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Malattia e assenze del personale ATA

Personale ATA

Malattia e assenze del personale ATA

Quanto dura il periodo di comporto, quale retribuzione spetta, come funziona il certificato medico, quando può arrivare la visita fiscale e quali regole valgono per ruolo e supplenze.

Aggiornato all'anno scolastico 2026/27

Non tutti i contratti hanno le stesse tutele

Le regole sulla malattia del personale ATA cambiano in modo significativo a seconda della tipologia di rapporto di lavoro.

Occorre quindi distinguere tra personale a tempo indeterminato, supplenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto e personale assunto per supplenze brevi o temporanee.

Prima regola

L'assenza deve essere comunicata alla scuola tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, salvo comprovato impedimento.

Conservazione del posto

Quanto tempo posso stare in malattia?

Il periodo massimo dipende dal tipo di contratto.

Tempo indeterminato

18 mesi nel triennio

Il personale di ruolo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di malattia non superiore a 18 mesi nell'arco di un triennio.

Ai fini del calcolo si sommano le assenze intervenute nel triennio precedente l'ultimo episodio morboso.

30 giugno / 31 agosto

9 mesi nel triennio

Il personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla conservazione del posto per massimo 9 mesi in un triennio scolastico.

Supplenza breve

30 giorni

Per le altre supplenze a tempo determinato il posto è conservato, nei limiti di durata del contratto, per massimo 30 giorni per anno scolastico.

Personale di ruolo

Quanto viene pagata la malattia?

100%
Primi 9 mesi

Intera retribuzione fissa secondo la disciplina contrattuale, ferme restando le eventuali decurtazioni previste dalla legge per i primi giorni dell'evento.

90%
Successivi 3 mesi

Nel periodo successivo ai primi nove mesi la retribuzione viene ridotta al 90%.

50%
Ulteriori 6 mesi

Negli ultimi sei mesi del periodo ordinario di comporto la retribuzione è ridotta al 50%.

18
Dopo i primi 18 mesi

In casi particolarmente gravi il dipendente può chiedere un ulteriore periodo di conservazione del posto senza retribuzione, secondo le condizioni e gli accertamenti previsti dal contratto. Non si tratta quindi di un prolungamento automatico.

Tempo determinato

Come cambia la retribuzione per i supplenti?

30/6

Contratti al 30 giugno o 31 agosto

Nel singolo anno scolastico il primo mese di malattia è retribuito al 100%, il secondo e il terzo mese sono retribuiti al 50%. L'ulteriore periodo utile alla conservazione del posto è senza assegni.

B

Supplenze brevi

Il personale assunto direttamente dalla scuola per supplenze temporanee ha diritto alla conservazione del posto per massimo 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al 50%, nei limiti della durata del contratto.

!
Un contratto al 30 giugno non ha lo stesso trattamento di una supplenza breve

È quindi essenziale controllare la data finale del contratto prima di calcolare comporto e retribuzione della malattia.

Primi giorni di assenza

La cosiddetta “decurtazione Brunetta”

Essere retribuiti al 100% non significa necessariamente ricevere tutte le voci accessorie della normale busta paga.

Primi 10 giorni

Per ogni evento di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, il dipendente pubblico percepisce il trattamento economico fondamentale, con esclusione delle voci accessorie individuate dalla legge.

La regola opera indipendentemente dalla durata complessiva dell'evento di malattia.

Esistono eccezioni

La decurtazione non si applica nei casi espressamente esclusi dalla normativa, tra cui determinate ipotesi di ricovero ospedaliero, day hospital, infortunio sul lavoro, causa di servizio e gravi patologie con terapie salvavita.

Certificazione

Che cosa deve fare il lavoratore?

1

Avvisare la scuola

L'assenza deve essere comunicata tempestivamente e comunque entro l'inizio dell'orario di lavoro, anche in caso di prosecuzione della malattia.

2

Contattare il medico

Il medico trasmette telematicamente all'INPS il certificato contenente la prognosi e gli altri dati necessari alla gestione dell'assenza.

3

Controllare l'indirizzo

È importante verificare che nel certificato sia indicato correttamente il domicilio presso il quale il dipendente sarà reperibile durante la malattia.

NOVITÀ DAL 4 SETTEMBRE 2026

Il certificato può coprire anche il giorno precedente

Con la circolare INPS n. 92/2026 è stata estesa la possibilità di riconoscere come giorno iniziale della malattia il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche quando la visita viene effettuata nell'ambulatorio del medico curante.

Il medico deve indicare nel certificato la data precedente nel campo relativo all'inizio della malattia.

La retrodatazione può riguardare un solo giorno e non opera se il giorno precedente è sabato, domenica o una festività infrasettimanale, giorni nei quali è disponibile il servizio di continuità assistenziale.

Visita medica di controllo

Fasce di reperibilità

Le fasce sono oggi uguali per lavoratori pubblici e privati.

10:00 – 12:00 fascia antimeridiana
17:00 – 19:00 fascia pomeridiana
7/7
La reperibilità vale tutti i giorni

L'obbligo riguarda tutti i giorni compresi nel certificato: sabato, domenica e giorni festivi inclusi, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.

Controlli

Quando può arrivare la visita fiscale?

INPS

Controllo medico

La visita può essere disposta secondo le regole del Polo unico INPS e può essere effettuata anche più volte durante lo stesso periodo di prognosi.

P/F

Prima o dopo un giorno non lavorativo

La normativa prevede particolare attenzione alle assenze che si collocano immediatamente prima o dopo giornate non lavorative.

!
Se devi allontanarti durante le fasce di reperibilità

L'assenza dal domicilio deve essere giustificabile secondo le regole vigenti. In presenza di visite, accertamenti o altri motivi ammessi è importante conservare la documentazione che dimostri la necessità dell'allontanamento.

Reperibilità

Quando può esserci esonero?

L'esonero dalle fasce non coincide automaticamente con l'esonero da ogni possibile controllo medico.

GP

Gravi patologie

Sono previste specifiche ipotesi di esonero collegate a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

CS

Causa di servizio

L'esonero può operare nelle condizioni stabilite dalla disciplina vigente per determinate menomazioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

67%

Invalidità

Sono previste specifiche ipotesi anche per stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Gravi patologie e terapie invalidanti

Il contratto prevede una tutela rafforzata quando una grave patologia richiede terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti.

Sono esclusi dal normale computo della malattia i giorni riconosciuti dalla disciplina contrattuale, compresi il ricovero ospedaliero, il day hospital e le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie.

Per tali giorni spetta l'intera retribuzione.

Serve una certificazione adeguata

Non è sufficiente la semplice indicazione generica della diagnosi: occorre documentazione sanitaria idonea che consenta di applicare la particolare tutela contrattuale.


Vale anche per i supplenti

La tutela relativa alle gravi patologie è applicabile, alle condizioni previste dal contratto, anche al personale a tempo determinato.

Articolo 69 CCNL

Visite, terapie ed esami diagnostici

Il personale ATA dispone di uno specifico monte orario annuale.

18 ore per anno scolastico

Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Il limite massimo è di 18 ore per anno scolastico e comprende anche i tempi necessari per raggiungere la struttura sanitaria e rientrare al lavoro.

Ore oppure giornata intera

Il permesso può essere utilizzato sia su base oraria sia su base giornaliera, secondo le regole previste dal contratto.

Queste assenze sono assimilate alla malattia ai fini del periodo di comporto e del trattamento economico.

Situazioni particolari

Ricovero, day hospital e convalescenza

H

Ricovero ospedaliero

Il ricovero ha una disciplina economica particolare e rientra tra le ipotesi escluse da alcune delle ordinarie decurtazioni previste per la malattia.

DH

Day hospital

Anche il day hospital viene considerato secondo la specifica tutela prevista dal contratto e dalla normativa sulla malattia.

C

Convalescenza post ricovero

Il periodo successivo al ricovero può avere specifici effetti sul trattamento economico quando ricorrono le condizioni previste dal contratto.

Domande frequenti

Dubbi sulla malattia ATA

Un ATA di ruolo quanti mesi di malattia può fare?
Il periodo ordinario di conservazione del posto è di 18 mesi nel triennio: 9 mesi al 100%, 3 mesi al 90% e ulteriori 6 mesi al 50%. In casi particolarmente gravi può essere richiesto un ulteriore periodo senza retribuzione, alle condizioni previste dal contratto.
Un supplente al 30 giugno ha solo 30 giorni di malattia?
No. Il personale con contratto al 30 giugno o 31 agosto ha diritto alla conservazione del posto fino a 9 mesi nel triennio scolastico. Nel singolo anno il primo mese è retribuito al 100%, il secondo e il terzo al 50%; l'ulteriore periodo è senza assegni.
E un supplente breve?
Per le supplenze temporanee diverse dal 30 giugno o 31 agosto il posto viene conservato, nei limiti della durata del contratto, per massimo 30 giorni nell'anno scolastico, retribuiti al 50%.
Quali sono oggi le fasce della visita fiscale?
Le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni compresi nel certificato di malattia, inclusi sabati, domeniche e festivi.
Se il medico mi visita il giorno dopo, perdo il giorno precedente?
Dal 4 settembre 2026 non necessariamente. La circolare INPS n. 92 consente il riconoscimento del giorno immediatamente precedente anche in caso di visita ambulatoriale, purché il medico lo indichi nel certificato e siano rispettate le condizioni previste. Non vale però per un giorno precedente che cada di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale.
Per una visita specialistica devo prendere per forza malattia per tutto il giorno?
No. Il personale ATA dispone di 18 ore per anno scolastico specificamente destinate a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, utilizzabili anche ad ore.
Le 18 ore per visite specialistiche sono aggiuntive al comporto?
No. Il CCNL stabilisce che tali assenze sono assimilate alla malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono soggette al relativo regime economico.
Con una grave patologia tutti i giorni di malattia sono esclusi dal comporto?
No. La tutela speciale riguarda i periodi riconducibili alle condizioni previste dal contratto: ricovero, day hospital, terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti e conseguenze certificate delle stesse. La semplice presenza di una patologia grave non esclude automaticamente qualsiasi assenza dal comporto.
La scuola può mandare la visita fiscale anche più volte?
Sì. Durante lo stesso periodo di prognosi possono essere effettuati più controlli secondo la disciplina delle visite mediche di controllo.

Riferimenti principali

Art. 17 CCNL Scuola 29/11/2007 Periodo di comporto, trattamento economico e disciplina della malattia del personale a tempo indeterminato.
Artt. 35 e 69 CCNL 2019-2021 Malattia del personale a tempo determinato e permessi ATA per visite, terapie ed esami diagnostici.
Circolare INPS n. 92/2026 Riconoscimento del giorno immediatamente precedente al certificato anche in caso di visita ambulatoriale.

Hai un problema con malattia, comporto o visita fiscale?

La UIL Scuola Latina può verificare il tuo contratto, le assenze già effettuate, il periodo di comporto e il corretto trattamento economico.