione personale non giustifica l’assenza alla visita fiscale.
Riferimento: Disciplina INPS sulle visite mediche di controllo.

Risposta. Sì. Il permesso matrimoniale è di 15 giorni consecutivi, quindi nel conteggio rientrano anche i sabati, le domeniche e gli eventuali festivi compresi nel periodo.

Esempio. Un permesso che decorre da lunedì non corrisponde a 15 giorni lavorativi: termina dopo 15 giorni di calendario consecutivi.
Attenzione. La decorrenza va scelta rispettando la finestra temporale prevista dal CCNL.
Riferimento: CCNL Scuola 29/11/2007, art. 15, comma 3.

Risposta. Sì. I tre giorni mensili di permesso per assistenza alla persona con disabilità grave possono essere fruiti anche in forma oraria secondo le regole applicabili al rapporto di lavoro.

Esempio. Il lavoratore può utilizzare una parte del monte mensile in ore anziché chiedere necessariamente giornate intere.
Attenzione. Il calcolo del monte ore dipende dall’orario di lavoro e dalle regole applicabili al comparto.
Riferimento: Legge 104/1992, art. 33; indicazioni INPS sui permessi per assistenza.

Risposta. Il congedo straordinario è riconosciuto entro il limite massimo complessivo di due anni nell’arco della vita lavorativa secondo le condizioni previste dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001. Il limite deve essere coordinato con eventuali altri periodi di congedo rilevanti ai fini dello stesso plafond.

Esempio. Non è possibile ottenere automaticamente due nuovi anni di congedo per ogni familiare assistito.
Attenzione. Beneficiari, convivenza e ordine di priorità devono essere verificati nel singolo caso.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 42, comma 5.
06

Personale ATA

16 domande

Risposta. Non esiste una regola per cui il solo cambio di profilo consenta sempre di lasciare senza conseguenze una supplenza già iniziata. Occorre verificare la provenienza della nomina, la durata dei due contratti e la disciplina applicabile alla rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono. Per il personale ATA continua a trovare applicazione il regolamento delle supplenze e la relativa disciplina sanzionatoria.

Esempio. Un collaboratore scolastico già in servizio non deve dimettersi solo perché riceve una convocazione da assistente amministrativo: prima bisogna verificare se il passaggio è consentito senza sanzioni nel caso concreto.
Attenzione. La risposta può cambiare tra supplenza breve, incarico fino al termine delle attività didattiche e incarico annuale.
Riferimento: D.M. 430/2000, art. 7; istruzioni annuali MIM sulle supplenze ATA.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Il personale ATA ha diritto, di regola, a 32 giorni lavorativi di ferie dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato; i neoassunti ne hanno 30. Nell’anno di assunzione o cessazione le ferie sono proporzionate al servizio. Per i rapporti a tempo determinato il calcolo va effettuato in proporzione alla durata effettiva del contratto.

Esempio. Un dipendente con contratto di pochi mesi non matura automaticamente 30 o 32 giorni interi: il monte ferie va riproporzionato.
Attenzione. Vanno considerate anche le festività soppresse e le ferie eventualmente già fruite.
Riferimento: CCNL Scuola 29/11/2007, art. 13; disciplina vigente richiamata dai successivi CCNL.

Risposta. No. Nel comparto scuola, quando l’orario è articolato su cinque giorni, il sesto giorno continua a essere considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. Per le ferie fruite per periodi inferiori alla settimana, ogni giorno viene calcolato in ragione di 1,2.

Esempio. Un giorno di ferie fruito isolatamente in un orario settimanale su cinque giorni viene contabilizzato secondo il coefficiente contrattuale di 1,2.
Attenzione. Non va applicata la regola di altri comparti pubblici che riduce il monte ferie a 28 o 26 giorni: nel comparto scuola la disciplina è diversa.
Riferimento: CCNL Scuola 29/11/2007, art. 13, comma 5; orientamento ARAN CIRS19.

Risposta. Bisogna confrontare la domanda presentata con titoli di studio, altri titoli valutabili, servizi dichiarati, graduatoria pubblicata e eventuale decreto di convalida o rettifica. Ogni contestazione deve individuare la specifica voce non valutata o valutata diversamente.

Esempio. Per un servizio non riconosciuto è utile indicare il periodo, il profilo, la scuola, il tipo di contratto e la voce della tabella di valutazione.
Attenzione. Il punteggio totale da solo non permette di capire dove sia l’eventuale errore.
Riferimento: D.M. 89/2024 e relative tabelle di valutazione per le graduatorie ATA di terza fascia.

Risposta. No, non automaticamente. L’obbligatorietà dipende dalla fonte che dispone la formazione, dal piano delle attività, dall’eventuale ordine di servizio e dalla connessione con le mansioni o con obblighi specifici. L’inserimento di un corso nel piano formativo della scuola non rende di per sé obbligatoria la partecipazione di tutto il personale ATA.

Esempio. Un corso destinato agli assistenti amministrativi per l’uso di uno specifico applicativo non diventa automaticamente obbligatorio per tutti i collaboratori scolastici.
Attenzione. La formazione collegata alla sicurezza sul lavoro segue regole proprie e può essere obbligatoria.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021; piano delle attività e disciplina della formazione del personale ATA.

Risposta. Sì. Il CCNL prevede che a livello di scuola siano definiti, attraverso la contrattazione integrativa, i criteri per individuare fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita del personale ATA, anche per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. La singola richiesta deve però essere compatibile con le esigenze di servizio e con il piano delle attività.

Esempio. Una richiesta stabile di ingresso posticipato di alcuni minuti può essere valutata positivamente se rientra nelle fasce di flessibilità previste e non compromette apertura, vigilanza o servizio all’utenza.
Attenzione. Non esiste un diritto individuale assoluto a modificare unilateralmente l’orario.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, artt. 30 e 63; contrattazione integrativa d’istituto.

Risposta. No. Il superamento della prova finale è necessario, ma l’attribuzione della posizione economica avviene secondo l’ordine della graduatoria risultante dalla valutazione della prova, integrata a parità di punteggio dall’anzianità di servizio, e nei limiti delle posizioni disponibili.

Esempio. Un candidato può aver superato la prova ma non essere ancora destinatario della posizione economica se si trova oltre il contingente disponibile.
Attenzione. L’aumento economico decorre solo secondo il provvedimento di attribuzione previsto dalla procedura.
Riferimento: D.M. 140/2024; pagina MIM 'Attribuzione posizioni economiche ATA per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27'.

Risposta. Non è prudente considerare automatica la trasposizione della collocazione in graduatoria da una provincia all’altra. La procedura di attribuzione è costruita su contingenti, graduatorie e atti amministrativi specifici; in caso di trasferimento occorre verificare la posizione individuale rispetto al provvedimento definitivo di attribuzione e alle istruzioni applicative.

Esempio. Un assistente amministrativo collocato in graduatoria in provincia di Frosinone e trasferito a Latina deve verificare se la posizione sia già stata formalmente attribuita o se si trovi ancora nella sola graduatoria della procedura.
Attenzione. Questa FAQ deve sempre rinviare alla verifica individuale finché non è disponibile il provvedimento definitivo relativo alla posizione dell’interessato.
Riferimento: D.M. 140/2024 e provvedimenti attuativi sulle posizioni economiche ATA.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. No. L’inquadramento economico conseguente a un passaggio di area o profilo deve essere verificato sulla base della normativa vigente alla data del passaggio, dei servizi riconoscibili e della specifica procedura utilizzata. Non è corretto considerare la temporizzazione come soluzione automatica in ogni situazione.

Esempio. Due dipendenti passati da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo in anni diversi possono essere soggetti a discipline di inquadramento differenti.
Attenzione. Per una verifica corretta servono decreto di passaggio, carriera precedente e cedolini.
Riferimento: CCNL vigenti e disciplina sulla ricostruzione/inquadramento economico del personale ATA.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Il personale neoassunto nella scuola ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, spettano 32 giorni lavorativi.

Esempio. Un lavoratore che ha già tre anni di servizio utile svolti anche a tempo determinato può maturare il diritto ai 32 giorni secondo la disciplina contrattuale.
Attenzione. Nell’anno di assunzione o cessazione il monte ferie è comunque proporzionato ai mesi di servizio.
Riferimento: CCNL Scuola 29/11/2007, art. 13, commi 2-4.

Risposta. No. Le ferie già maturate restano un diritto acquisito e non vengono riparametrate solo perché nell’anno successivo cambia l’articolazione settimanale dell’orario. Il numero residuo resta quello maturato con riferimento all’orario dell’anno in cui è sorto.

Esempio. Se un dipendente ha maturato ferie residue lavorando su sei giorni, il passaggio nell’anno successivo a una settimana su cinque giorni non riduce quel residuo.
Attenzione. Le ferie residue devono comunque essere fruite nei termini contrattuali previsti.
Riferimento: Orientamento ARAN del 17 febbraio 2025 sulle ferie residue ATA e art. 13 CCNL Scuola.

Risposta. Le ferie devono essere normalmente fruite nell’anno di maturazione. Se particolari esigenze di servizio, motivate esigenze personali o malattia ne hanno impedito la fruizione, il personale ATA le utilizza di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il DSGA.

Esempio. Un residuo non fruito per comprovate esigenze di servizio può essere riportato, ma non dovrebbe diventare un accumulo indefinito di ferie.
Attenzione. Il rinvio all’anno successivo è una deroga legata alle condizioni previste dal contratto.
Riferimento: CCNL Scuola 29/11/2007, art. 13, comma 10; orientamenti ARAN.

Risposta. Le graduatorie di terza fascia sono gestite dalle istituzioni scolastiche secondo la procedura ministeriale e vengono pubblicate dalle scuole con i provvedimenti previsti. Le graduatorie del triennio 2024-2027 sono disciplinate dal D.M. 89/2024.

Esempio. La scuola capofila o le istituzioni coinvolte effettuano le operazioni di valutazione e convalida secondo le funzioni attribuite dal sistema.
Attenzione. Le finestre per reclami, rettifiche e convalide dipendono dalla fase della procedura.
Riferimento: D.M. 89/2024, graduatorie di circolo e istituto di terza fascia ATA 2024-2027.

Risposta. No. La graduatoria di terza fascia è costituita per il triennio scolastico 2024-2027. Durante il triennio possono esserci operazioni di rettifica, convalida o aggiornamenti conseguenti a specifiche disposizioni, ma non si presenta ogni anno una nuova domanda ordinaria di aggiornamento del punteggio.

Esempio. Il servizio maturato dopo la chiusura della finestra del 2024 non viene automaticamente aggiunto ogni settembre alla graduatoria.
Attenzione. Eventuali procedure straordinarie o specifici adempimenti ministeriali vanno verificati separatamente.
Riferimento: D.M. 89/2024.

Risposta. No. Il DSGA formula all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano delle attività in uno specifico incontro con il personale ATA. Il dirigente scolastico, verificata la congruenza con il PTOF ed espletate le relazioni sindacali previste, adotta il piano; al DSGA ne è affidata la puntuale attuazione.

Esempio. Turni, articolazioni orarie e organizzazione dei servizi devono trovare collocazione nel piano delle attività e non dipendono da una decisione informale del singolo responsabile.
Attenzione. Alcuni criteri, come le fasce di flessibilità, sono materia di contrattazione integrativa d’istituto.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 63; art. 30 sulle relazioni sindacali.

Risposta. Sì. I criteri per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita del personale ATA rientrano tra le materie della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

Esempio. La contrattazione può individuare una fascia di ingresso entro cui il personale può modulare l’orario, fermo restando il rispetto delle esigenze di servizio.
Attenzione. Il contratto d’istituto definisce i criteri generali; l’applicazione concreta deve poi essere coerente con il piano delle attività.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 30, comma 4, lett. c6.
07

Orario di lavoro, servizio e obblighi

13 domande

Risposta. Può essere possibile, ma non esiste un diritto automatico ad avere l’orario concentrato su tre giorni. L’articolazione settimanale viene definita dalla scuola tenendo conto del piano delle attività, delle esigenze didattiche e organizzative e dei criteri adottati. Il numero ridotto di ore non impone, da solo, una distribuzione su quattro o cinque giorni.

Esempio. Due docenti entrambi con 12 ore possono avere una distribuzione diversa se le esigenze delle classi e dell’orario complessivo della scuola sono differenti.
Attenzione. La richiesta del docente può essere valutata, ma non può prevalere automaticamente sulle esigenze di servizio.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 43; autonomia organizzativa della scuola.

Risposta. Sì, se il contratto è in essere nel giorno della riunione e il docente è componente del Collegio. La breve durata della supplenza non elimina gli obblighi funzionali all’insegnamento durante il periodo di servizio.

Esempio. Un supplente con contratto dal lunedì al venerdì deve partecipare a un Collegio convocato il mercoledì, anche se il contratto dura solo pochi giorni.
Attenzione. Va sempre verificato che l’impegno ricada effettivamente nel periodo coperto dal contratto.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 44.

Risposta. Sì, quando l’impegno rientra tra le attività funzionali all’insegnamento previste dal piano annuale delle attività e il docente è in servizio. Collegio docenti, consigli, scrutini e altre attività collegiali sono obblighi distinti dall’orario settimanale di lezione.

Esempio. Un docente che non ha lezioni il pomeriggio del Collegio deve comunque partecipare se è regolarmente convocato e il suo rapporto di lavoro è attivo.
Attenzione. Il monte ore delle attività collegiali è distinto dall’orario di insegnamento e segue i limiti contrattuali specifici.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 44.

Risposta. Sì. La declaratoria professionale del collaboratore scolastico nel CCNL vigente include espressamente l’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità, anche nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Nelle scuole dell’infanzia e primaria rientra inoltre nell’ordinaria vigilanza e assistenza anche l’aiuto necessario nell’uso dei servizi e nella cura dell’igiene personale.

Esempio. L’assistenza materiale a un alunno con disabilità per l’uso del bagno rientra nella declaratoria del profilo e non dipende dalla presenza di un OSS.
Attenzione. Restano escluse le prestazioni sanitarie specialistiche, che richiedono competenze professionali diverse.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, Allegato A – Area dei Collaboratori.

Risposta. No. L’assenza di un OSS non modifica la declaratoria del collaboratore scolastico, che comprende l’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità. L’OSS svolge funzioni diverse e non sostituisce automaticamente i compiti propri del personale scolastico.

Esempio. Se nella scuola non è presente un OSS, il collaboratore non può rifiutare automaticamente l’assistenza materiale prevista dal proprio profilo.
Attenzione. La scuola deve comunque organizzare il servizio in condizioni di sicurezza, con istruzioni chiare, formazione adeguata e rispetto della dignità dell’alunno.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, Allegato A – Area dei Collaboratori.

Risposta. Il CCNL distingue due distinti contingenti fino a 40 ore annue: uno per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e attività collegate; un altro per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione. Scrutini ed esami non rientrano in questi due limiti e costituiscono attività dovute.

Esempio. Le 40 ore del Collegio non si sommano automaticamente alle ore dei consigli come un unico pacchetto: sono due contingenti distinti.
Attenzione. Il piano annuale delle attività deve consentire al docente di conoscere preventivamente gli impegni previsti.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 44.

Risposta. No. Gli scrutini e gli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, costituiscono attività funzionali dovute ma non rientrano nel limite delle 40 ore previsto per le riunioni del Collegio docenti.

Esempio. Aver già raggiunto le 40 ore di Collegio non esonera dalla partecipazione agli scrutini.
Attenzione. Gli scrutini sono obblighi connessi direttamente alla funzione docente.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 44; orientamento ARAN sulle attività di scrutinio.

Risposta. No. Il limite del permesso breve del docente si calcola con riferimento all’orario settimanale di insegnamento e alle ore di lezione, non alle ore di Collegio o alle altre attività funzionali all’insegnamento.

Esempio. Le ore di Collegio previste in una giornata non aumentano il limite giornaliero del permesso breve riferito alle ore di lezione.
Attenzione. Le attività funzionali e l’orario di insegnamento sono due piani contrattuali distinti.
Riferimento: Art. 16 CCNL Scuola 29/11/2007; orientamento ARAN CIRS98.

Risposta. No. L’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale è oggi contenuto nella declaratoria ordinaria del profilo di collaboratore scolastico. La mancanza di posizione economica o di un precedente incarico aggiuntivo non elimina quindi il compito professionale previsto dal CCNL.

Esempio. Un collaboratore scolastico senza posizione economica non può ritenersi automaticamente esonerato dall’assistenza materiale prevista dalla declaratoria.
Attenzione. Questo non significa che qualunque attività aggiuntiva o specialistica sia dovuta senza specifico incarico o senza compenso: vanno distinti i compiti ordinari da quelli ulteriori.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, Allegato A – Area dei Collaboratori.

Risposta. No. Il profilo professionale comprende assistenza materiale non specialistica, vigilanza e cura dell’igiene personale nei casi previsti, ma non attribuisce competenze sanitarie specialistiche proprie di personale sanitario o socio-sanitario qualificato.

Esempio. Aiutare un alunno nell’igiene personale è cosa diversa dall’eseguire una procedura sanitaria invasiva o che richiede competenze professionali specifiche.
Attenzione. Nei casi dubbi la scuola deve definire chiaramente il bisogno dell’alunno e quali figure professionali siano necessarie.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, Allegato A – Area dei Collaboratori.

Risposta. Sì, quando necessario. La declaratoria del collaboratore scolastico comprende, nelle scuole dell’infanzia e primaria, la vigilanza e l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, senza limitarla ai soli alunni con disabilità.

Esempio. Un bambino della scuola dell’infanzia che necessita di aiuto per l’uso del bagno può rientrare nell’assistenza ordinaria prevista dal profilo.
Attenzione. L’organizzazione concreta deve essere definita dalla scuola nel rispetto della sicurezza e della dignità dei minori.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, Allegato A – Area dei Collaboratori.

Risposta. Sì. Le attività funzionali all’insegnamento sono obblighi ulteriori rispetto alle ore di lezione e possono essere calendarizzate anche in giornate in cui il docente non ha insegnamento, purché rientrino nel piano annuale delle attività e nei limiti contrattuali.

Esempio. Un docente che concentra le lezioni dal lunedì al giovedì può essere convocato a un Collegio il venerdì.
Attenzione. La scuola deve predisporre il piano annuale delle attività e comunicare gli impegni in forma scritta.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, artt. 43 e 44.

Risposta. Gli obblighi collegiali devono essere coordinati con la tipologia di rapporto e con il principio di proporzionalità applicabile ai rapporti a orario ridotto. Non è corretto applicare automaticamente ogni impegno come se il docente avesse un rapporto a tempo pieno senza considerare la disciplina specifica.

Esempio. Un docente con spezzone ridotto non va trattato in modo identico a un docente a orario pieno per ogni attività collegiale senza verificare la proporzione e il piano annuale.
Attenzione. Questa materia richiede spesso una verifica individuale della tipologia di contratto e del monte ore.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca vigente; principi sul rapporto a tempo parziale e sulle attività funzionali.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.
08

Carriera, dichiarazione dei servizi e stipendio

14 domande

Risposta. La ricostruzione di carriera serve a riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa, i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo o prima di un passaggio di ruolo o qualifica, così da determinare correttamente anzianità giuridica ed economica e fascia stipendiale. Il risultato dipende dal tipo di servizio, dal profilo e dalla disciplina applicabile alla posizione.

Esempio. Due dipendenti con lo stesso numero complessivo di anni lavorati possono ottenere una diversa anzianità riconosciuta se i servizi precedenti appartengono a profili o tipologie differenti.
Attenzione. La ricostruzione non coincide con la semplice somma cronologica di tutti i servizi dichiarati.
Riferimento: D.Lgs. 297/1994, artt. 485 e ss.; disciplina speciale sul riconoscimento dei servizi del personale scuola; sistema MIM di gestione della carriera.

Risposta. Il 2013 non va confuso con il 2012, che fu recuperato ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali con specifico accordo contrattuale. Per il 2013 non esiste un analogo recupero generalizzato disposto dallo stesso contratto. Gli eventuali effetti sulla singola carriera dipendono quindi dal tipo di domanda proposta, dal decreto di ricostruzione e dall’eventuale contenzioso.

Esempio. Non è corretto affermare in modo automatico che il 2013 sia stato recuperato ai fini degli scatti perché il contratto di recupero intervenne espressamente sul 2012.
Attenzione. Per il singolo lavoratore bisogna leggere il decreto di ricostruzione e distinguere anzianità giuridica, progressione economica e eventuali pretese giudiziali.
Riferimento: CCNL 7 agosto 2014 sul recupero dell’utilità dell’anno 2012; disciplina del blocco della progressione economica del periodo interessato.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Non automaticamente. La dichiarazione dei servizi già presentata resta acquisita e non deve essere ripetuta solo perché l’anno di prova è stato interrotto o perché il dipendente è rientrato dopo maternità. Se però sono intervenuti nuovi servizi o dati da integrare, la segreteria può aggiornare la dichiarazione o la pratica di carriera.

Esempio. Una docente entrata in ruolo nel 2024, poi in maternità e rientrata nel 2026 non deve ricompilare da zero la dichiarazione già inviata solo per il rientro.
Attenzione. Se la funzione risulta bloccata perché la dichiarazione è già stata trasmessa, eventuali integrazioni vanno gestite dalla segreteria secondo la procedura amministrativa.
Riferimento: Sistema MIM 'Gestione della carriera': la dichiarazione dei servizi può essere modificata anche in presenza di pratiche di ricostruzione già aperte.

Risposta. Sì, nella dichiarazione dei servizi è opportuno riportare tutti i servizi prestati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni secondo le istruzioni previste, anche quando appartengono a un profilo diverso. Sarà poi l’Amministrazione a stabilire quali periodi siano riconoscibili e con quali effetti sulla carriera.

Esempio. Un docente che in passato ha lavorato come collaboratore scolastico deve dichiarare anche quel servizio, senza dare per scontato che produca automaticamente lo stesso effetto economico del servizio docente.
Attenzione. Dichiarare un servizio e ottenere il suo riconoscimento economico sono due passaggi distinti.
Riferimento: D.P.R. 1092/1973, art. 145 e ss.; procedure MIM sulla dichiarazione dei servizi e gestione della carriera.

Risposta. Occorre confrontare la fascia stipendiale attuale, l’anzianità giuridica ed economica riconosciuta nel decreto di ricostruzione o inquadramento e gli eventuali periodi non utili. La data riportata sul cedolino è un importante elemento di controllo, ma non sostituisce il decreto.

Esempio. Se il decreto attribuisce una determinata anzianità residua nella fascia, è possibile calcolare la data teorica del passaggio successivo e confrontarla con quella indicata sul cedolino.
Attenzione. In presenza di passaggi di ruolo, ricostruzioni rettificate o periodi particolari, una differenza di data va verificata sugli atti prima di concludere che vi sia un errore.
Riferimento: CCNL economici del comparto Istruzione e Ricerca e decreto individuale di ricostruzione/inquadramento.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. No. Il passaggio richiede un nuovo inquadramento e i servizi del ruolo precedente devono essere presi in considerazione secondo la disciplina applicabile alla nuova carriera. Il sistema MIM prevede espressamente un nuovo decreto per ogni nuova posizione di ruolo o passaggio di qualifica.

Esempio. Un docente che passa dall’infanzia alla primaria non riparte da zero: il servizio del ruolo precedente deve essere esaminato ai fini del nuovo inquadramento.
Attenzione. Modalità e misura del riconoscimento possono cambiare in base al tipo di passaggio e alla normativa applicabile.
Riferimento: Sistema MIM 'Gestione della carriera'; disciplina sui passaggi di ruolo e di qualifica.

Risposta. Sì. La gestione della carriera prevede un decreto per ogni nuova posizione di ruolo: oltre alla prima immissione, occorrono ulteriori decreti in caso di passaggio di ruolo o qualifica e nelle altre situazioni che modificano la posizione giuridico-economica.

Esempio. Il passaggio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo o da infanzia a primaria richiede un nuovo inquadramento della carriera.
Attenzione. Non basta continuare a utilizzare il vecchio decreto riferito al ruolo precedente.
Riferimento: MIM, manuale 'Gestione della carriera', istruttoria delle pratiche di ricostruzione.

Risposta. Sì. Se emergono errori o servizi da integrare, l’Amministrazione può modificare i dati della dichiarazione anche quando una pratica di ricostruzione è già aperta. Se la modifica riguarda servizi utili alla carriera, la pratica deve essere ricalcolata o rettificata.

Esempio. Un servizio pre-ruolo omesso per errore può essere inserito successivamente dalla segreteria e recepito nella pratica di ricostruzione.
Attenzione. La modifica deve essere documentata: non basta una richiesta informale senza i dati del servizio da inserire.
Riferimento: MIM, manuale 'Gestione della carriera'.

Risposta. Per il personale docente, educativo e ATA il decreto è di competenza della scuola presso cui l’interessato è titolare al momento della presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi, secondo le competenze attribuite alle istituzioni scolastiche.

Esempio. Un docente trasferito in una nuova scuola presenta la pratica alla scuola competente per la propria titolarità secondo la procedura vigente.
Attenzione. Restano poi gli adempimenti di controllo e registrazione previsti dall’ordinamento.
Riferimento: MIM, manuale 'Gestione della carriera'; competenze attribuite alle istituzioni scolastiche dal 1° settembre 2000.

Risposta. No. Il riconoscimento segue la disciplina specifica del profilo e del servizio prestato. La misura del riconoscimento può essere differente tra personale docente e ATA e può dipendere dalla durata e dalla natura del servizio. Per questo non è corretto sommare semplicemente tutti gli anni pre-ruolo al servizio di ruolo.

Esempio. Un servizio annuale valido ai fini dell’accesso o del punteggio di graduatoria non produce necessariamente lo stesso identico effetto nella ricostruzione economica.
Attenzione. In presenza di molti anni pre-ruolo o servizi in profili diversi è opportuno verificare il decreto analiticamente.
Riferimento: D.Lgs. 297/1994, artt. 485 e ss.; disciplina speciale del personale ATA e docente.

Risposta. In determinate fattispecie sì. La giurisprudenza ha chiarito che, nei casi regolati dalla disciplina specifica del personale ATA, il servizio di ruolo nella carriera inferiore può essere valutato ai fini della ricostruzione, ferma la possibilità di applicare il diverso criterio della temporizzazione quando più favorevole e previsto dalla norma.

Esempio. Un passaggio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo non va liquidato automaticamente con una sola formula senza verificare quale criterio debba essere applicato al caso concreto.
Attenzione. La risposta dipende dalla data del passaggio e dalla disciplina applicabile: è una verifica tipicamente individuale.
Riferimento: Cassazione, richiamo a Cass. n. 21982/2025; art. 4 D.P.R. 399/1988 e disciplina collegata.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Sì. Le procedure di gestione della carriera prevedono che, in caso di passaggio di qualifica, vengano completati i quadri della dichiarazione relativi al servizio di ruolo prestato nella carriera precedente.

Esempio. Dopo il passaggio a un nuovo profilo ATA o a un nuovo ruolo docente, il servizio di ruolo precedente non deve sparire dalla ricostruzione amministrativa.
Attenzione. Il fatto che venga dichiarato non significa che venga sempre valutato con lo stesso criterio economico.
Riferimento: MIM, manuale 'Gestione della carriera'.

Risposta. Sì. Il sistema di gestione della carriera consente la modifica dei servizi anche in presenza di pratiche già aperte. Se il dato corretto modifica i servizi riconoscibili, la scuola deve recepirlo nella pratica e, se necessario, ricalcolare o rettificare il decreto.

Esempio. Se viene scoperto un servizio pre-ruolo mancante dopo l’apertura della pratica, non è necessario ignorarlo solo perché la ricostruzione è già iniziata.
Attenzione. Occorre produrre la documentazione o la dichiarazione necessaria a dimostrare il servizio.
Riferimento: MIM, manuale 'Gestione della carriera'.

Risposta. No. Gli incrementi retributivi del CCNL modificano gli importi stipendiali delle fasce, ma non spostano automaticamente la data individuale di maturazione dello scatto di anzianità. La data dipende dall’anzianità riconosciuta nella carriera e dagli eventuali periodi che incidono sul servizio utile.

Esempio. Un aumento contrattuale dello stipendio può essere corrisposto senza che cambi la data del prossimo passaggio di fascia indicata nel decreto di carriera.
Attenzione. Importo della fascia e data del successivo scatto sono due elementi distinti.
Riferimento: CCNL sui principali aspetti economici del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto il 1° luglio 2026; decreto individuale di carriera.
09

Pensioni, contributi, TFS/TFR e Fondo Espero

15 domande

Risposta. Il punto di partenza è l’estratto conto contributivo INPS. Non basta però sommare le righe: occorre controllare periodi sovrapposti, contribuzione figurativa, eventuali buchi contributivi, servizi ancora non caricati e correttezza delle retribuzioni o imponibili registrati.

Esempio. Due periodi presenti nello stesso anno non significano automaticamente due anni di contribuzione: se sono sovrapposti il tempo utile non si raddoppia.
Attenzione. Per una verifica pensionistica completa è opportuno confrontare l’estratto INPS con lo stato matricolare, i contratti e gli eventuali decreti di ricostruzione.
Riferimento: INPS, Fascicolo previdenziale del cittadino ed Estratto conto contributivo.

Risposta. No. I contributi figurativi possono essere utili sia per il diritto sia per la misura della pensione secondo la disciplina applicabile al singolo periodo. La loro presenza non significa, da sola, che la pensione sarà più bassa.

Esempio. Un periodo figurativo correttamente accreditato può risultare pienamente utile; diverso è il caso di periodi mancanti o di una contribuzione con imponibile errato.
Attenzione. Per valutare l’effetto concreto bisogna conoscere la gestione previdenziale, il periodo interessato e il sistema di calcolo della pensione.
Riferimento: INPS, disciplina sulla contribuzione figurativa e posizione assicurativa.

Risposta. Espero è il fondo pensione complementare negoziale dei lavoratori della scuola. Serve a costruire una pensione integrativa rispetto a quella pubblica attraverso contribuzione del lavoratore, eventuale contributo datoriale spettante e destinazione del TFR secondo le regole applicabili.

Esempio. L’adesione a Espero non sostituisce la pensione INPS: crea una posizione previdenziale aggiuntiva che verrà utilizzata secondo le regole della previdenza complementare.
Attenzione. Prima di aderire è utile valutare orizzonte temporale, comparto di investimento, costi e propria situazione previdenziale.
Riferimento: Fondo Scuola Espero, Nota informativa 2026; D.Lgs. 124/1993 per il pubblico impiego.

Risposta. Sì. Il regolamento vigente consente lo switch dopo almeno 12 mesi di permanenza nel comparto originario e comunque non più di una volta l’anno. La richiesta si effettua online nell’area riservata del Fondo.

Esempio. Chi è nel comparto Crescita da dieci anni può chiedere il passaggio a Garanzia senza chiudere la propria posizione previdenziale.
Attenzione. Il cambio di comparto modifica il profilo di investimento futuro della posizione e va valutato in rapporto agli anni mancanti alla pensione e alla propensione al rischio.
Riferimento: Fondo Espero, Regolamento switch 18 settembre 2025, artt. 3-4.

Risposta. No. Lo switch non azzera la posizione individuale: il valore maturato viene trasferito al nuovo comparto secondo il valore della posizione al momento dell’operazione. Da quel momento il patrimonio già accumulato e i successivi versamenti seguiranno la politica di investimento del nuovo comparto.

Esempio. Se al momento dello switch la posizione vale 30.000 euro, non si riparte da zero: quel valore viene trasferito al nuovo comparto secondo le procedure del Fondo.
Attenzione. Il valore della posizione può essere più alto o più basso rispetto ai versamenti effettuati, perché dipende anche dai rendimenti maturati fino alla data dello switch.
Riferimento: Fondo Espero, Regolamento switch 2025 e Nota informativa 2026.

Risposta. Sì. I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite ordinario annuo di 5.164,57 euro. Nel limite rientrano i contributi del lavoratore e quelli del datore di lavoro; il TFR conferito non rientra invece nello stesso limite di deducibilità.

Esempio. Se una parte dei contributi è già stata dedotta dal datore di lavoro in busta paga, in dichiarazione dei redditi va tenuto conto di quanto risulta nella Certificazione Unica.
Attenzione. Per i lavoratori di prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007 può operare, in determinate condizioni, un meccanismo che consente maggiori deduzioni negli anni successivi.
Riferimento: D.Lgs. 252/2005, art. 8; Agenzia delle Entrate, dichiarazione precompilata 2026 – previdenza complementare.

Risposta. Nel pubblico impiego, in linea generale, chi è stato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 è in regime di TFS, mentre chi è stato assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 è in TFR. Anche il personale a tempo determinato rientra nel TFR secondo la disciplina vigente. Chi era in TFS e aderisce a un fondo di previdenza complementare come Espero passa al regime TFR.

Esempio. Un docente assunto in ruolo nel 1999 è normalmente in TFS; se aderisce a Espero, opta per il passaggio al TFR.
Attenzione. Per individuare correttamente il regime occorre considerare la decorrenza giuridica e la storia del rapporto di lavoro.
Riferimento: INPS, Il TFR per i dipendenti pubblici; Fondo Espero, FAQ TFS/TFR.

Risposta. Sono due diversi sistemi di liquidazione del trattamento di fine servizio. Il TFS è calcolato secondo regole proprie legate alla retribuzione utile e agli anni di servizio; il TFR si basa invece sull’accantonamento annuale di una quota della retribuzione utile, successivamente rivalutata.

Esempio. Due dipendenti con identica anzianità ma uno in TFS e uno in TFR possono ottenere importi finali diversi perché il metodo di calcolo non è lo stesso.
Attenzione. Il confronto tra TFS e TFR non può essere fatto semplicemente guardando l’ultima busta paga.
Riferimento: INPS, TFS/TFR dipendenti pubblici; Fondo Espero, FAQ TFS/TFR.

Risposta. Sì, per il dipendente pubblico che si trova ancora in regime di TFS l’adesione a Espero comporta l’opzione per il TFR. Chi è già in TFR rimane naturalmente in tale regime.

Esempio. Un collaboratore scolastico assunto a tempo indeterminato prima del 2001 e ancora in TFS, aderendo a Espero, passa al regime TFR secondo le regole della previdenza complementare.
Attenzione. Il passaggio riguarda il regime di fine servizio e va valutato insieme agli effetti previdenziali complessivi dell’adesione.
Riferimento: INPS, Il TFR per i dipendenti pubblici; Fondo Espero, FAQ TFS/TFR.

Risposta. Sì. I dipendenti pubblici iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato possono chiedere il riscatto dei corsi universitari ammessi dalla normativa e di altri periodi non coperti da contribuzione. Il riscatto è a domanda e comporta un onere a carico dell’interessato.

Esempio. Un docente laureato può chiedere una simulazione o presentare domanda di riscatto del corso di laurea per valutare l’effetto sulla propria posizione pensionistica.
Attenzione. La convenienza economica non è uguale per tutti: dipende da età, sistema di calcolo, carriera contributiva e costo del riscatto.
Riferimento: INPS, Riscatto ai fini pensionistici per iscritti alla CTPS, aggiornato 27 marzo 2026.

Risposta. In alcuni casi sì. L’INPS prevede specifiche forme di riscatto per periodi e servizi non coperti da contribuzione, sia ai fini pensionistici sia, in determinate ipotesi, ai fini della valorizzazione nel TFS/TFR. Non ogni periodo scoperto è però automaticamente riscattabile.

Esempio. Prima di presentare la domanda conviene individuare con precisione il periodo mancante e verificare se la normativa consente di riscattarlo nella gestione di appartenenza.
Attenzione. Riscatto pensionistico e riscatto ai fini TFS/TFR sono pratiche diverse e possono avere costi ed effetti differenti.
Riferimento: INPS, Ricongiunzioni e riscatti; INPS, Domanda di riscatto ai fini TFS/TFR per dipendenti dello Stato.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. No. Il riscatto ai fini pensionistici e la valorizzazione di periodi ai fini del TFS/TFR sono istituti distinti. Una domanda presentata per aumentare l’anzianità pensionistica non produce automaticamente lo stesso effetto sulla liquidazione di fine servizio.

Esempio. Un lavoratore può aver riscattato la laurea ai fini pensionistici ma dover verificare separatamente se e come quel periodo sia valorizzabile per il trattamento di fine servizio.
Attenzione. Prima di pagare un onere è opportuno chiarire per quale finalità si sta chiedendo il riscatto.
Riferimento: INPS, servizi distinti di riscatto pensionistico e riscatto ai fini TFS/TFR.

Risposta. I tempi dipendono dalla causa di cessazione. La legge di bilancio 2026 ha previsto che, dal 1° gennaio 2027, per chi matura i requisiti pensionistici dal 2027 e cessa per limiti di età, di servizio o collocamento a riposo d’ufficio, il termine venga ridotto da 12 a 9 mesi. Per altre causali restano termini differenti.

Esempio. Il pensionamento anticipato non beneficia automaticamente della riduzione a 9 mesi prevista per alcune cessazioni dal 2027.
Attenzione. La data di maturazione del requisito e la causa concreta di cessazione sono essenziali per calcolare il termine.
Riferimento: Circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026.

Risposta. No. Il regolamento vigente non consente di scegliere contemporaneamente più comparti. L’aderente deve scegliere un comparto oppure il profilo Life Cycle secondo le opzioni disponibili.

Esempio. Non è possibile dividere volontariamente metà posizione in Crescita e metà in Garanzia nello stesso momento.
Attenzione. Lo switch permette di cambiare comparto, non di mantenere contemporaneamente più linee di investimento.
Riferimento: Fondo Espero, Regolamento switch 18 settembre 2025, art. 3.

Risposta. È un profilo che modifica progressivamente l’esposizione agli investimenti in funzione dell’età e degli anni mancanti alla pensione. L’idea è avere una componente più dinamica quando l’orizzonte è lungo e ridurre gradualmente il rischio avvicinandosi al pensionamento.

Esempio. Un aderente giovane può essere esposto maggiormente al comparto più dinamico, mentre con l’avvicinarsi della pensione il profilo sposta progressivamente la posizione verso comparti più prudenti.
Attenzione. Life Cycle non garantisce un rendimento né elimina il rischio di mercato.
Riferimento: Fondo Espero, FAQ e Nota informativa 2026.
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Carta docente e altri benefici

11 domande

Risposta. No. La scadenza dipende dall’annualità e dalla natura delle somme. Il credito ordinario 2025/26, pari a 383 euro, resta utilizzabile anche nell’a.s. 2026/27 fino al 31 agosto 2027, mentre i residui ordinari 2024/25 sono scaduti il 31 agosto 2026. Le somme riconosciute tramite sentenza possono seguire una disciplina specifica.

Esempio. Un residuo 2025/26 ancora presente a settembre 2026 non è automaticamente scaduto: può essere utilizzato fino al 31 agosto 2027 secondo il D.M. 59/2026.
Attenzione. Controllare nello 'Storico Portafoglio' l’annualità cui appartiene ogni somma prima di concludere che sia stata persa.
Riferimento: D.M. 59 del 31 marzo 2026, art. 2; portale Carta del Docente.

Risposta. Sì, ma dal 2025/26 l’acquisto di hardware e software è soggetto a una limitazione temporale: è consentito in occasione della prima erogazione della Carta e successivamente una volta ogni quattro anni. Per chi aveva già beneficiato della Carta prima del 2025/26, il 2025/26 costituisce la prima annualità del nuovo ciclo previsto dal decreto.

Esempio. Un docente che ha acquistato un computer con la Carta nel 2025/26 non può presumere di poter acquistare un altro dispositivo hardware con la Carta già nell’anno successivo.
Attenzione. Va sempre verificato che il bene rientri nelle categorie ammesse dal portale e che il vincolo quadriennale sia rispettato.
Riferimento: D.M. 59 del 31 marzo 2026; portale Carta del Docente.

Risposta. No. Il D.M. 59/2026 disciplina separatamente le somme erogate in esecuzione di sentenze. In particolare, le somme caricate sulla Carta nell’a.s. 2025/26 in esecuzione di una decisione giudiziale possono essere utilizzate anche nell’a.s. 2026/27 e la norma prevede una tutela specifica anche in caso di cessazione dal servizio.

Esempio. Un docente cessato dal servizio dal 1° settembre 2026 può trovarsi in una situazione diversa a seconda che il saldo residuo sia credito ordinario oppure una somma riconosciuta con sentenza.
Attenzione. Bisogna sempre ricostruire l’origine del credito nello Storico Portafoglio.
Riferimento: D.M. 59 del 31 marzo 2026, art. 2, comma 6.

Risposta. No. Al 24 settembre 2026 i 383 euro visualizzati fanno riferimento all’a.s. 2025/26, non al nuovo bonus 2026/27. La piattaforma è stata riaperta dal 15 settembre per consentire l’utilizzo dei residui 2025/26 e delle somme derivanti da sentenze. L’importo della Carta 2026/27 non risulta ancora determinato.

Esempio. Se prima della chiusura della piattaforma risultavano 404 euro residui e a settembre compare una cifra diversa, non bisogna attribuire automaticamente i 383 euro al 2026/27: occorre controllare lo Storico Portafoglio e la composizione del saldo.
Attenzione. Il credito ordinario 2025/26 resta utilizzabile fino al 31 agosto 2027; se una somma che dovrebbe risultare ancora valida non compare, conviene conservare eventuali schermate precedenti e verificare il dettaglio delle annualità.
Riferimento: D.M. 59 del 31 marzo 2026; avviso di riapertura della piattaforma Carta del Docente del 15 settembre 2026.

Risposta. Per l’a.s. 2025/26 l’importo della Carta docente è stato fissato in 383 euro.

Esempio. I 383 euro comparsi sulla piattaforma nel 2026 sono l’importo ordinario riferito all’a.s. 2025/26.
Attenzione. Non confondere questo importo con il valore della Carta 2026/27, che al 24 settembre 2026 non risulta ancora determinato.
Riferimento: D.M. 59 del 31 marzo 2026.

Risposta. No, al 24 settembre 2026 la riapertura della piattaforma non coincide con l’accredito della nuova annualità 2026/27. Sono utilizzabili i residui 2025/26 e le somme riconosciute tramite sentenza. L’importo della nuova annualità deve essere determinato con il successivo provvedimento previsto dalla normativa.

Esempio. Vedere nuovamente disponibile il portale dal 15 settembre non significa che sia già stato caricato il nuovo bonus 2026/27.
Attenzione. Questa è una FAQ dinamica e dovrà essere aggiornata appena verrà pubblicato il decreto relativo al 2026/27.
Riferimento: D.M. 59 del 31 marzo 2026; comunicazioni del portale Carta del Docente settembre 2026.

Risposta. Il D.M. 59/2026 riconosce la Carta ai docenti di ruolo, ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo delle istituzioni scolastiche statali.

Esempio. Un docente con contratto fino al 30 giugno rientra nella platea ordinaria prevista dal decreto 2025/26.
Attenzione. Le supplenze brevi non rientrano nella platea ordinaria del D.M. 59/2026; eventuali diritti derivanti da contenzioso vanno valutati separatamente.
Riferimento: D.M. 59 del 31 marzo 2026, art. 1.

Risposta. No. Il D.M. 59/2026 include nella platea ordinaria i docenti di ruolo, i supplenti al 31 agosto e al 30 giugno e il personale educativo, ma non i supplenti brevi. Eventuali riconoscimenti per periodi di supplenza breve possono derivare da specifiche decisioni giudiziarie e non dall’attribuzione ordinaria prevista dal decreto.

Esempio. Un contratto di poche settimane non genera automaticamente l’accredito ordinario previsto per i contratti al 30 giugno o al 31 agosto.
Attenzione. In presenza di più annualità di supplenza breve o di una sentenza già ottenuta serve una verifica individuale.
Riferimento: D.M. 59 del 31 marzo 2026.

Risposta. No. L’importo della Carta non viene proporzionato all’orario di servizio: il docente che rientra tra i beneficiari riceve l’importo stabilito per l’annualità anche se lavora a tempo parziale.

Esempio. Un docente di ruolo part-time non riceve metà della Carta per il solo fatto di avere un orario ridotto.
Attenzione. Il diritto presuppone comunque l’appartenenza a una delle categorie beneficiarie previste.
Riferimento: D.M. 59 del 31 marzo 2026 e disciplina della Carta del Docente.

Risposta. Le somme ordinarie attribuite per l’a.s. 2025/26 e non spese entro il 31 agosto 2026 restano utilizzabili anche nell’a.s. 2026/27, quindi fino al 31 agosto 2027, salvo le specifiche regole previste in caso di cessazione dal servizio.

Esempio. Un docente che a settembre 2026 ha ancora 150 euro del credito 2025/26 può continuare a utilizzarli nel corso dell’a.s. 2026/27.
Attenzione. Non confondere il credito 2025/26 con eventuali residui 2024/25, scaduti il 31 agosto 2026.
Riferimento: D.M. 59 del 31 marzo 2026, art. 2, comma 4.

Risposta. La prima verifica va fatta nello 'Storico Portafoglio', dove è possibile distinguere le annualità, i residui e le eventuali somme accreditate in esecuzione di sentenze. Solo dopo aver ricostruito la composizione del saldo è possibile capire se vi sia realmente un’anomalia.

Esempio. Un totale di 404 euro può derivare dalla somma di residui di annualità diverse e non necessariamente da un unico accredito.
Attenzione. In caso di contestazione è utile conservare schermate, storico dei buoni e comunicazioni relative agli accrediti.
Riferimento: Portale Carta del Docente, Manuale Docente – funzione Storico Portafoglio.
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Legge 104, disabilità e assistenza

12 domande

Risposta. No. Il riconoscimento della disabilità grave ai sensi della Legge 104 non produce automaticamente lo stesso effetto in ogni procedura. Permessi, assegnazioni provvisorie, mobilità, GPS e altre procedure seguono discipline autonome, con requisiti, ordine delle precedenze e condizioni territoriali differenti.

Esempio. Una situazione che dà diritto ai tre giorni di permesso mensile non comporta automaticamente anche una precedenza nelle GPS o nella mobilità.
Attenzione. Per ogni procedura bisogna verificare la norma specifica e la documentazione richiesta.
Riferimento: Legge 104/1992, art. 33; CCNI mobilità e CCNI utilizzazioni/assegnazioni provvisorie vigenti; disciplina delle supplenze.

Risposta. Perché le graduatorie e i bollettini pubblici devono rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Le informazioni relative a riserve, precedenze e condizioni personali possono essere rese disponibili in forme riservate o comunque non esposte integralmente nella pubblicazione aperta al pubblico.

Esempio. La nomina di un candidato con punteggio inferiore non può essere considerata illegittima solo perché nel bollettino pubblico non compare una sigla riferita alla sua riserva.
Attenzione. Per contestare uno scavalcamento servono confronto documentale e, quando necessario, accesso agli atti.
Riferimento: D.Lgs. 165/2001, art. 35, comma 5-quinquies; D.L. 25/2025 convertito dalla L. 69/2025; normativa sulla protezione dei dati personali.

Risposta. No. La lettera “R” può essere utilizzata per indicare l’inclusione con riserva, ad esempio in presenza di titoli in attesa di riconoscimento o di definizione, e non coincide con la riserva di posti prevista per determinate categorie. Le due situazioni sono giuridicamente diverse.

Esempio. Un aspirante inserito con riserva per un titolo estero non è per questo automaticamente titolare di una quota di riserva dei posti.
Attenzione. Bisogna sempre leggere la legenda della graduatoria o il provvedimento di pubblicazione.
Riferimento: O.M. 27/2026 e provvedimenti di pubblicazione delle GPS; disciplina su inclusioni con riserva e riserve di posti.

Risposta. No. L’ausilio materiale non specialistico nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale rientra nella declaratoria del collaboratore scolastico. Sono invece escluse le prestazioni sanitarie specialistiche che richiedono competenze professionali proprie di personale sanitario.

Esempio. Aiutare un alunno a utilizzare il bagno e curarne l’igiene personale rientra nell’assistenza materiale; effettuare una procedura sanitaria specialistica è cosa diversa.
Attenzione. La scuola deve organizzare il servizio nel rispetto della sicurezza, della dignità dell’alunno e della corretta attribuzione delle mansioni.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, Allegato A – Area dei Collaboratori; orientamento ARAN CIRS124.

Risposta. Il diritto spetta, in presenza di disabilità grave e negli altri requisiti di legge, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto e ai parenti o affini entro il secondo grado. In determinate condizioni il diritto può estendersi ai parenti o affini entro il terzo grado.

Esempio. Un figlio può utilizzare i tre giorni per assistere il genitore con disabilità grave, se ricorrono i requisiti previsti.
Attenzione. La persona assistita non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo le eccezioni previste.
Riferimento: Legge 104/1992, art. 33, comma 3.

Risposta. Sì. Dopo l’eliminazione del principio del referente unico, più aventi diritto possono essere autorizzati per la stessa persona con disabilità grave, ma devono fruire dei permessi alternativamente e resta il limite complessivo di tre giorni mensili riferito all’assistito.

Esempio. Due figli possono essere entrambi autorizzati per lo stesso genitore, ma non dispongono ciascuno di tre giorni aggiuntivi per quella stessa persona.
Attenzione. L’INPS ha pubblicato il 21 settembre 2026 ulteriori chiarimenti sui casi di superamento del limite e di fruizione contestuale.
Riferimento: Legge 104/1992, art. 33, comma 3; D.Lgs. 105/2022; circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026.

Risposta. Sì. Il lavoratore con disabilità grave può fruire dei benefici previsti per la propria condizione secondo le modalità stabilite dalla normativa, tra cui i permessi mensili e, nei casi previsti, i riposi giornalieri.

Esempio. Il lavoratore non deve necessariamente avere un familiare che utilizzi i permessi al suo posto: può essere direttamente titolare dei propri benefici.
Attenzione. La modalità concreta di fruizione deve essere coordinata con l’orario di lavoro e con la documentazione presentata.
Riferimento: Legge 104/1992, art. 33, commi 2 e 6.

Risposta. Il diritto segue un preciso ordine di priorità: anzitutto il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto; in loro mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti, subentrano nell’ordine previsto i genitori, i figli conviventi, i fratelli o sorelle conviventi e infine i parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

Esempio. Un figlio convivente non viene normalmente prima del coniuge convivente dell’assistito, salvo che ricorrano le condizioni che consentono di passare al livello successivo.
Attenzione. La convivenza e l’ordine di priorità sono elementi essenziali e vanno verificati nel singolo caso.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 42, comma 5.

Risposta. No. Il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona con disabilità e nell’arco della vita lavorativa del beneficiario, secondo le regole e i limiti previsti dalla legge.

Esempio. Non si acquisiscono automaticamente due nuovi anni ogni volta che cambia il familiare assistito.
Attenzione. Per il calcolo del residuo devono essere considerati gli eventuali periodi già fruiti rilevanti ai fini dello stesso limite.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 42, comma 5-bis.

Risposta. No. Il periodo di congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. È invece coperto da contribuzione figurativa nei limiti previsti.

Esempio. Un periodo continuativo di congedo straordinario non produce nuovi giorni di ferie per quel periodo.
Attenzione. L’indennità di congedo segue le regole proprie e non va confusa con la maturazione autonoma della tredicesima.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, art. 42, commi 5-ter e 5-quinquies.

Risposta. Il ricovero a tempo pieno è normalmente ostativo ai benefici di assistenza, ma la normativa prevede eccezioni. Per il congedo straordinario, ad esempio, il beneficio può essere riconosciuto se i sanitari richiedono la presenza del soggetto che presta assistenza.

Esempio. Il ricovero non va quindi valutato solo come un sì/no: bisogna verificare il tipo di ricovero e l’eventuale richiesta della presenza del familiare.
Attenzione. Le eccezioni devono essere documentate.
Riferimento: Legge 104/1992, art. 33, comma 3; D.Lgs. 151/2001, art. 42, comma 5-bis.

Risposta. No. Per il figlio con disabilità grave fino ai tre anni i genitori possono avere accesso, in alternativa tra loro e secondo le condizioni previste, anche al prolungamento del congedo parentale o a due ore di riposo giornaliero retribuito, oltre alla disciplina dei permessi mensili.

Esempio. La famiglia non deve necessariamente utilizzare sempre e solo i tre giorni: può valutare quale istituto sia applicabile e più adatto alla situazione.
Attenzione. Le diverse misure non sono liberamente cumulabili nello stesso modo e devono essere coordinate secondo la legge.
Riferimento: D.Lgs. 151/2001, artt. 33 e 42; Legge 104/1992, art. 33.
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Assicurazione sanitaria integrativa MIM

18 domande

Risposta. Il Piano è rivolto ai dirigenti scolastici, al personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato e, per la durata dell’incarico, al personale docente, educativo e ATA a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. Sono inoltre compresi il personale dipendente del MIM e il personale utilizzato, distaccato o comandato.

Esempio. Un docente con contratto fino al 30 giugno rientra nella copertura per la durata del proprio incarico; una supplenza breve non rientra invece nella platea ordinaria indicata dalla Guida.
Attenzione. Per il personale a tempo determinato la copertura segue la durata effettiva dell’incarico.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, par. 6 – Persone assicurate.

Risposta. La polizza ha efficacia dalle ore 00:00 del 30 settembre 2026 alle ore 24:00 del 29 settembre 2030. Per chi entra o esce in corso d’anno valgono le regole di inclusione ed esclusione previste dalla Guida.

Esempio. Un dipendente assunto dopo l’avvio della polizza viene inserito secondo le comunicazioni mensili del Ministero e la copertura decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione, se il contratto è ancora in essere.
Attenzione. Per chi cessa dal servizio la copertura termina secondo le regole previste dal Piano e dalle comunicazioni mensili.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, par. 9.1 e 9.2.

Risposta. Per molte prestazioni il Piano privilegia o richiede la rete UniSalute. In generale, l’assistenza diretta nelle strutture convenzionate consente il pagamento da parte di UniSalute, salvo scoperti o franchigie previsti. Il ricorso a strutture non convenzionate è ammesso solo nei casi e con le modalità indicate per la singola prestazione.

Esempio. Per alcune coperture il rimborso fuori rete è consentito solo se nella provincia di residenza non è disponibile una struttura convenzionata.
Attenzione. Prima di sostenere una spesa fuori rete è necessario verificare la specifica copertura e, quando richiesto, ottenere conferma preventiva dalla Centrale Operativa.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, parr. 4.1, 4.2 e disciplina delle singole prestazioni.

Risposta. Il Piano prevede due coperture odontoiatriche specifiche: prevenzione odontoiatrica e implantologia. La prevenzione comprende ogni anno una visita specialistica odontoiatrica e una seduta di igiene orale professionale da effettuare nella stessa occasione. L’implantologia copre impianti osteointegrati e relative corone fisse nei limiti previsti.

Esempio. La semplice presenza della voce 'odontoiatria' non significa che siano coperte tutte le cure dentistiche, come otturazioni, protesi o ortodonzia.
Attenzione. Le cure odontoiatriche e le protesi dentarie non espressamente indennizzabili dal Piano restano escluse.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, parr. 7.7, 7.8 e 8.

Risposta. No, il Piano non prevede una specifica garanzia per trattamenti ortodontici o apparecchi. Le coperture odontoiatriche espressamente previste riguardano la prevenzione odontoiatrica e l’implantologia; le altre cure odontoiatriche sono escluse salvo quanto espressamente indennizzabile a termini di polizza.

Esempio. Un trattamento ortodontico con apparecchio fisso o mobile non rientra automaticamente nel massimale previsto per la prevenzione odontoiatrica o per l’implantologia.
Attenzione. Prima di iniziare un trattamento costoso conviene comunque verificare nell’Area riservata UniSalute la singola prestazione, perché solo la documentazione del Piano applicabile fa fede.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, parr. 7.7, 7.8 e 8.

Risposta. Sì, in via ordinaria. Per la prevenzione odontoiatrica e l’implantologia le prestazioni sono erogate tramite strutture sanitarie convenzionate. Il ricorso a una struttura non convenzionata è previsto solo quando nella provincia di residenza non siano presenti strutture convenzionate e dopo conferma preventiva della Centrale Operativa.

Esempio. Non basta scegliere un dentista che accetta UniSalute in generale: bisogna verificare che struttura e professionista siano convenzionati per lo specifico Piano.
Attenzione. La Guida raccomanda espressamente di verificare anche che il medico scelto sia convenzionato.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, parr. 4.1, 7.7 e 7.8.

Risposta. No. La fattura è solo una parte della documentazione. Alcune prestazioni richiedono autorizzazione preventiva, utilizzo della rete convenzionata, prescrizione medica o specifici documenti clinici. Il rimborso fuori rete è possibile soltanto quando la singola copertura lo consente.

Esempio. Sostenere autonomamente una spesa odontoiatrica e inviare poi la fattura non garantisce il rimborso se la prestazione doveva essere effettuata in rete convenzionata.
Attenzione. Prima della spesa è opportuno verificare nell’Area riservata UniSalute la prestazione e la procedura prevista.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, parr. 4.1, 4.2 e 5.1.4.

Risposta. No. Le FAQ servono a orientarsi, ma l’effettiva copertura dipende dalla Guida, dalle condizioni della singola garanzia, dai massimali, dagli scoperti, dalle franchigie e dalla procedura prevista. L’Area riservata UniSalute consente di consultare il proprio Piano e verificare le strutture convenzionate.

Esempio. Due prestazioni entrambe definite 'odontoiatriche' possono avere modalità e massimali completamente diversi.
Attenzione. Per una spesa rilevante la chatbot UIL dovrà sempre invitare a verificare la prestazione specifica prima di sostenerla.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, parr. 4, 5 e 7.

Risposta. No. La finestra ordinaria di adesione indicata per l’avvio della polizza si è chiusa domenica 20 settembre 2026.

Esempio. Al 24 settembre 2026 non è più possibile considerare aperta la procedura ordinaria di adesione utilizzata dal 10 al 20 settembre.
Attenzione. Eventuali nuove finestre o procedure per nuovi assunti dovranno essere comunicate dal Ministero e andranno verificate separatamente.
Riferimento: FAQ UIL Scuola sull’assicurazione sanitaria, 11 settembre 2026.

Risposta. No. L’adesione alla copertura sanitaria integrativa prevista dal MIM è gratuita per il personale avente diritto.

Esempio. Il lavoratore non deve pagare un premio annuale personale per aderire alla copertura base prevista dal Piano.
Attenzione. Restano comunque possibili scoperti, franchigie o quote a carico dell’assistito per alcune prestazioni.
Riferimento: Comunicazioni MIM/UIL Scuola sull’avvio della polizza sanitaria integrativa 2026.

Risposta. No. Il Piano opera anche per malattie croniche, recidivanti e pregresse rispetto alla data di attivazione, comprese quelle già diagnosticate, nei limiti delle prestazioni effettivamente coperte.

Esempio. Avere una patologia cronica già nota prima del 30 settembre 2026 non esclude automaticamente l’assistito dal Piano.
Attenzione. Questo non significa che qualunque cura della patologia sia rimborsata: deve comunque rientrare tra le garanzie previste.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, par. 7.

Risposta. Il massimale complessivo generale è di 600.000 euro per annualità assicurativa e per singolo assistito, fermi restando i limiti e i sottomassimali specifici previsti per le singole prestazioni.

Esempio. Il massimale generale di 600.000 euro non sostituisce il limite specifico di 100 euro previsto per la prevenzione odontoiatrica.
Attenzione. Per ogni prestazione bisogna quindi leggere il relativo massimale specifico.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, par. 7.

Risposta. Una volta l’anno il Piano prevede una visita specialistica odontoiatrica e una seduta di igiene orale professionale da effettuare nella stessa occasione. Il massimale è di 100 euro e si applica uno scoperto del 15%.

Esempio. Visita e igiene devono essere eseguite secondo le modalità del Piano e non costituiscono un plafond generale di 100 euro per qualsiasi cura dentistica.
Attenzione. In via ordinaria le prestazioni vanno effettuate in strutture convenzionate.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, par. 7.7.

Risposta. La garanzia opera fino a un massimo di quattro impianti per annualità assicurativa. Il massimale complessivo è di 2.400 euro per assistito, con un limite di 600 euro per ciascun impianto. Nelle strutture convenzionate non sono previsti scoperti o franchigie entro questi limiti.

Esempio. Per due impianti il limite massimo teorico riferito agli impianti è 1.200 euro, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste dal Piano.
Attenzione. Se il costo supera il sottomassimale per impianto, la parte eccedente resta a carico dell’assistito.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, par. 7.8.

Risposta. Sì. Il Piano prevede specifici programmi di prevenzione da effettuare una volta l’anno presso strutture convenzionate. È previsto un pacchetto cardiovascolare di base e, per gli assistiti con più di 40 anni, programmi di prevenzione oncologica distinti per donne e uomini.

Esempio. La prevenzione oncologica non consiste in un rimborso generico di qualsiasi esame scelto autonomamente: deve essere utilizzato il pacchetto previsto dal Piano.
Attenzione. I pacchetti devono essere effettuati secondo le modalità indicate dalla Guida e previa prenotazione.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, par. 7.10.

Risposta. Quando il parto non è a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano prevede una copertura massima di 2.500 euro per parto naturale e 4.000 euro per parto cesareo, senza scoperto o franchigia entro il limite della fattura sanitaria.

Esempio. Per un parto cesareo privato la copertura non può superare 4.000 euro, anche se la spesa complessiva è maggiore.
Attenzione. Le spese pre e post ricovero sono escluse dal massimale omnicomprensivo specifico indicato per il parto.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, par. 7.6.

Risposta. Alle condizioni previste dal Piano, è riconosciuto un rimborso fino a 500 euro al mese per un massimo di quattro anni per spese sanitarie e socioassistenziali documentate collegate allo stato di non autosufficienza permanente.

Esempio. Il beneficio non scatta per qualsiasi difficoltà temporanea: la Guida richiede condizioni specifiche di non autosufficienza permanente.
Attenzione. Lo stato deve rispettare i criteri definiti dal Piano, tra cui l’impossibilità di svolgere almeno tre delle sei attività elementari della vita quotidiana nelle condizioni previste.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, par. 7.9.

Risposta. L’elenco aggiornato è consultabile nell’Area clienti UniSalute, nella sezione dedicata alle strutture. La Guida raccomanda di verificare non soltanto la struttura ma anche il medico scelto prima della prestazione.

Esempio. Una clinica può essere convenzionata, ma il singolo professionista che vi opera può non esserlo per quella specifica prestazione.
Attenzione. La verifica va fatta sul proprio Piano sanitario e non su un generico elenco di strutture UniSalute.
Riferimento: Guida al Piano sanitario 2026, parr. 4.1 e 5.1.7.
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RSU, diritti e relazioni sindacali

18 domande

Risposta. La RSU è il soggetto unitario eletto dai lavoratori che partecipa, insieme ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali aventi titolo secondo il CCNL vigente, alle relazioni sindacali d’istituto. Partecipa alla contrattazione integrativa, riceve l’informazione e può attivare il confronto nelle materie previste.

Esempio. Prima di contestare una decisione del dirigente bisogna capire se quella materia è oggetto di informazione, confronto o contrattazione, perché gli strumenti sindacali sono diversi.
Attenzione. La RSU opera come organismo collegiale unitario: il singolo componente non coincide con l’intera RSU.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, artt. 5, 6 e 11; ACNQ RSU 12 aprile 2022.

Risposta. La parte sindacale è composta dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL vigente. La scuola deve quindi convocare tutti i soggetti che hanno titolo a partecipare alla contrattazione secondo il contratto applicabile.

Esempio. Non è sufficiente convocare soltanto la RSU se il CCNL riconosce titolo anche alle organizzazioni territoriali firmatarie.
Attenzione. La titolarità dipende dal CCNL vigente nel momento in cui si svolgono le relazioni sindacali e non dalla partecipazione a trattative di anni precedenti.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, art. 11, comma 2.

Risposta. Solo nei casi e con le procedure previste dal CCNL e dalla legge. L’atto unilaterale non è un’alternativa ordinaria alla contrattazione e non può essere usato liberamente su qualsiasi materia. Occorre verificare materia, tempi, svolgimento effettivo del negoziato e presupposti previsti.

Esempio. Il semplice fatto che non si raggiunga immediatamente un accordo non consente di trasformare qualsiasi materia contrattuale in una decisione unilaterale del dirigente.
Attenzione. Prima di contestare un atto unilaterale vanno esaminati verbali, convocazioni, materia trattata e motivazione.
Riferimento: D.Lgs. 165/2001, art. 40, comma 3-ter; CCNL Istruzione e Ricerca vigente.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Il componente dimissionario o decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla stessa lista. La RSU comunica all’amministrazione e ai lavoratori il nominativo del subentrante.

Esempio. Se decade un eletto UIL, si scorre la lista UIL delle elezioni RSU e subentra il primo candidato non eletto utile di quella stessa lista.
Attenzione. Non è possibile scegliere liberamente un sostituto di un’altra lista. Se i componenti rimasti scendono sotto la soglia prevista e non è più possibile la sostituzione, può decadere l’intera RSU.
Riferimento: ACNQ RSU 12 aprile 2022, art. 9, commi 2 e 6.

Risposta. Deve ricostruire fatti e date, indicare con precisione la disposizione contrattuale o normativa interessata, formulare una richiesta concreta e allegare gli atti utili. Una contestazione efficace distingue il fatto accertato dall’interpretazione sindacale e chiede espressamente quale comportamento l’Amministrazione debba correggere.

Esempio. È più utile chiedere la rinnovazione di una convocazione omessa citando soggetti aventi titolo e data dell’atto che limitarsi a scrivere che la scuola ha avuto un comportamento antisindacale.
Attenzione. L’espressione 'condotta antisindacale' ha un significato giuridico specifico e non dovrebbe essere usata automaticamente per ogni irregolarità.
Riferimento: Statuto dei lavoratori, art. 28; CCNL Istruzione e Ricerca vigente.

Risposta. L’informazione deve essere preventiva, scritta, puntuale e contenere dati sufficienti a consentire ai soggetti sindacali una valutazione approfondita dell’impatto delle misure da adottare e la formulazione di osservazioni o proposte. Non basta quindi trasmettere un documento formalmente denominato 'informativa' se mancano gli elementi necessari per comprendere la materia.

Esempio. Un prospetto economico riepilogativo può essere insufficiente se non permette di ricostruire criteri, risorse o utilizzi che costituiscono oggetto della relazione sindacale.
Attenzione. La completezza va valutata rispetto alla specifica materia: non esiste un elenco identico di documenti per ogni informativa.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, art. 5.

Risposta. L’informazione consiste nella trasmissione preventiva e scritta di dati ed elementi conoscitivi. Il confronto è un dialogo approfondito sulle materie previste dal CCNL, attivabile dai soggetti sindacali entro i termini contrattuali. La contrattazione è invece il negoziato finalizzato alla stipula di un accordo che vincola le parti.

Esempio. Ricevere i dati sull’organizzazione del lavoro non significa aver già contrattato: può trattarsi del passaggio preliminare necessario per attivare il confronto o la contrattazione.
Attenzione. Prima di chiedere 'la contrattazione' occorre verificare a quale livello relazionale il CCNL assegna quella specifica materia.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, artt. 4, 5, 6 e 11.

Risposta. Per le istituzioni scolastiche ed educative, l’informazione relativa alle materie di confronto e contrattazione deve essere resa in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre.

Esempio. Fornire dati essenziali dopo che le principali decisioni organizzative sono già state adottate può svuotare l’informazione della sua funzione preventiva.
Attenzione. Altre informazioni collegate a specifici atti possono avere tempistiche diverse previste dal CCNL o dalla legge.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, art. 5, comma 7.

Risposta. Il confronto si attiva se i soggetti sindacali aventi titolo lo richiedono entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’informazione; può essere proposto anche dall’Amministrazione contestualmente all’invio dei dati. Nelle istituzioni scolastiche la fase di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni.

Esempio. Se una RSU ritiene insufficienti o controverse le misure prospettate, può chiedere formalmente il confronto entro cinque giorni lavorativi.
Attenzione. La richiesta di confronto va distinta da una generica richiesta di incontro.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, art. 6, comma 2.

Risposta. No. Il CCNL prevede che l’assemblea possa essere indetta dalla RSU nel suo complesso, con decisione assunta a maggioranza, e non dal singolo componente. Possono inoltre indire assemblee, singolarmente o congiuntamente, le organizzazioni sindacali rappresentative aventi titolo.

Esempio. Una RSU composta da tre membri non può essere sostituita, ai fini dell’indizione dell’assemblea, dall’iniziativa personale di uno solo dei componenti.
Attenzione. Il singolo componente conserva naturalmente le prerogative connesse alla propria carica, ma non può attribuirsi le decisioni che competono all’organismo collegiale.
Riferimento: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 31; disciplina confermata nell’assetto vigente delle prerogative sindacali.

Risposta. Il componente RSU decade automaticamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La decadenza si verifica anche nelle ulteriori ipotesi previste dall’ACNQ, come trasferimento, comando o altra assegnazione presso una diversa sede RSU.

Esempio. Un componente RSU con contratto a tempo determinato che termina il 30 giugno decade dalla carica per cessazione del rapporto di lavoro.
Attenzione. La decadenza del singolo componente non comporta automaticamente la decadenza dell’intera RSU: prima va verificata la possibilità di surroga.
Riferimento: ACNQ RSU 12 aprile 2022, art. 9, comma 4.

Risposta. Il termine di 45 giorni non è un termine ordinario entro il quale la RSU può liberamente rinviare la sostituzione. L’ACNQ stabilisce che, se entro 45 giorni la RSU non ha adempiuto agli obblighi di comunicare la decadenza e il subentro, la decadenza automatica può essere rilevata anche dall’Amministrazione, che invita i componenti rimasti a procedere alla sostituzione.

Esempio. Se un componente cessa il rapporto il 30 giugno, la RSU deve attivare la surroga del primo non eletto della stessa lista; non deve attendere il quarantacinquesimo giorno.
Attenzione. Il decorso dei 45 giorni non rende impossibile la surroga: consente anche all’Amministrazione di rilevare la decadenza e sollecitare l’adempimento.
Riferimento: ACNQ RSU 12 aprile 2022, art. 9, commi 4, 6 e 7; orientamento ARAN CQRS172.

Risposta. Sì. Il decorso dei 45 giorni non fa venir meno automaticamente la possibilità di sostituire il componente. L’Amministrazione può rilevare la decadenza e invitare la RSU rimasta in carica a procedere alla surroga del primo dei non eletti della stessa lista.

Esempio. Se una RSU si accorge a settembre che un componente è decaduto il 30 giugno, può ancora regolarizzare la composizione procedendo alla surroga secondo l’ACNQ.
Attenzione. Se non esistono più candidati utili della stessa lista e il numero dei componenti scende sotto il 50% di quello previsto, può invece decadere l’intera RSU.
Riferimento: ACNQ RSU 12 aprile 2022, art. 9, commi 5-8; orientamento ARAN CQRS172.

Risposta. La RSU decade quando, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari o decaduti con i non eletti delle rispettive liste, il numero dei componenti scende sotto il 50% del numero previsto. In questo caso le nuove elezioni devono essere indette secondo le modalità dell’ACNQ e la RSU deve essere rieletta entro cinquanta giorni dalla decadenza.

Esempio. Se una RSU dovrebbe avere tre componenti e, senza possibilità di ulteriori surroghe, rimane un solo componente, ricorrono le condizioni per la decadenza dell’intero organismo.
Attenzione. Nelle more delle nuove elezioni le relazioni sindacali proseguono secondo la disciplina prevista dall’ACNQ.
Riferimento: ACNQ RSU 12 aprile 2022, art. 9, commi 5 e 8.

Risposta. Sì. L’ARAN ha chiarito che l’eventuale cambio di iscrizione sindacale del candidato non impedisce il subentro: la RSU è un organismo unitario e i suoi componenti rappresentano i lavoratori senza vincolo di mandato rispetto alla sigla nelle cui liste erano candidati.

Esempio. Il primo non eletto di una lista può subentrare anche se successivamente ha cambiato organizzazione sindacale.
Attenzione. Ciò non modifica la regola secondo cui la surroga deve avvenire scorrendo la stessa lista elettorale.
Riferimento: ACNQ RSU 12 aprile 2022; orientamento ARAN CQRS169 del 29 maggio 2023.

Risposta. Sì. L’ARAN ha chiarito che il regolamento elettorale valorizza anche il voto di lista e non richiede che il candidato abbia necessariamente ottenuto una preferenza personale. Se è il primo candidato utile tra i non eletti della stessa lista, può subentrare.

Esempio. Se tutti i candidati successivi hanno zero preferenze, si applica comunque l’ordine risultante dalla lista e dalle regole elettorali.
Attenzione. La verifica va fatta sul verbale elettorale definitivo.
Riferimento: ACNQ RSU 12 aprile 2022, art. 9, comma 2; orientamento ARAN CQRS170 del 29 maggio 2023.

Risposta. È un dirigente sindacale individuato da un’organizzazione sindacale rappresentativa per esercitare nel luogo di lavoro le prerogative previste dal CCNQ. L’organizzazione comunica per iscritto e tempestivamente all’Amministrazione il nominativo del dirigente sindacale accreditato e comunica allo stesso modo le successive modifiche.

Esempio. L’organizzazione territoriale può inviare alla scuola una lettera formale con cui accredita il proprio TAS/terminale associativo.
Attenzione. L’ARAN ha chiarito che non esiste un termine perentorio o ordinatorio specifico per effettuare l’accreditamento.
Riferimento: CCNQ sulle prerogative sindacali 4 dicembre 2017 e s.m.i., art. 3; orientamento ARAN CQRS202 del 27 settembre 2024.

Risposta. Sì, quando il dirigente sindacale accreditato rientra tra i soggetti titolari delle prerogative sindacali previste dal CCNQ e l’organizzazione utilizza per lui il proprio contingente di permessi. Il permesso non deriva automaticamente dalla sola convocazione della scuola, ma dalla titolarità sindacale e dal contingente dell’organizzazione.

Esempio. Un TAS formalmente accreditato dalla propria organizzazione può partecipare all’attività sindacale utilizzando un permesso imputato al contingente dell’organizzazione, se ne ricorrono i presupposti.
Attenzione. Va distinta la partecipazione alla delegazione trattante dalla titolarità del permesso: il monte ore RSU e quello dell’organizzazione sindacale sono diversi.
Riferimento: CCNQ sulle prerogative sindacali, disciplina dei dirigenti dei terminali associativi e dei permessi per l’espletamento del mandato.
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Servizi UIL Scuola Latina e uso delle FAQ

6 domande

Risposta. No. Le FAQ servono per dare una prima risposta affidabile alle domande ricorrenti e per spiegare le regole generali. Quando il caso dipende da documenti, punteggi, graduatorie, precedenze, decreti, cedolini o atti della scuola, è necessaria una verifica individuale.

Esempio. Sapere in generale come funziona una precedenza è utile; stabilire se una specifica nomina è corretta richiede invece l’esame del bollettino, della domanda e della posizione dell’interessato.
Attenzione. La chatbot dovrà riconoscere questi casi e indirizzare all’appuntamento senza formulare conclusioni definitive basate su dati incompleti.
Riferimento: Criterio organizzativo UIL Scuola Latina per l’uso delle FAQ e della futura chatbot.

Risposta. Servono almeno la domanda delle 150 preferenze, il bollettino di nomina del turno interessato, la posizione e il punteggio in graduatoria, l’eventuale dettaglio di riserve o precedenze conosciute e, se disponibili, i bollettini precedenti. In molti casi è utile anche verificare le disponibilità pubblicate prima del turno.

Esempio. Dire soltanto 'hanno nominato una persona con meno punti di me' non basta per dimostrare uno scavalcamento.
Attenzione. La verifica deve ricostruire preferenze, disponibilità e fase della procedura; punteggio e posizione da soli non sono sufficienti.
Riferimento: Procedura interna UIL Scuola Latina per la verifica delle nomine GPS.
Questo caso richiede una verifica individuale. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina.

Risposta. Quando la risposta dipende da documenti personali, graduatorie, punteggi, date, decreti, certificazioni, cedolini, verbali, provvedimenti della scuola o interpretazioni che possono produrre conseguenze economiche o giuridiche rilevanti. Deve inoltre rinviare quando esistono eccezioni non verificabili con i soli dati forniti.

Esempio. Può spiegare quanti giorni di permesso sono previsti in generale; non deve invece stabilire senza documenti se un lavoratore abbia già esaurito il proprio contingente o se una specifica assenza sia correttamente registrata.
Attenzione. Il rinvio non deve essere generico: la chatbot deve spiegare quali documenti portare o quale elemento manca per la verifica.
Riferimento: Criterio organizzativo UIL Scuola Latina per la futura chatbot.

Risposta. La prenotazione avviene attraverso il sistema appuntamenti del sito UIL Scuola Latina, scegliendo sede, operatore, giorno e fascia oraria disponibili.

Esempio. Per un caso su GPS, carriera o pensione è preferibile prenotare l’appuntamento e arrivare con la documentazione già pronta.
Attenzione. La disponibilità degli slot può variare in base alle aperture delle sedi e agli impegni degli operatori.
Riferimento: Servizio appuntamenti UIL Scuola Latina.

Risposta. È utile portare il decreto di ricostruzione o inquadramento, gli ultimi cedolini, la dichiarazione dei servizi, eventuali decreti di passaggio di ruolo o profilo e la documentazione dei servizi pre-ruolo che si ritiene non correttamente valutati.

Esempio. Per controllare la data del prossimo scatto non basta il solo cedolino se il decreto di carriera contiene dati differenti o aggiornamenti successivi.
Attenzione. Più completa è la documentazione, più attendibile sarà la verifica.
Riferimento: Procedura interna UIL Scuola Latina per le verifiche di carriera.

Risposta. È consigliabile portare l’estratto conto contributivo INPS aggiornato, lo stato matricolare o riepilogo dei servizi, eventuali decreti di riscatto o ricongiunzione, documentazione su periodi non presenti nell’estratto e, se utile, gli ultimi cedolini.

Esempio. Per valutare un riscatto di laurea o un periodo scoperto è necessario individuare con precisione quali periodi risultano già accreditati e quali no.
Attenzione. Una simulazione pensionistica senza estratto contributivo aggiornato può essere solo indicativa.
Riferimento: Procedura interna UIL Scuola Latina per le consulenze previdenziali.

Non trovi la risposta o il caso è personale?

Le FAQ orientano; per documenti, graduatorie, decreti, cedolini e casi complessi è disponibile la consulenza UIL Scuola Latina.

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