Mobilità, trasferimenti e passaggi del personale ATA
Come cambiare scuola o provincia, come funzionano le preferenze, il punteggio, le precedenze e il passaggio a un diverso profilo professionale.
Che cos'è la mobilità ATA
La mobilità consente al personale ATA a tempo indeterminato di modificare la propria sede di titolarità oppure, in presenza dei requisiti previsti, di ottenere un diverso profilo professionale.
Le operazioni vengono disciplinate dal CCNI sulla mobilità e ogni anno da una specifica Ordinanza ministeriale che stabilisce termini e modalità per la presentazione delle domande.
Il personale ATA ordinario non è soggetto a un vincolo generale di mobilità.
Una disciplina diversa riguarda invece l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, per la quale può operare un vincolo triennale.
Quale movimento posso chiedere?
È importante distinguere tra trasferimento e mobilità professionale.
Trasferimento provinciale
Consente di ottenere una nuova sede di titolarità all'interno della stessa provincia.
Trasferimento interprovinciale
Consente di richiedere una sede situata in una provincia diversa da quella di attuale titolarità.
Passaggio di profilo
È consentito, alle condizioni previste dal CCNI, verso un altro profilo professionale appartenente alla stessa Area, se si possiede il titolo richiesto.
Come si esprimono le preferenze
L'ordine delle preferenze è determinante: il sistema verifica le sedi seguendo esattamente la sequenza indicata dal dipendente.
È possibile indicare una specifica istituzione scolastica quando la procedura consente la preferenza puntuale.
La preferenza sintetica consente di richiedere tutte le scuole comprese nel comune secondo l'ordine previsto dalle tabelle.
Può essere utilizzato nei casi e nei territori in cui la procedura prevede questa tipologia di preferenza.
La preferenza sintetica provinciale consente di concorrere sulle sedi comprese nel territorio richiesto secondo l'ordine previsto dal sistema.
Non conviene ordinare le sedi in base alla probabilità di ottenerle. Devono essere inserite nel reale ordine di gradimento: il sistema assegna infatti la prima preferenza disponibile in relazione al punteggio e alla fase della mobilità.
Come viene calcolato il punteggio
Il punteggio deriva dalle tabelle allegate al CCNI e non coincide necessariamente con quello delle graduatorie ATA per le supplenze.
Servizio
Vengono valutati il servizio di ruolo e, secondo le regole della tabella contrattuale, i servizi riconoscibili ai fini della mobilità.
Continuità
La permanenza nella stessa sede o nelle condizioni previste dal CCNI può attribuire specifico punteggio di continuità.
Esigenze di famiglia
In presenza delle condizioni previste possono essere attribuiti punteggi collegati al ricongiungimento e ad altre esigenze familiari.
Un lavoratore può avere un determinato punteggio nella graduatoria dei 24 mesi e un punteggio completamente diverso nella domanda di trasferimento. Devono essere applicate le specifiche tabelle del CCNI mobilità.
Precedenze: il punteggio non è sempre decisivo
In determinate situazioni il contratto attribuisce una precedenza che opera prima del confronto ordinario dei punteggi.
Legge 104/1992
Il personale che si trova nelle condizioni previste dalla normativa può beneficiare delle precedenze stabilite dal CCNI, purché siano rispettati requisiti, documentazione e ordine delle preferenze.
Familiare con disabilità
La precedenza può operare nei casi di assistenza contemplati dal contratto, con precise condizioni relative al soggetto assistito e al territorio richiesto.
Coniuge di militare
È prevista una specifica precedenza per il personale che rientra nelle condizioni stabilite dalla normativa relativa al trasferimento d'autorità del coniuge militare.
Amministratori locali
Il CCNI disciplina inoltre specifiche precedenze per il personale che ricopre determinate cariche pubbliche elettive.
Per diverse precedenze non basta dichiarare il diritto. Occorre indicare correttamente il comune o il distretto nel quale la precedenza deve essere esercitata. Un errore nell'ordine delle preferenze può comportare la mancata applicazione della precedenza, pur lasciando valida la domanda ordinaria.
Personale ATA neoimmesso in ruolo
Una situazione particolare riguarda chi è ancora in attesa dell'assegnazione della sede definitiva.
Domanda obbligatoria
Il personale ATA neoimmesso in ruolo o comunque in attesa di sede definitiva è tenuto a presentare domanda di mobilità.
Può richiedere contemporaneamente mobilità provinciale e interprovinciale secondo le modalità previste dalla procedura.
Se non presenta la domanda
In assenza della domanda, l'Amministrazione procede all'assegnazione d'ufficio della sede definitiva.
Anche quando nessuna delle preferenze espresse può essere soddisfatta, la sede viene individuata d'ufficio secondo le regole del CCNI.
Per il personale ATA in attesa di sede definitiva il CCNI 2026/27 consente di richiedere, nell'unica domanda, mobilità provinciale e interprovinciale fino a un massimo complessivo di 15 preferenze.
Passaggio a un altro profilo ATA
Il passaggio di profilo non equivale a un semplice trasferimento.
Passaggio nella stessa Area
Il CCNI consente il passaggio di profilo all'interno della stessa Area professionale, a condizione che il dipendente possieda il titolo di studio previsto per il profilo richiesto.
Un esempio tipico può riguardare i profili appartenenti all'Area degli Assistenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dal contratto.
Il passaggio di profilo attraverso la mobilità non deve essere confuso con il passaggio da un'Area professionale a una superiore.
Le progressioni tra Aree seguono procedure differenti.
Funzionari ed Elevata Qualificazione: attenzione al vincolo
Per questa Area il regime è diverso rispetto al resto del personale ATA.
Il personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione è soggetto, dalla sede definitiva di prima titolarità, a un vincolo triennale di permanenza, salvo le deroghe previste dal CCNI.
Trascorso il triennio può partecipare alla mobilità territoriale anche se è ancora titolare di un incarico di DSGA.
Per il 2026/27 una delle deroghe al vincolo è stata modificata: il limite relativo ai figli è stato ridotto da 16 a 14 anni.
Per il 2026/27 è stata eliminata la precedente deroga che consentiva di superare il vincolo per il ricongiungimento al genitore ultrasessantacinquenne.
Dubbi sulla mobilità ATA
Un collaboratore scolastico di ruolo ha il vincolo triennale?
Posso chiedere il trasferimento in un'altra provincia?
Posso passare da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo con la mobilità?
La Legge 104 mi garantisce sempre il trasferimento?
Se ho più punti ottengo sempre il posto prima degli altri?
Sono neoimmesso ATA e non presento domanda: cosa succede?
Riferimenti principali
Devi presentare una domanda di mobilità?
La UIL Scuola Latina può verificare punteggio, preferenze, precedenze e documentazione prima dell'invio della domanda.
