GPS
Le Graduatorie provinciali per le supplenze sono utilizzate dall’Ufficio scolastico territoriale, dopo le GAE, per attribuire incarichi annuali al 31 agosto e supplenze fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
La fiducia costruisce il futuro
Dalla scelta delle 20 scuole alla risposta alla convocazione: una guida semplice per capire chi chiama, per quali supplenze, quali dati controllare e cosa fare prima di accettare.
Sono collegate, ma vengono utilizzate da uffici diversi e per esigenze diverse. Capire questa distinzione evita molti errori quando arriva una convocazione.
Le Graduatorie provinciali per le supplenze sono utilizzate dall’Ufficio scolastico territoriale, dopo le GAE, per attribuire incarichi annuali al 31 agosto e supplenze fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Sono utilizzate dal dirigente scolastico per le supplenze brevi e temporanee. Vengono utilizzate anche per incarichi al 31 agosto o al 30 giugno quando GAE e GPS risultano esaurite o incapienti.
Una convocazione inviata da una scuola non è una nuova domanda GPS. La scuola sta scorrendo la propria graduatoria di istituto per coprire una disponibilità concreta.
Le graduatorie di istituto sono articolate in tre fasce. L’appartenenza deriva dalla posizione dell’aspirante nelle GAE o nelle GPS e dalla presentazione della scelta delle scuole.
| Fascia GI | Chi comprende | Che cosa significa |
|---|---|---|
| Prima fascia | Aspiranti inseriti nelle GAE che hanno presentato il modello di scelta delle sedi. | La scuola scorre prima questa fascia per l’insegnamento interessato. |
| Seconda fascia | Aspiranti inseriti nella prima fascia GPS che hanno scelto le scuole. | Comprende, in generale, docenti abilitati o specializzati sul sostegno secondo la graduatoria interessata. |
| Terza fascia | Aspiranti inseriti nella seconda fascia GPS che hanno scelto le scuole. | Viene utilizzata dopo l’esaurimento delle fasce precedenti. |
Gli aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS sono collocati, nelle graduatorie di istituto, dopo la seconda fascia e prima della terza fascia.
Per essere presenti nelle graduatorie di istituto occorre indicare le sedi nella provincia scelta per le GPS. Questa scelta è distinta dalle preferenze utilizzate per gli incarichi provinciali.
È possibile scegliere fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto per cui si possiede titolo.
Le scuole devono appartenere alla provincia di inserimento nelle GPS. La scelta viene effettuata nell’ambito della procedura prevista per le GPS.
Le 20 scuole servono per le graduatorie di istituto. Le preferenze per gli incarichi provinciali costituiscono invece una procedura diversa.
Ai fini delle supplenze brevi fino a 10 giorni può essere dichiarata la disponibilità alle procedure rapide in un massimo di due circoli didattici e cinque istituti comprensivi tra le sedi prescelte.
Le scuole utilizzano la procedura informatica per interpellare gli aspiranti. La convocazione serve a raccogliere le disponibilità e deve permettere una scelta consapevole.
Rispondere “disponibile” non attribuisce automaticamente il posto. La scuola verifica le risposte e individua l’avente diritto secondo l’ordine di graduatoria. Solo la successiva comunicazione di assegnazione identifica il destinatario della supplenza.
| Durata della supplenza | Preavviso minimo prima del termine per rispondere |
|---|---|
| 30 giorni o più | La proposta deve essere trasmessa almeno 24 ore prima della scadenza fissata per la risposta. |
| Meno di 30 giorni | La proposta deve essere trasmessa almeno 12 ore prima della scadenza fissata per la risposta. |
| Infanzia e primaria fino a 10 giorni | Possono essere utilizzate procedure particolarmente rapide, con presa di servizio immediata. |
Dopo la disponibilità e la formale accettazione da parte dell’aspirante individuato, la scuola assegna di norma un termine massimo di 24 ore per la presa di servizio, salvo i casi previsti dalla normativa.
Non rispondere in modo automatico. Leggi tutta la convocazione, valuta la reale possibilità di raggiungere la sede e conserva la documentazione.
Verifica insegnamento, sede, durata, ore, giorni di servizio e data di decorrenza. Se manca un dato essenziale, chiedi subito chiarimenti alla scuola.
Se hai già un incarico, verifica se puoi completare l’orario e se le sedi sono concretamente raggiungibili senza sovrapposizioni.
Usa la modalità indicata dalla scuola e conserva email, ricevuta o schermata. Una risposta tardiva può non essere presa in considerazione.
Nelle convocazioni rivolte a più aspiranti, chi ha risposto positivamente ma non ottiene l’incarico è libero da ogni vincolo dopo la data di assegnazione indicata dalla scuola.
Chi riceve una supplenza con orario inferiore a quello obbligatorio può conservare, nei limiti previsti, il diritto al completamento nella stessa provincia.
Il completamento può avvenire anche mediante frazionamento di una disponibilità, purché siano salvaguardati l’unicità dell’insegnamento e la compatibilità degli orari.
Nella secondaria il completamento può riguardare la stessa o diversa classe di concorso e, di regola, non può superare tre sedi scolastiche in due comuni, tenendo conto della facile raggiungibilità.
Non basta che la somma delle ore rientri nell’orario massimo: occorre verificare giorni, spostamenti, articolazione delle lezioni e compatibilità dichiarata dalle scuole.
Se al primo periodo di assenza ne segue un altro senza interruzione, oppure con la sola interruzione di un giorno festivo o libero dalle lezioni, la supplenza è prorogata allo stesso docente a decorrere dal giorno successivo.
Se tra i due periodi c’è una sospensione delle lezioni, lo stesso supplente è confermato. Il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Per il sostegno la scuola segue uno specifico ordine di ricerca, dando priorità agli aspiranti specializzati.
L’ordine concreto va sempre verificato rispetto al grado di istruzione e alla posizione dell’aspirante nelle graduatorie interessate.
La scuola può utilizzare le graduatorie di altri istituti secondo il criterio di viciniorità, estendendo la ricerca all’intera provincia.
Se non trova aspiranti, pubblica uno specifico avviso sul proprio sito e lo trasmette all’Ufficio scolastico territoriale, che lo ripubblica. Hanno priorità gli aspiranti abilitati o specializzati sul sostegno, poi quelli con il pertinente titolo di studio.
L’O.M. 27/2026 esclude dalla partecipazione agli interpelli gli aspiranti già destinatari di un contratto a tempo determinato.
Le conseguenze cambiano in base alla condotta e alla situazione concreta. Questa sintesi serve come avviso operativo, non sostituisce l’esame del singolo caso.
La rinuncia a una proposta da graduatoria di istituto, la mancata presa di servizio dopo l’accettazione e la mancata risposta entro il termine a una comunicazione effettivamente ricevuta possono produrre le conseguenze previste dall’articolo 15 per quella graduatoria e per l’anno scolastico.
Lasciare un incarico dopo aver assunto servizio comporta una sanzione molto più grave: la perdita della possibilità di ottenere supplenze per tutte le tipologie di posto e classi di concorso, per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Prima di rinunciare o lasciare il servizio, fai verificare la convocazione, il tipo di nomina già accettata e la graduatoria utilizzata. Le sanzioni non sono identiche in tutte le situazioni.
La disponibilità consente alla scuola di individuare l’avente diritto, ma non equivale ancora all’assegnazione. Se però vieni individuato e formalizzi l’accettazione, devi rispettare il termine comunicato per la presa di servizio; il mancato adempimento può comportare sanzioni.
Sì. Nelle convocazioni multiple deve indicare la posizione di ciascun aspirante rispetto agli altri convocati e la data in cui assegnerà la supplenza. Dopo quella data, chi ha dato disponibilità ma non è stato scelto è libero da vincoli.
Per supplenze di almeno 30 giorni la proposta deve arrivare almeno 24 ore prima del termine di risposta; per supplenze inferiori a 30 giorni almeno 12 ore prima. Per infanzia e primaria fino a 10 giorni sono possibili modalità più rapide. Fa fede il termine esatto indicato nella convocazione.
Sì, se conservi il diritto al completamento e la nuova disponibilità è compatibile. La procedura informatizzata dovrebbe rivolgersi agli aspiranti senza contratto e a quelli occupati parzialmente che possono completare l’orario.
Sì, l’ordinanza consente di lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. La situazione va comunque verificata prima di interrompere il rapporto.
Essere inseriti nelle GPS non basta: per le graduatorie di istituto occorre aver scelto le scuole. Inoltre la convocazione dipende dalla disponibilità concreta, dall’insegnamento, dalla fascia, dalla posizione e dallo scorrimento effettuato dall’istituto.
L’articolo 15 considera rinuncia anche la mancata risposta entro il termine a una comunicazione che risulti effettivamente ricevuta. È quindi essenziale controllare con frequenza l’indirizzo indicato nella domanda, compresa la cartella spam, e mantenerlo funzionante.
Quando la propria graduatoria è esaurita, la scuola utilizza le graduatorie degli istituti viciniori secondo i criteri previsti. Solo dopo l’esito negativo della ricerca può ricorrere all’interpello.
La pagina offre un orientamento generale. La valutazione delle sanzioni, delle compatibilità e del diritto al completamento richiede l’esame della posizione individuale.
Porta con te la convocazione, la posizione in graduatoria e gli eventuali contratti già in essere. UIL Scuola Latina può aiutarti a verificare il caso prima della risposta.
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