Risposta. L’algoritmo tratta gli aspiranti secondo fascia, posizione e punteggio e, per ciascuno, scorre le preferenze nell’ordine indicato nella domanda. L’assegnazione dipende quindi non solo dal punteggio, ma anche dalle preferenze espresse, dalla tipologia di posto o contratto richiesta, dalle disponibilità presenti in quel turno e dall’eventuale applicazione di riserve o precedenze.
GPS, graduatorie e supplenze
Risposta. Un punteggio inferiore non dimostra da solo uno scavalcamento. Possono incidere una riserva di posti, una precedenza, una diversa fascia o graduatoria, una differente preferenza espressa, la tipologia di contratto richiesta o la disponibilità esistente nel momento in cui è stata trattata la posizione.
Risposta. Le riserve sono quote di posti destinate dalla legge a determinate categorie aventi titolo. Non aumentano il punteggio e non equivalgono a una precedenza generalizzata nella scelta della sede: operano entro le quote disponibili e secondo le condizioni previste dalla normativa.
Risposta. No. La precedenza opera solo quando l’aspirante è già nominabile sulla base della procedura e vi è una disponibilità compatibile. Non consente di superare liberamente fascia, graduatoria o requisiti di accesso.
Risposta. Sì. Nella procedura 2026/27 l’aspirante che in un turno non riceve una nomina può essere nuovamente trattato nei turni successivi quando sopraggiungono disponibilità compatibili con le preferenze espresse e la sua posizione resta utilmente trattabile. Il mancato conferimento in un primo bollettino non equivale quindi, da solo, all’esclusione da tutti i turni successivi.
Risposta. La mancata indicazione di una sede, di una classe di concorso o di una tipologia di posto equivale a rinuncia rispetto a ciò che non è stato espresso. Per l’a.s. 2026/27, chi non presenta affatto l’istanza delle preferenze rinuncia alla partecipazione alla procedura delle supplenze annuali e al 30 giugno; chi presenta l’istanza ma omette alcune sedi concorre soltanto per quelle effettivamente ricomprese nelle proprie preferenze.
Risposta. No. La preferenza sintetica consente al sistema di scorrere le sedi comprese nel codice secondo le regole della procedura. Non significa che l’aspirante possa stabilire dopo l’invio un ordine personale tra tutte le scuole incluse.
Risposta. Di regola la domanda presentata vincola l’aspirante. Un errore materiale dell’interessato nella scelta del codice non viene normalmente corretto dopo la chiusura per sostituire la preferenza con quella che si intendeva indicare. Diverso è il caso di un errore imputabile all’Amministrazione.
Risposta. L’algoritmo non cerca automaticamente la soluzione con il maggior numero di ore tra tutte le preferenze successive. Attribuisce la prima combinazione disponibile compatibile con l’ordine della domanda e con le opzioni selezionate.
Risposta. Dopo una nomina da GPS bisogna rispettare il termine di presa di servizio indicato dal provvedimento e dalle istruzioni dell’Ufficio o della scuola. La nomina attribuita su una sede richiesta produce effetti immediati sulla procedura: rinunciare dopo l’assegnazione o non prendere servizio nei termini non è neutro e può far scattare le sanzioni previste dall’O.M. 27/2026.
Risposta. Dopo la presa di servizio, interrompere anticipatamente una supplenza rientra normalmente nell’abbandono del servizio. Per il biennio GPS 2026/28 l’abbandono è la fattispecie più grave: comporta la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, secondo l’ambito indicato dall’O.M. 27/2026. Un grave motivo personale non costituisce da solo una deroga automatica.
Risposta. No. Chiamare la cessazione «risoluzione consensuale», «dimissioni» o «rinuncia» non basta a escludere le sanzioni previste per l’abbandono. Ai fini delle supplenze conta la situazione sostanziale: se il docente ha già preso servizio e interrompe anticipatamente l’incarico, occorre verificare come la cessazione ricade nell’art. 15 dell’O.M. 27/2026.
Risposta. Sì. La numerazione delle graduatorie d’istituto è diversa da quella delle GPS: la prima fascia delle graduatorie d’istituto è collegata alle GAE; la seconda fascia delle graduatorie d’istituto corrisponde agli aspiranti inseriti nella prima fascia GPS; la terza fascia delle graduatorie d’istituto corrisponde alla seconda fascia GPS.
Risposta. No, non liberamente. Nel 2026/28 l’O.M. 27/2026 consente di lasciare senza sanzioni una supplenza temporanea per accettare una supplenza annuale al 31 agosto o fino al 30 giugno. Questa facoltà non si applica a chi è già in servizio su un incarico che scade al 30 giugno. Di conseguenza, una supplenza di 3 ore al 30 giugno da graduatoria d’istituto non può essere abbandonata senza conseguenze solo perché successivamente arriva una cattedra di 18 ore da GPS.
Risposta. Chi ha un incarico a orario non intero può concorrere al completamento dell’orario secondo le condizioni previste dall’O.M. 27/2026, compatibilmente con le disponibilità, l’orario e le regole applicabili. Il completamento non attribuisce però il diritto a trasformare qualsiasi cattedra successiva nella quota di ore mancante.
Risposta. No, non automaticamente. Il diritto al completamento consente di utilizzare disponibilità compatibili secondo la disciplina delle supplenze, ma non attribuisce al docente il potere di chiedere che una cattedra intera venga frazionata appositamente per lasciare libere solo le ore necessarie al proprio completamento.
Risposta. La vittoria di un concorso presso un’altra Pubblica Amministrazione consente al lavoratore di scegliere il nuovo impiego, ma non elimina automaticamente le conseguenze previste dall’O.M. 27/2026 se la supplenza scolastica viene interrotta dopo la presa di servizio. Occorre quindi distinguere il diritto a cessare il rapporto dal regime sanzionatorio delle supplenze.
Risposta. Le sanzioni conseguenti all’abbandono di una supplenza e la posizione in una graduatoria concorsuale sono piani distinti. La cessazione della supplenza non comporta automaticamente la perdita della graduatoria PNRR3. Se l’interessato viene successivamente individuato per l’immissione in ruolo, la possibilità di accettare va verificata sulla procedura concorsuale e sugli eventuali termini di accettazione o rinuncia.
Risposta. Nel biennio 2026/28 la rinuncia a una nomina da GAE/GPS o la mancata presa di servizio comporta la perdita della possibilità di ottenere le supplenze annuali al 31 agosto e fino al 30 giugno secondo l’ambito previsto dall’O.M. 27/2026 per l’intera vigenza delle graduatorie. Le supplenze brevi e temporanee seguono una disciplina distinta.
Risposta. Sì. L’O.M. 27/2026 prevede espressamente che chi è in servizio su una supplenza temporanea possa lasciarla per accettare una supplenza annuale al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno. Se invece decide di mantenere la supplenza temporanea, non si applicano le sanzioni previste per la rinuncia alla nomina annuale o al 30 giugno nei casi disciplinati dal comma 3.
Concorsi, ruolo e anno di prova
Risposta. Il superamento del periodo di formazione e prova richiede almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 giorni di attività didattiche, oltre al completamento delle attività formative, al test finale e alla valutazione positiva. Per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto, le soglie di 180 e 120 giorni sono proporzionalmente ridotte.
Risposta. No, i periodi di congedo non rientrano, in via generale, nel servizio effettivamente utile ai 180 giorni richiesti dal D.M. 226/2022. Il decreto esclude dal computo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. È invece espressamente computato il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Risposta. Sì, alle condizioni previste dall’art. 47 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. Il docente a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, un rapporto a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado di istruzione, oppure per altra tipologia o classe di concorso, purché l’incarico abbia durata fino al 31 agosto o almeno fino al 30 giugno. La titolarità della sede viene mantenuta senza assegni complessivamente per tre anni scolastici.
Risposta. Deve comunicare tempestivamente alla scuola di titolarità l’accettazione dell’incarico e chiedere il collocamento nella posizione prevista dall’art. 47, conservando la titolarità senza assegni. Deve inoltre rispettare il termine di presa di servizio nella scuola che ha conferito l’incarico.
Risposta. No, non è corretto sovrapporre automaticamente il vincolo di permanenza alla disciplina dell’art. 47 del CCNL. Il vincolo incide soprattutto sulla mobilità e sulla permanenza nella sede/provincia secondo la normativa applicabile, mentre l’accettazione di un incarico a tempo determinato segue una disciplina contrattuale distinta. Tuttavia, per i neoassunti da procedure concorsuali è necessario verificare anche le specifiche regole di reclutamento e lo svolgimento dell’anno di prova.
Risposta. In linea generale sì, se al momento dell’individuazione il candidato conserva il titolo alla nomina e accetta nei termini previsti dalla procedura concorsuale. Il fatto di lavorare nel frattempo presso un’altra Pubblica Amministrazione non equivale automaticamente a rinunciare al concorso. Una volta accettata la nomina scolastica, dovrà essere regolarizzata la cessazione o la posizione presso l’altra Amministrazione secondo le norme applicabili.
Risposta. No. I 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattiche sono soltanto uno dei requisiti. Il percorso comprende anche le attività formative previste, il test finale e la valutazione positiva del periodo di formazione e prova.
Risposta. Nei 180 giorni sono computabili le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami, gli scrutini e gli altri impegni di servizio. Sono invece esclusi i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. È espressamente computato il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza.
Risposta. Nei 120 giorni rientrano sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni trascorsi nella sede di servizio per attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese attività valutative, progettuali, formative e collegiali.
Risposta. No. Il D.M. 226/2022 prevede che, fermo restando l’obbligo delle altre attività del percorso, le soglie dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattiche siano proporzionalmente ridotte per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Risposta. L’art. 47 consente di mantenere senza assegni la titolarità della sede complessivamente per tre anni scolastici, ricorrendo alle condizioni previste dalla norma.
Risposta. No. La formulazione dell’art. 47 del CCNL prevede espressamente un rapporto a tempo determinato su posto intero. Non è quindi corretto estendere automaticamente la norma a uno spezzone orario.
Mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
Risposta. No. La precedenza attribuisce una priorità nella sequenza delle operazioni quando ricorrono tutti i requisiti previsti dal CCNI, ma non crea un posto e non sostituisce le condizioni della domanda. È comunque necessaria una disponibilità compatibile con la tipologia di posto, il grado, le preferenze espresse e la fase in cui l’aspirante viene trattato.
Risposta. No. Le operazioni seguono la sequenza prevista dal CCNI e dai relativi allegati. Per il personale docente, l’assegnazione nell’ambito dello stesso grado, classe di concorso o tipo di posto precede quella richiesta per grado, classe di concorso o tipologia diversa; inoltre le scuole del comune di ricongiungimento vengono trattate prima delle scuole di altri comuni secondo le regole contrattuali.
Risposta. No. Per il ricongiungimento e per alcune precedenze il CCNI collega il beneficio a precise regole territoriali. Il comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento assume quindi un ruolo centrale e deve essere indicato correttamente quando si vogliono esprimere anche preferenze per altri comuni.
Risposta. No. Le precedenze sono tassativamente individuate dal CCNI e richiedono specifici requisiti soggettivi e documentali. Il semplice rapporto di parentela con uno zio, anche in presenza di una condizione di disabilità, non attribuisce automaticamente una precedenza al nipote.
Risposta. Quando punteggio, precedenza, requisiti dichiarati o preferenze risultano valutati in modo difforme dalla domanda e dalla documentazione presentata. Un reclamo efficace deve individuare il dato contestato, richiamare la disposizione applicabile e indicare quale rettifica viene richiesta.
Risposta. Sì. In presenza di un errore o di un vizio l’Amministrazione può intervenire in autotutela, ma deve rispettare i presupposti previsti dall’ordinamento, motivare il provvedimento e considerare la posizione giuridica dell’interessato. La semplice pubblicazione di un primo esito non impedisce sempre una successiva rettifica.
Risposta. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e per un massimo di 15 preferenze.
Risposta. Non necessariamente. Il CCNI prevede che, in caso di mancata indicazione del comune o del distretto sub-comunale di ricongiungimento, la domanda non sia automaticamente annullata; tuttavia l’Ufficio può limitarsi a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a scuole comprese nel comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
Risposta. Sì, secondo la sequenza prevista dal CCNI l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado, classe di concorso o tipo di posto precede quella richiesta per gradi, classi di concorso o tipologie diverse, fatte salve le specifiche disposizioni relative al sostegno.
Risposta. No, il CCNI non consente l’assegnazione provvisoria per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza o per altra classe di concorso nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico di riferimento.
Risposta. No. Nel CCNI vigente il punteggio per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo se almeno uno dei due genitori ha più di 65 anni, con età riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si svolge l’assegnazione provvisoria.
Risposta. Il CCNI considera anche i figli che compiono 6 anni o 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. La data di riferimento non coincide quindi necessariamente con il giorno in cui si presenta la domanda.
Risposta. Il trasferimento è un movimento di mobilità territoriale che modifica la titolarità del dipendente quando viene ottenuto. L’assegnazione provvisoria è invece un movimento annuale e temporaneo: il dipendente presta servizio per un anno in una sede diversa, ma conserva la propria titolarità.
Risposta. Il CCNI mobilità 2025/26-2027/28 prevede, in linea generale, un vincolo triennale per il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria esprimendo una preferenza puntuale di scuola. La disciplina prevede tuttavia specifiche eccezioni e deroghe, tra cui quelle collegate alle precedenze indicate dal contratto.
Maternità, paternità e congedi
Risposta. Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio. Per adozione o affidamento il limite è di 14 anni dall’ingresso in famiglia, comunque non oltre la maggiore età. Restano invariati i limiti massimi individuali e complessivi di durata del congedo.
Risposta. Sì. Il congedo parentale può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Quando si alternano più periodi, però, per interrompere realmente il congedo è necessaria una effettiva ripresa del servizio; ferie o altri giorni non lavorativi collocati tra due periodi non sempre interrompono il conteggio.
Risposta. Sì. Il personale a tempo determinato può fruire del congedo parentale durante la vigenza del rapporto di lavoro, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge. Il diritto cessa però con la cessazione del rapporto e non prolunga il contratto oltre la scadenza.
Risposta. Sì. Se il rapporto di lavoro è iniziato e ricorrono i requisiti, il dipendente può chiedere il congedo parentale anche dall’inizio del servizio. Devono però essere rispettate le modalità di domanda e il preavviso previsto, salvo situazioni oggettive che rendano impossibile rispettarlo.
Risposta. Sì, se le condizioni di lavoro espongono la lavoratrice o il bambino a rischi vietati o pregiudizievoli e non è possibile eliminare il rischio o adibire temporaneamente la lavoratrice ad altre mansioni compatibili. L’interdizione post partum è disposta dall’Ispettorato territoriale del lavoro secondo la procedura prevista.
Risposta. Sì. Se la valutazione dei rischi evidenzia che determinate attività sono incompatibili con la gravidanza, la scuola deve innanzitutto eliminare il rischio o modificare temporaneamente le mansioni. Se ciò non è possibile, può essere disposta l’interdizione anticipata dal lavoro secondo la procedura prevista.
Risposta. Per costruire un piano corretto bisogna ricostruire data di nascita, periodi di congedo già fruiti da entrambi i genitori, eventuali mesi indennizzati a misura maggiorata, tipo di contratto, orario di lavoro e disponibilità di altri istituti come riposi giornalieri e ferie. Solo dopo è possibile programmare i periodi senza rischiare di superare i limiti.
Risposta. Il bonus ordinario è collegato alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati. L’assistenza domiciliare è prevista solo nelle specifiche ipotesi disciplinate dalla normativa, normalmente in presenza di gravi patologie croniche del minore e della documentazione richiesta.
Risposta. Il limite ordinario complessivo è di 10 mesi tra i due genitori, elevabile a 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi complessivi. La madre può fruire fino a 6 mesi; il padre fino a 6 mesi, elevabili a 7 nella condizione prevista; il genitore solo può arrivare fino a 11 mesi.
Risposta. Per i lavoratori dipendenti sono indennizzabili ordinariamente fino a nove mesi complessivi tra i genitori: tre mesi non trasferibili alla madre, tre mesi non trasferibili al padre e ulteriori tre mesi utilizzabili in alternativa tra loro. Gli eventuali periodi ulteriori possono essere indennizzati al 30% solo nelle condizioni reddituali previste.
Risposta. Sì. Il CCNL Istruzione e Ricerca prevede che i primi 30 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, siano retribuiti per intero. Questi giorni non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.
Risposta. Sì. La disciplina generale prevede tre mesi di congedo parentale indennizzabili all’80% nei casi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Per il personale della scuola, però, il trattamento deve essere coordinato con il CCNL, che già riconosce i primi 30 giorni di congedo parentale al 100%.
Risposta. Possono essere conteggiati. Se due periodi di congedo si susseguono senza una effettiva ripresa del lavoro, i giorni festivi o non lavorativi compresi tra i due periodi vengono ricompresi nel congedo. Per interrompere il conteggio serve una reale ripresa dell’attività lavorativa.
Risposta. Sì. Il D.Lgs. 151/2001 consente la fruizione oraria. In assenza di una disciplina collettiva specifica sulla frazione oraria, il lavoratore può utilizzare il congedo per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente, secondo le regole applicabili.
Risposta. Salvo casi di oggettiva impossibilità e salvo eventuali regole collettive più specifiche, il Testo Unico prevede un preavviso non inferiore a cinque giorni per la fruizione giornaliera o mensile e non inferiore a due giorni per la fruizione oraria.
Risposta. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, elevati a 20 in caso di parto plurimo, con trattamento economico pari al 100% della retribuzione. Il congedo è fruibile nel periodo previsto dalla legge attorno alla nascita.
Risposta. No. Sono istituti diversi. Il congedo parentale è un periodo di astensione collegato alla cura del figlio con limiti individuali e di coppia; il congedo per malattia del figlio è legato invece a un evento di malattia certificato e segue regole proprie di durata e trattamento economico.
Malattia, permessi e assenze
Risposta. Sì, dal 4 settembre 2026 l’INPS ammette, a determinate condizioni, il riconoscimento della tutela di malattia anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, quando il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima. La nuova regola vale sia in caso di visita domiciliare sia ambulatoriale.
Risposta. Non sempre. Bisogna verificare le date dei certificati e soprattutto se vi sia stata una effettiva ripresa del servizio. Se l’evento morboso prosegue senza soluzione di continuità, i giorni festivi o non lavorativi possono essere ricompresi nel periodo di assenza; se invece il primo evento è concluso e vi è una nuova malattia, la situazione va valutata come evento distinto.
Risposta. Non esiste un divieto assoluto di spostamento, ma il dipendente deve rispettare le fasce di reperibilità, rendersi disponibile alla visita fiscale, osservare le prescrizioni mediche e non svolgere attività incompatibili con la patologia o tali da ritardare la guarigione. Se cambia il domicilio di reperibilità deve comunicarlo secondo le modalità previste.
Risposta. Per il personale a tempo indeterminato il permesso matrimoniale è di 15 giorni consecutivi, con decorrenza scelta dal dipendente, fruibili da una settimana prima fino a due mesi dopo il matrimonio. I 15 giorni comprendono sabati, domeniche e festivi ricadenti nel periodo.
Risposta. Dal 1° gennaio 2026 ciascun genitore ha diritto ad assentarsi, alternativamente all’altro, fino a 10 giorni lavorativi all’anno per la malattia di ciascun figlio di età superiore a 3 anni e fino a 14 anni. La riforma ha quindi raddoppiato i giorni rispetto ai precedenti cinque ed esteso il limite di età da 8 a 14 anni.
Risposta. Entrambi i genitori, alternativamente, possono assentarsi per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino a 3 anni, senza un limite annuo di giorni previsto dalla legge. Nel comparto scuola il CCNL riconosce inoltre 30 giorni per ciascun anno di età del bambino, complessivamente tra i genitori, con trattamento retributivo pieno secondo la disciplina contrattuale.
Risposta. No. Il diritto al congedo per malattia del figlio è riconosciuto ai due genitori alternativamente. Per lo stesso evento e nello stesso giorno non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.
Risposta. La malattia del bambino che comporta ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento. Non ogni semplice episodio di malattia del figlio produce quindi automaticamente l’interruzione delle ferie.
Risposta. Le fasce di reperibilità indicate dall’INPS sono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, per tutti i giorni compresi nel certificato di malattia, inclusi sabato, domenica e festivi.
Risposta. L’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità può essere giustificata soltanto quando ricorrono motivi riconosciuti dalla disciplina, ad esempio necessità di visite, prestazioni o accertamenti non differibili e compatibili con le condizioni previste. È importante poter documentare il motivo dell’assenza.
Risposta. Sì. Il permesso matrimoniale è di 15 giorni consecutivi, quindi nel conteggio rientrano anche i sabati, le domeniche e gli eventuali festivi compresi nel periodo.
Risposta. Sì. I tre giorni mensili di permesso per assistenza alla persona con disabilità grave possono essere fruiti anche in forma oraria secondo le regole applicabili al rapporto di lavoro.
Risposta. Il congedo straordinario è riconosciuto entro il limite massimo complessivo di due anni nell’arco della vita lavorativa secondo le condizioni previste dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001. Il limite deve essere coordinato con eventuali altri periodi di congedo rilevanti ai fini dello stesso plafond.
Personale ATA
Risposta. Non esiste una regola per cui il solo cambio di profilo consenta sempre di lasciare senza conseguenze una supplenza già iniziata. Occorre verificare la provenienza della nomina, la durata dei due contratti e la disciplina applicabile alla rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono. Per il personale ATA continua a trovare applicazione il regolamento delle supplenze e la relativa disciplina sanzionatoria.
Risposta. Il personale ATA ha diritto, di regola, a 32 giorni lavorativi di ferie dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato; i neoassunti ne hanno 30. Nell’anno di assunzione o cessazione le ferie sono proporzionate al servizio. Per i rapporti a tempo determinato il calcolo va effettuato in proporzione alla durata effettiva del contratto.
Risposta. No. Nel comparto scuola, quando l’orario è articolato su cinque giorni, il sesto giorno continua a essere considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. Per le ferie fruite per periodi inferiori alla settimana, ogni giorno viene calcolato in ragione di 1,2.
Risposta. Bisogna confrontare la domanda presentata con titoli di studio, altri titoli valutabili, servizi dichiarati, graduatoria pubblicata e eventuale decreto di convalida o rettifica. Ogni contestazione deve individuare la specifica voce non valutata o valutata diversamente.
Risposta. No, non automaticamente. L’obbligatorietà dipende dalla fonte che dispone la formazione, dal piano delle attività, dall’eventuale ordine di servizio e dalla connessione con le mansioni o con obblighi specifici. L’inserimento di un corso nel piano formativo della scuola non rende di per sé obbligatoria la partecipazione di tutto il personale ATA.
Risposta. Sì. Il CCNL prevede che a livello di scuola siano definiti, attraverso la contrattazione integrativa, i criteri per individuare fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita del personale ATA, anche per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. La singola richiesta deve però essere compatibile con le esigenze di servizio e con il piano delle attività.
Risposta. No. Il superamento della prova finale è necessario, ma l’attribuzione della posizione economica avviene secondo l’ordine della graduatoria risultante dalla valutazione della prova, integrata a parità di punteggio dall’anzianità di servizio, e nei limiti delle posizioni disponibili.
Risposta. Non è prudente considerare automatica la trasposizione della collocazione in graduatoria da una provincia all’altra. La procedura di attribuzione è costruita su contingenti, graduatorie e atti amministrativi specifici; in caso di trasferimento occorre verificare la posizione individuale rispetto al provvedimento definitivo di attribuzione e alle istruzioni applicative.
Risposta. No. L’inquadramento economico conseguente a un passaggio di area o profilo deve essere verificato sulla base della normativa vigente alla data del passaggio, dei servizi riconoscibili e della specifica procedura utilizzata. Non è corretto considerare la temporizzazione come soluzione automatica in ogni situazione.
Risposta. Il personale neoassunto nella scuola ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, spettano 32 giorni lavorativi.
Risposta. No. Le ferie già maturate restano un diritto acquisito e non vengono riparametrate solo perché nell’anno successivo cambia l’articolazione settimanale dell’orario. Il numero residuo resta quello maturato con riferimento all’orario dell’anno in cui è sorto.
Risposta. Le ferie devono essere normalmente fruite nell’anno di maturazione. Se particolari esigenze di servizio, motivate esigenze personali o malattia ne hanno impedito la fruizione, il personale ATA le utilizza di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il DSGA.
Risposta. Le graduatorie di terza fascia sono gestite dalle istituzioni scolastiche secondo la procedura ministeriale e vengono pubblicate dalle scuole con i provvedimenti previsti. Le graduatorie del triennio 2024-2027 sono disciplinate dal D.M. 89/2024.
Risposta. No. La graduatoria di terza fascia è costituita per il triennio scolastico 2024-2027. Durante il triennio possono esserci operazioni di rettifica, convalida o aggiornamenti conseguenti a specifiche disposizioni, ma non si presenta ogni anno una nuova domanda ordinaria di aggiornamento del punteggio.
Risposta. No. Il DSGA formula all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano delle attività in uno specifico incontro con il personale ATA. Il dirigente scolastico, verificata la congruenza con il PTOF ed espletate le relazioni sindacali previste, adotta il piano; al DSGA ne è affidata la puntuale attuazione.
Risposta. Sì. I criteri per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita del personale ATA rientrano tra le materie della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.
Orario di lavoro, servizio e obblighi
Risposta. Può essere possibile, ma non esiste un diritto automatico ad avere l’orario concentrato su tre giorni. L’articolazione settimanale viene definita dalla scuola tenendo conto del piano delle attività, delle esigenze didattiche e organizzative e dei criteri adottati. Il numero ridotto di ore non impone, da solo, una distribuzione su quattro o cinque giorni.
Risposta. Sì, se il contratto è in essere nel giorno della riunione e il docente è componente del Collegio. La breve durata della supplenza non elimina gli obblighi funzionali all’insegnamento durante il periodo di servizio.
Risposta. Sì, quando l’impegno rientra tra le attività funzionali all’insegnamento previste dal piano annuale delle attività e il docente è in servizio. Collegio docenti, consigli, scrutini e altre attività collegiali sono obblighi distinti dall’orario settimanale di lezione.
Risposta. Sì. La declaratoria professionale del collaboratore scolastico nel CCNL vigente include espressamente l’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità, anche nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Nelle scuole dell’infanzia e primaria rientra inoltre nell’ordinaria vigilanza e assistenza anche l’aiuto necessario nell’uso dei servizi e nella cura dell’igiene personale.
Risposta. No. L’assenza di un OSS non modifica la declaratoria del collaboratore scolastico, che comprende l’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità. L’OSS svolge funzioni diverse e non sostituisce automaticamente i compiti propri del personale scolastico.
Risposta. Il CCNL distingue due distinti contingenti fino a 40 ore annue: uno per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e attività collegate; un altro per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione. Scrutini ed esami non rientrano in questi due limiti e costituiscono attività dovute.
Risposta. No. Gli scrutini e gli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, costituiscono attività funzionali dovute ma non rientrano nel limite delle 40 ore previsto per le riunioni del Collegio docenti.
Risposta. No. Il limite del permesso breve del docente si calcola con riferimento all’orario settimanale di insegnamento e alle ore di lezione, non alle ore di Collegio o alle altre attività funzionali all’insegnamento.
Risposta. No. L’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale è oggi contenuto nella declaratoria ordinaria del profilo di collaboratore scolastico. La mancanza di posizione economica o di un precedente incarico aggiuntivo non elimina quindi il compito professionale previsto dal CCNL.
Risposta. No. Il profilo professionale comprende assistenza materiale non specialistica, vigilanza e cura dell’igiene personale nei casi previsti, ma non attribuisce competenze sanitarie specialistiche proprie di personale sanitario o socio-sanitario qualificato.
Risposta. Sì, quando necessario. La declaratoria del collaboratore scolastico comprende, nelle scuole dell’infanzia e primaria, la vigilanza e l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, senza limitarla ai soli alunni con disabilità.
Risposta. Sì. Le attività funzionali all’insegnamento sono obblighi ulteriori rispetto alle ore di lezione e possono essere calendarizzate anche in giornate in cui il docente non ha insegnamento, purché rientrino nel piano annuale delle attività e nei limiti contrattuali.
Risposta. Gli obblighi collegiali devono essere coordinati con la tipologia di rapporto e con il principio di proporzionalità applicabile ai rapporti a orario ridotto. Non è corretto applicare automaticamente ogni impegno come se il docente avesse un rapporto a tempo pieno senza considerare la disciplina specifica.
Carriera, dichiarazione dei servizi e stipendio
Risposta. La ricostruzione di carriera serve a riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa, i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo o prima di un passaggio di ruolo o qualifica, così da determinare correttamente anzianità giuridica ed economica e fascia stipendiale. Il risultato dipende dal tipo di servizio, dal profilo e dalla disciplina applicabile alla posizione.
Risposta. Il 2013 non va confuso con il 2012, che fu recuperato ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali con specifico accordo contrattuale. Per il 2013 non esiste un analogo recupero generalizzato disposto dallo stesso contratto. Gli eventuali effetti sulla singola carriera dipendono quindi dal tipo di domanda proposta, dal decreto di ricostruzione e dall’eventuale contenzioso.
Risposta. Non automaticamente. La dichiarazione dei servizi già presentata resta acquisita e non deve essere ripetuta solo perché l’anno di prova è stato interrotto o perché il dipendente è rientrato dopo maternità. Se però sono intervenuti nuovi servizi o dati da integrare, la segreteria può aggiornare la dichiarazione o la pratica di carriera.
Risposta. Sì, nella dichiarazione dei servizi è opportuno riportare tutti i servizi prestati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni secondo le istruzioni previste, anche quando appartengono a un profilo diverso. Sarà poi l’Amministrazione a stabilire quali periodi siano riconoscibili e con quali effetti sulla carriera.
Risposta. Occorre confrontare la fascia stipendiale attuale, l’anzianità giuridica ed economica riconosciuta nel decreto di ricostruzione o inquadramento e gli eventuali periodi non utili. La data riportata sul cedolino è un importante elemento di controllo, ma non sostituisce il decreto.
Risposta. No. Il passaggio richiede un nuovo inquadramento e i servizi del ruolo precedente devono essere presi in considerazione secondo la disciplina applicabile alla nuova carriera. Il sistema MIM prevede espressamente un nuovo decreto per ogni nuova posizione di ruolo o passaggio di qualifica.
Risposta. Sì. La gestione della carriera prevede un decreto per ogni nuova posizione di ruolo: oltre alla prima immissione, occorrono ulteriori decreti in caso di passaggio di ruolo o qualifica e nelle altre situazioni che modificano la posizione giuridico-economica.
Risposta. Sì. Se emergono errori o servizi da integrare, l’Amministrazione può modificare i dati della dichiarazione anche quando una pratica di ricostruzione è già aperta. Se la modifica riguarda servizi utili alla carriera, la pratica deve essere ricalcolata o rettificata.
Risposta. Per il personale docente, educativo e ATA il decreto è di competenza della scuola presso cui l’interessato è titolare al momento della presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi, secondo le competenze attribuite alle istituzioni scolastiche.
Risposta. No. Il riconoscimento segue la disciplina specifica del profilo e del servizio prestato. La misura del riconoscimento può essere differente tra personale docente e ATA e può dipendere dalla durata e dalla natura del servizio. Per questo non è corretto sommare semplicemente tutti gli anni pre-ruolo al servizio di ruolo.
Risposta. In determinate fattispecie sì. La giurisprudenza ha chiarito che, nei casi regolati dalla disciplina specifica del personale ATA, il servizio di ruolo nella carriera inferiore può essere valutato ai fini della ricostruzione, ferma la possibilità di applicare il diverso criterio della temporizzazione quando più favorevole e previsto dalla norma.
Risposta. Sì. Le procedure di gestione della carriera prevedono che, in caso di passaggio di qualifica, vengano completati i quadri della dichiarazione relativi al servizio di ruolo prestato nella carriera precedente.
Risposta. Sì. Il sistema di gestione della carriera consente la modifica dei servizi anche in presenza di pratiche già aperte. Se il dato corretto modifica i servizi riconoscibili, la scuola deve recepirlo nella pratica e, se necessario, ricalcolare o rettificare il decreto.
Risposta. No. Gli incrementi retributivi del CCNL modificano gli importi stipendiali delle fasce, ma non spostano automaticamente la data individuale di maturazione dello scatto di anzianità. La data dipende dall’anzianità riconosciuta nella carriera e dagli eventuali periodi che incidono sul servizio utile.
Pensioni, contributi, TFS/TFR e Fondo Espero
Risposta. Il punto di partenza è l’estratto conto contributivo INPS. Non basta però sommare le righe: occorre controllare periodi sovrapposti, contribuzione figurativa, eventuali buchi contributivi, servizi ancora non caricati e correttezza delle retribuzioni o imponibili registrati.
Risposta. No. I contributi figurativi possono essere utili sia per il diritto sia per la misura della pensione secondo la disciplina applicabile al singolo periodo. La loro presenza non significa, da sola, che la pensione sarà più bassa.
Risposta. Espero è il fondo pensione complementare negoziale dei lavoratori della scuola. Serve a costruire una pensione integrativa rispetto a quella pubblica attraverso contribuzione del lavoratore, eventuale contributo datoriale spettante e destinazione del TFR secondo le regole applicabili.
Risposta. Sì. Il regolamento vigente consente lo switch dopo almeno 12 mesi di permanenza nel comparto originario e comunque non più di una volta l’anno. La richiesta si effettua online nell’area riservata del Fondo.
Risposta. No. Lo switch non azzera la posizione individuale: il valore maturato viene trasferito al nuovo comparto secondo il valore della posizione al momento dell’operazione. Da quel momento il patrimonio già accumulato e i successivi versamenti seguiranno la politica di investimento del nuovo comparto.
Risposta. Sì. I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite ordinario annuo di 5.164,57 euro. Nel limite rientrano i contributi del lavoratore e quelli del datore di lavoro; il TFR conferito non rientra invece nello stesso limite di deducibilità.
Risposta. Nel pubblico impiego, in linea generale, chi è stato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 è in regime di TFS, mentre chi è stato assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 è in TFR. Anche il personale a tempo determinato rientra nel TFR secondo la disciplina vigente. Chi era in TFS e aderisce a un fondo di previdenza complementare come Espero passa al regime TFR.
Risposta. Sono due diversi sistemi di liquidazione del trattamento di fine servizio. Il TFS è calcolato secondo regole proprie legate alla retribuzione utile e agli anni di servizio; il TFR si basa invece sull’accantonamento annuale di una quota della retribuzione utile, successivamente rivalutata.
Risposta. Sì, per il dipendente pubblico che si trova ancora in regime di TFS l’adesione a Espero comporta l’opzione per il TFR. Chi è già in TFR rimane naturalmente in tale regime.
Risposta. Sì. I dipendenti pubblici iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato possono chiedere il riscatto dei corsi universitari ammessi dalla normativa e di altri periodi non coperti da contribuzione. Il riscatto è a domanda e comporta un onere a carico dell’interessato.
Risposta. In alcuni casi sì. L’INPS prevede specifiche forme di riscatto per periodi e servizi non coperti da contribuzione, sia ai fini pensionistici sia, in determinate ipotesi, ai fini della valorizzazione nel TFS/TFR. Non ogni periodo scoperto è però automaticamente riscattabile.
Risposta. No. Il riscatto ai fini pensionistici e la valorizzazione di periodi ai fini del TFS/TFR sono istituti distinti. Una domanda presentata per aumentare l’anzianità pensionistica non produce automaticamente lo stesso effetto sulla liquidazione di fine servizio.
Risposta. I tempi dipendono dalla causa di cessazione. La legge di bilancio 2026 ha previsto che, dal 1° gennaio 2027, per chi matura i requisiti pensionistici dal 2027 e cessa per limiti di età, di servizio o collocamento a riposo d’ufficio, il termine venga ridotto da 12 a 9 mesi. Per altre causali restano termini differenti.
Risposta. No. Il regolamento vigente non consente di scegliere contemporaneamente più comparti. L’aderente deve scegliere un comparto oppure il profilo Life Cycle secondo le opzioni disponibili.
Risposta. È un profilo che modifica progressivamente l’esposizione agli investimenti in funzione dell’età e degli anni mancanti alla pensione. L’idea è avere una componente più dinamica quando l’orizzonte è lungo e ridurre gradualmente il rischio avvicinandosi al pensionamento.
Carta docente e altri benefici
Risposta. No. La scadenza dipende dall’annualità e dalla natura delle somme. Il credito ordinario 2025/26, pari a 383 euro, resta utilizzabile anche nell’a.s. 2026/27 fino al 31 agosto 2027, mentre i residui ordinari 2024/25 sono scaduti il 31 agosto 2026. Le somme riconosciute tramite sentenza possono seguire una disciplina specifica.
Risposta. Sì, ma dal 2025/26 l’acquisto di hardware e software è soggetto a una limitazione temporale: è consentito in occasione della prima erogazione della Carta e successivamente una volta ogni quattro anni. Per chi aveva già beneficiato della Carta prima del 2025/26, il 2025/26 costituisce la prima annualità del nuovo ciclo previsto dal decreto.
Risposta. No. Il D.M. 59/2026 disciplina separatamente le somme erogate in esecuzione di sentenze. In particolare, le somme caricate sulla Carta nell’a.s. 2025/26 in esecuzione di una decisione giudiziale possono essere utilizzate anche nell’a.s. 2026/27 e la norma prevede una tutela specifica anche in caso di cessazione dal servizio.
Risposta. No. Al 24 settembre 2026 i 383 euro visualizzati fanno riferimento all’a.s. 2025/26, non al nuovo bonus 2026/27. La piattaforma è stata riaperta dal 15 settembre per consentire l’utilizzo dei residui 2025/26 e delle somme derivanti da sentenze. L’importo della Carta 2026/27 non risulta ancora determinato.
Risposta. Per l’a.s. 2025/26 l’importo della Carta docente è stato fissato in 383 euro.
Risposta. No, al 24 settembre 2026 la riapertura della piattaforma non coincide con l’accredito della nuova annualità 2026/27. Sono utilizzabili i residui 2025/26 e le somme riconosciute tramite sentenza. L’importo della nuova annualità deve essere determinato con il successivo provvedimento previsto dalla normativa.
Risposta. Il D.M. 59/2026 riconosce la Carta ai docenti di ruolo, ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo delle istituzioni scolastiche statali.
Risposta. No. Il D.M. 59/2026 include nella platea ordinaria i docenti di ruolo, i supplenti al 31 agosto e al 30 giugno e il personale educativo, ma non i supplenti brevi. Eventuali riconoscimenti per periodi di supplenza breve possono derivare da specifiche decisioni giudiziarie e non dall’attribuzione ordinaria prevista dal decreto.
Risposta. No. L’importo della Carta non viene proporzionato all’orario di servizio: il docente che rientra tra i beneficiari riceve l’importo stabilito per l’annualità anche se lavora a tempo parziale.
Risposta. Le somme ordinarie attribuite per l’a.s. 2025/26 e non spese entro il 31 agosto 2026 restano utilizzabili anche nell’a.s. 2026/27, quindi fino al 31 agosto 2027, salvo le specifiche regole previste in caso di cessazione dal servizio.
Risposta. La prima verifica va fatta nello 'Storico Portafoglio', dove è possibile distinguere le annualità, i residui e le eventuali somme accreditate in esecuzione di sentenze. Solo dopo aver ricostruito la composizione del saldo è possibile capire se vi sia realmente un’anomalia.
Legge 104, disabilità e assistenza
Risposta. No. Il riconoscimento della disabilità grave ai sensi della Legge 104 non produce automaticamente lo stesso effetto in ogni procedura. Permessi, assegnazioni provvisorie, mobilità, GPS e altre procedure seguono discipline autonome, con requisiti, ordine delle precedenze e condizioni territoriali differenti.
Risposta. Perché le graduatorie e i bollettini pubblici devono rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Le informazioni relative a riserve, precedenze e condizioni personali possono essere rese disponibili in forme riservate o comunque non esposte integralmente nella pubblicazione aperta al pubblico.
Risposta. No. La lettera “R” può essere utilizzata per indicare l’inclusione con riserva, ad esempio in presenza di titoli in attesa di riconoscimento o di definizione, e non coincide con la riserva di posti prevista per determinate categorie. Le due situazioni sono giuridicamente diverse.
Risposta. No. L’ausilio materiale non specialistico nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale rientra nella declaratoria del collaboratore scolastico. Sono invece escluse le prestazioni sanitarie specialistiche che richiedono competenze professionali proprie di personale sanitario.
Risposta. Il diritto spetta, in presenza di disabilità grave e negli altri requisiti di legge, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto e ai parenti o affini entro il secondo grado. In determinate condizioni il diritto può estendersi ai parenti o affini entro il terzo grado.
Risposta. Sì. Dopo l’eliminazione del principio del referente unico, più aventi diritto possono essere autorizzati per la stessa persona con disabilità grave, ma devono fruire dei permessi alternativamente e resta il limite complessivo di tre giorni mensili riferito all’assistito.
Risposta. Sì. Il lavoratore con disabilità grave può fruire dei benefici previsti per la propria condizione secondo le modalità stabilite dalla normativa, tra cui i permessi mensili e, nei casi previsti, i riposi giornalieri.
Risposta. Il diritto segue un preciso ordine di priorità: anzitutto il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto; in loro mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti, subentrano nell’ordine previsto i genitori, i figli conviventi, i fratelli o sorelle conviventi e infine i parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
Risposta. No. Il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona con disabilità e nell’arco della vita lavorativa del beneficiario, secondo le regole e i limiti previsti dalla legge.
Risposta. No. Il periodo di congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. È invece coperto da contribuzione figurativa nei limiti previsti.
Risposta. Il ricovero a tempo pieno è normalmente ostativo ai benefici di assistenza, ma la normativa prevede eccezioni. Per il congedo straordinario, ad esempio, il beneficio può essere riconosciuto se i sanitari richiedono la presenza del soggetto che presta assistenza.
Risposta. No. Per il figlio con disabilità grave fino ai tre anni i genitori possono avere accesso, in alternativa tra loro e secondo le condizioni previste, anche al prolungamento del congedo parentale o a due ore di riposo giornaliero retribuito, oltre alla disciplina dei permessi mensili.
Assicurazione sanitaria integrativa MIM
Risposta. Il Piano è rivolto ai dirigenti scolastici, al personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato e, per la durata dell’incarico, al personale docente, educativo e ATA a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. Sono inoltre compresi il personale dipendente del MIM e il personale utilizzato, distaccato o comandato.
Risposta. La polizza ha efficacia dalle ore 00:00 del 30 settembre 2026 alle ore 24:00 del 29 settembre 2030. Per chi entra o esce in corso d’anno valgono le regole di inclusione ed esclusione previste dalla Guida.
Risposta. Per molte prestazioni il Piano privilegia o richiede la rete UniSalute. In generale, l’assistenza diretta nelle strutture convenzionate consente il pagamento da parte di UniSalute, salvo scoperti o franchigie previsti. Il ricorso a strutture non convenzionate è ammesso solo nei casi e con le modalità indicate per la singola prestazione.
Risposta. Il Piano prevede due coperture odontoiatriche specifiche: prevenzione odontoiatrica e implantologia. La prevenzione comprende ogni anno una visita specialistica odontoiatrica e una seduta di igiene orale professionale da effettuare nella stessa occasione. L’implantologia copre impianti osteointegrati e relative corone fisse nei limiti previsti.
Risposta. No, il Piano non prevede una specifica garanzia per trattamenti ortodontici o apparecchi. Le coperture odontoiatriche espressamente previste riguardano la prevenzione odontoiatrica e l’implantologia; le altre cure odontoiatriche sono escluse salvo quanto espressamente indennizzabile a termini di polizza.
Risposta. Sì, in via ordinaria. Per la prevenzione odontoiatrica e l’implantologia le prestazioni sono erogate tramite strutture sanitarie convenzionate. Il ricorso a una struttura non convenzionata è previsto solo quando nella provincia di residenza non siano presenti strutture convenzionate e dopo conferma preventiva della Centrale Operativa.
Risposta. No. La fattura è solo una parte della documentazione. Alcune prestazioni richiedono autorizzazione preventiva, utilizzo della rete convenzionata, prescrizione medica o specifici documenti clinici. Il rimborso fuori rete è possibile soltanto quando la singola copertura lo consente.
Risposta. No. Le FAQ servono a orientarsi, ma l’effettiva copertura dipende dalla Guida, dalle condizioni della singola garanzia, dai massimali, dagli scoperti, dalle franchigie e dalla procedura prevista. L’Area riservata UniSalute consente di consultare il proprio Piano e verificare le strutture convenzionate.
Risposta. No. La finestra ordinaria di adesione indicata per l’avvio della polizza si è chiusa domenica 20 settembre 2026.
Risposta. No. L’adesione alla copertura sanitaria integrativa prevista dal MIM è gratuita per il personale avente diritto.
Risposta. No. Il Piano opera anche per malattie croniche, recidivanti e pregresse rispetto alla data di attivazione, comprese quelle già diagnosticate, nei limiti delle prestazioni effettivamente coperte.
Risposta. Il massimale complessivo generale è di 600.000 euro per annualità assicurativa e per singolo assistito, fermi restando i limiti e i sottomassimali specifici previsti per le singole prestazioni.
Risposta. Una volta l’anno il Piano prevede una visita specialistica odontoiatrica e una seduta di igiene orale professionale da effettuare nella stessa occasione. Il massimale è di 100 euro e si applica uno scoperto del 15%.
Risposta. La garanzia opera fino a un massimo di quattro impianti per annualità assicurativa. Il massimale complessivo è di 2.400 euro per assistito, con un limite di 600 euro per ciascun impianto. Nelle strutture convenzionate non sono previsti scoperti o franchigie entro questi limiti.
Risposta. Sì. Il Piano prevede specifici programmi di prevenzione da effettuare una volta l’anno presso strutture convenzionate. È previsto un pacchetto cardiovascolare di base e, per gli assistiti con più di 40 anni, programmi di prevenzione oncologica distinti per donne e uomini.
Risposta. Quando il parto non è a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano prevede una copertura massima di 2.500 euro per parto naturale e 4.000 euro per parto cesareo, senza scoperto o franchigia entro il limite della fattura sanitaria.
Risposta. Alle condizioni previste dal Piano, è riconosciuto un rimborso fino a 500 euro al mese per un massimo di quattro anni per spese sanitarie e socioassistenziali documentate collegate allo stato di non autosufficienza permanente.
Risposta. L’elenco aggiornato è consultabile nell’Area clienti UniSalute, nella sezione dedicata alle strutture. La Guida raccomanda di verificare non soltanto la struttura ma anche il medico scelto prima della prestazione.
RSU, diritti e relazioni sindacali
Risposta. La RSU è il soggetto unitario eletto dai lavoratori che partecipa, insieme ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali aventi titolo secondo il CCNL vigente, alle relazioni sindacali d’istituto. Partecipa alla contrattazione integrativa, riceve l’informazione e può attivare il confronto nelle materie previste.
Risposta. La parte sindacale è composta dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL vigente. La scuola deve quindi convocare tutti i soggetti che hanno titolo a partecipare alla contrattazione secondo il contratto applicabile.
Risposta. Solo nei casi e con le procedure previste dal CCNL e dalla legge. L’atto unilaterale non è un’alternativa ordinaria alla contrattazione e non può essere usato liberamente su qualsiasi materia. Occorre verificare materia, tempi, svolgimento effettivo del negoziato e presupposti previsti.
Risposta. Il componente dimissionario o decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla stessa lista. La RSU comunica all’amministrazione e ai lavoratori il nominativo del subentrante.
Risposta. Deve ricostruire fatti e date, indicare con precisione la disposizione contrattuale o normativa interessata, formulare una richiesta concreta e allegare gli atti utili. Una contestazione efficace distingue il fatto accertato dall’interpretazione sindacale e chiede espressamente quale comportamento l’Amministrazione debba correggere.
Risposta. L’informazione deve essere preventiva, scritta, puntuale e contenere dati sufficienti a consentire ai soggetti sindacali una valutazione approfondita dell’impatto delle misure da adottare e la formulazione di osservazioni o proposte. Non basta quindi trasmettere un documento formalmente denominato 'informativa' se mancano gli elementi necessari per comprendere la materia.
Risposta. L’informazione consiste nella trasmissione preventiva e scritta di dati ed elementi conoscitivi. Il confronto è un dialogo approfondito sulle materie previste dal CCNL, attivabile dai soggetti sindacali entro i termini contrattuali. La contrattazione è invece il negoziato finalizzato alla stipula di un accordo che vincola le parti.
Risposta. Per le istituzioni scolastiche ed educative, l’informazione relativa alle materie di confronto e contrattazione deve essere resa in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre.
Risposta. Il confronto si attiva se i soggetti sindacali aventi titolo lo richiedono entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’informazione; può essere proposto anche dall’Amministrazione contestualmente all’invio dei dati. Nelle istituzioni scolastiche la fase di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni.
Risposta. No. Il CCNL prevede che l’assemblea possa essere indetta dalla RSU nel suo complesso, con decisione assunta a maggioranza, e non dal singolo componente. Possono inoltre indire assemblee, singolarmente o congiuntamente, le organizzazioni sindacali rappresentative aventi titolo.
Risposta. Il componente RSU decade automaticamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La decadenza si verifica anche nelle ulteriori ipotesi previste dall’ACNQ, come trasferimento, comando o altra assegnazione presso una diversa sede RSU.
Risposta. Il termine di 45 giorni non è un termine ordinario entro il quale la RSU può liberamente rinviare la sostituzione. L’ACNQ stabilisce che, se entro 45 giorni la RSU non ha adempiuto agli obblighi di comunicare la decadenza e il subentro, la decadenza automatica può essere rilevata anche dall’Amministrazione, che invita i componenti rimasti a procedere alla sostituzione.
Risposta. Sì. Il decorso dei 45 giorni non fa venir meno automaticamente la possibilità di sostituire il componente. L’Amministrazione può rilevare la decadenza e invitare la RSU rimasta in carica a procedere alla surroga del primo dei non eletti della stessa lista.
Risposta. La RSU decade quando, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari o decaduti con i non eletti delle rispettive liste, il numero dei componenti scende sotto il 50% del numero previsto. In questo caso le nuove elezioni devono essere indette secondo le modalità dell’ACNQ e la RSU deve essere rieletta entro cinquanta giorni dalla decadenza.
Risposta. Sì. L’ARAN ha chiarito che l’eventuale cambio di iscrizione sindacale del candidato non impedisce il subentro: la RSU è un organismo unitario e i suoi componenti rappresentano i lavoratori senza vincolo di mandato rispetto alla sigla nelle cui liste erano candidati.
Risposta. Sì. L’ARAN ha chiarito che il regolamento elettorale valorizza anche il voto di lista e non richiede che il candidato abbia necessariamente ottenuto una preferenza personale. Se è il primo candidato utile tra i non eletti della stessa lista, può subentrare.
Risposta. È un dirigente sindacale individuato da un’organizzazione sindacale rappresentativa per esercitare nel luogo di lavoro le prerogative previste dal CCNQ. L’organizzazione comunica per iscritto e tempestivamente all’Amministrazione il nominativo del dirigente sindacale accreditato e comunica allo stesso modo le successive modifiche.
Risposta. Sì, quando il dirigente sindacale accreditato rientra tra i soggetti titolari delle prerogative sindacali previste dal CCNQ e l’organizzazione utilizza per lui il proprio contingente di permessi. Il permesso non deriva automaticamente dalla sola convocazione della scuola, ma dalla titolarità sindacale e dal contingente dell’organizzazione.
Servizi UIL Scuola Latina e uso delle FAQ
Risposta. No. Le FAQ servono per dare una prima risposta affidabile alle domande ricorrenti e per spiegare le regole generali. Quando il caso dipende da documenti, punteggi, graduatorie, precedenze, decreti, cedolini o atti della scuola, è necessaria una verifica individuale.
Risposta. Servono almeno la domanda delle 150 preferenze, il bollettino di nomina del turno interessato, la posizione e il punteggio in graduatoria, l’eventuale dettaglio di riserve o precedenze conosciute e, se disponibili, i bollettini precedenti. In molti casi è utile anche verificare le disponibilità pubblicate prima del turno.
Risposta. Quando la risposta dipende da documenti personali, graduatorie, punteggi, date, decreti, certificazioni, cedolini, verbali, provvedimenti della scuola o interpretazioni che possono produrre conseguenze economiche o giuridiche rilevanti. Deve inoltre rinviare quando esistono eccezioni non verificabili con i soli dati forniti.
Risposta. La prenotazione avviene attraverso il sistema appuntamenti del sito UIL Scuola Latina, scegliendo sede, operatore, giorno e fascia oraria disponibili.
Risposta. È utile portare il decreto di ricostruzione o inquadramento, gli ultimi cedolini, la dichiarazione dei servizi, eventuali decreti di passaggio di ruolo o profilo e la documentazione dei servizi pre-ruolo che si ritiene non correttamente valutati.
Risposta. È consigliabile portare l’estratto conto contributivo INPS aggiornato, lo stato matricolare o riepilogo dei servizi, eventuali decreti di riscatto o ricongiunzione, documentazione su periodi non presenti nell’estratto e, se utile, gli ultimi cedolini.
Non trovi la risposta o il caso è personale?
Le FAQ orientano; per documenti, graduatorie, decreti, cedolini e casi complessi è disponibile la consulenza UIL Scuola Latina.
