Malattia e assenze del personale ATA
Quanto dura il periodo di comporto, quale retribuzione spetta, come funziona il certificato medico, quando può arrivare la visita fiscale e quali regole valgono per ruolo e supplenze.
Non tutti i contratti hanno le stesse tutele
Le regole sulla malattia del personale ATA cambiano in modo significativo a seconda della tipologia di rapporto di lavoro.
Occorre quindi distinguere tra personale a tempo indeterminato, supplenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto e personale assunto per supplenze brevi o temporanee.
L'assenza deve essere comunicata alla scuola tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, salvo comprovato impedimento.
Quanto tempo posso stare in malattia?
Il periodo massimo dipende dal tipo di contratto.
18 mesi nel triennio
Il personale di ruolo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di malattia non superiore a 18 mesi nell'arco di un triennio.
Ai fini del calcolo si sommano le assenze intervenute nel triennio precedente l'ultimo episodio morboso.
9 mesi nel triennio
Il personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla conservazione del posto per massimo 9 mesi in un triennio scolastico.
30 giorni
Per le altre supplenze a tempo determinato il posto è conservato, nei limiti di durata del contratto, per massimo 30 giorni per anno scolastico.
Quanto viene pagata la malattia?
Intera retribuzione fissa secondo la disciplina contrattuale, ferme restando le eventuali decurtazioni previste dalla legge per i primi giorni dell'evento.
Nel periodo successivo ai primi nove mesi la retribuzione viene ridotta al 90%.
Negli ultimi sei mesi del periodo ordinario di comporto la retribuzione è ridotta al 50%.
In casi particolarmente gravi il dipendente può chiedere un ulteriore periodo di conservazione del posto senza retribuzione, secondo le condizioni e gli accertamenti previsti dal contratto. Non si tratta quindi di un prolungamento automatico.
Come cambia la retribuzione per i supplenti?
Contratti al 30 giugno o 31 agosto
Nel singolo anno scolastico il primo mese di malattia è retribuito al 100%, il secondo e il terzo mese sono retribuiti al 50%. L'ulteriore periodo utile alla conservazione del posto è senza assegni.
Supplenze brevi
Il personale assunto direttamente dalla scuola per supplenze temporanee ha diritto alla conservazione del posto per massimo 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al 50%, nei limiti della durata del contratto.
È quindi essenziale controllare la data finale del contratto prima di calcolare comporto e retribuzione della malattia.
La cosiddetta “decurtazione Brunetta”
Essere retribuiti al 100% non significa necessariamente ricevere tutte le voci accessorie della normale busta paga.
Primi 10 giorni
Per ogni evento di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, il dipendente pubblico percepisce il trattamento economico fondamentale, con esclusione delle voci accessorie individuate dalla legge.
La regola opera indipendentemente dalla durata complessiva dell'evento di malattia.
La decurtazione non si applica nei casi espressamente esclusi dalla normativa, tra cui determinate ipotesi di ricovero ospedaliero, day hospital, infortunio sul lavoro, causa di servizio e gravi patologie con terapie salvavita.
Che cosa deve fare il lavoratore?
Avvisare la scuola
L'assenza deve essere comunicata tempestivamente e comunque entro l'inizio dell'orario di lavoro, anche in caso di prosecuzione della malattia.
Contattare il medico
Il medico trasmette telematicamente all'INPS il certificato contenente la prognosi e gli altri dati necessari alla gestione dell'assenza.
Controllare l'indirizzo
È importante verificare che nel certificato sia indicato correttamente il domicilio presso il quale il dipendente sarà reperibile durante la malattia.
Il certificato può coprire anche il giorno precedente
Con la circolare INPS n. 92/2026 è stata estesa la possibilità di riconoscere come giorno iniziale della malattia il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche quando la visita viene effettuata nell'ambulatorio del medico curante.
Il medico deve indicare nel certificato la data precedente nel campo relativo all'inizio della malattia.
La retrodatazione può riguardare un solo giorno e non opera se il giorno precedente è sabato, domenica o una festività infrasettimanale, giorni nei quali è disponibile il servizio di continuità assistenziale.
Fasce di reperibilità
Le fasce sono oggi uguali per lavoratori pubblici e privati.
L'obbligo riguarda tutti i giorni compresi nel certificato: sabato, domenica e giorni festivi inclusi, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.
Quando può arrivare la visita fiscale?
Controllo medico
La visita può essere disposta secondo le regole del Polo unico INPS e può essere effettuata anche più volte durante lo stesso periodo di prognosi.
Prima o dopo un giorno non lavorativo
La normativa prevede particolare attenzione alle assenze che si collocano immediatamente prima o dopo giornate non lavorative.
L'assenza dal domicilio deve essere giustificabile secondo le regole vigenti. In presenza di visite, accertamenti o altri motivi ammessi è importante conservare la documentazione che dimostri la necessità dell'allontanamento.
Quando può esserci esonero?
L'esonero dalle fasce non coincide automaticamente con l'esonero da ogni possibile controllo medico.
Gravi patologie
Sono previste specifiche ipotesi di esonero collegate a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
Causa di servizio
L'esonero può operare nelle condizioni stabilite dalla disciplina vigente per determinate menomazioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Invalidità
Sono previste specifiche ipotesi anche per stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Gravi patologie e terapie invalidanti
Il contratto prevede una tutela rafforzata quando una grave patologia richiede terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti.
Sono esclusi dal normale computo della malattia i giorni riconosciuti dalla disciplina contrattuale, compresi il ricovero ospedaliero, il day hospital e le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie.
Per tali giorni spetta l'intera retribuzione.
Non è sufficiente la semplice indicazione generica della diagnosi: occorre documentazione sanitaria idonea che consenta di applicare la particolare tutela contrattuale.
La tutela relativa alle gravi patologie è applicabile, alle condizioni previste dal contratto, anche al personale a tempo determinato.
Visite, terapie ed esami diagnostici
Il personale ATA dispone di uno specifico monte orario annuale.
18 ore per anno scolastico
Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Il limite massimo è di 18 ore per anno scolastico e comprende anche i tempi necessari per raggiungere la struttura sanitaria e rientrare al lavoro.
Il permesso può essere utilizzato sia su base oraria sia su base giornaliera, secondo le regole previste dal contratto.
Queste assenze sono assimilate alla malattia ai fini del periodo di comporto e del trattamento economico.
Ricovero, day hospital e convalescenza
Ricovero ospedaliero
Il ricovero ha una disciplina economica particolare e rientra tra le ipotesi escluse da alcune delle ordinarie decurtazioni previste per la malattia.
Day hospital
Anche il day hospital viene considerato secondo la specifica tutela prevista dal contratto e dalla normativa sulla malattia.
Convalescenza post ricovero
Il periodo successivo al ricovero può avere specifici effetti sul trattamento economico quando ricorrono le condizioni previste dal contratto.
Dubbi sulla malattia ATA
Un ATA di ruolo quanti mesi di malattia può fare?
Un supplente al 30 giugno ha solo 30 giorni di malattia?
E un supplente breve?
Quali sono oggi le fasce della visita fiscale?
Se il medico mi visita il giorno dopo, perdo il giorno precedente?
Per una visita specialistica devo prendere per forza malattia per tutto il giorno?
Le 18 ore per visite specialistiche sono aggiuntive al comporto?
Con una grave patologia tutti i giorni di malattia sono esclusi dal comporto?
La scuola può mandare la visita fiscale anche più volte?
Riferimenti principali
Hai un problema con malattia, comporto o visita fiscale?
La UIL Scuola Latina può verificare il tuo contratto, le assenze già effettuate, il periodo di comporto e il corretto trattamento economico.
