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Guida UIL Scuola Latina

Maternità, paternità e congedi parentali

Una guida aggiornata per orientarsi tra astensione obbligatoria, congedo parentale, riposi per allattamento, malattia del figlio e interdizione dal lavoro per gravidanza o mansione a rischio.

Novità dal 1° gennaio 2026: il congedo parentale è utilizzabile entro i 14 anni del figlio, invece dei precedenti 12. Anche il congedo per malattia del figlio è stato esteso fino a 14 anni e, nella fascia 3-14 anni, è salito a 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore.

I numeri principali

5 mesiCongedo di maternitàPeriodo obbligatorio, con diverse possibili articolazioni prima e dopo il parto.
10 giorniPaternità obbligatoria20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo, retribuiti per intero.
10/11 mesiCongedo parentale complessivoTra i due genitori; può arrivare a 11 mesi se il padre ne utilizza almeno tre.
14 anniNuovo limite di etàPer la fruizione del congedo parentale dal 1° gennaio 2026.

Congedo di maternità

È un periodo obbligatorio di cinque mesi. Per il personale della scuola, di ruolo o supplente con rapporto in corso, è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto e il periodo è valido ai fini del servizio.

2 + 3Modalità ordinaria

Due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita.

1 + 4Flessibilità

Un mese prima e quattro mesi dopo, se le certificazioni mediche attestano che non vi sono rischi.

0 + 5Tutto dopo il parto

Cinque mesi interamente successivi alla nascita, solo in presenza delle certificazioni sanitarie richieste.

Parto anticipato

I giorni non fruiti si aggiungono dopo

Se il parto avviene prima della data presunta, i giorni di congedo non utilizzati prima della nascita si sommano al periodo successivo. La durata complessiva può quindi superare i cinque mesi di calendario.

Ricovero del neonato

Possibile sospensione

In presenza dei requisiti sanitari, la madre può chiedere una sola volta la sospensione del congedo post-partum durante il ricovero del neonato e riprenderlo dalle dimissioni, purché sia certificata la compatibilità con il rientro al lavoro.

Congedo di paternità

Paternità obbligatoria

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi, anche non continuativi, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi alla nascita. I giorni diventano 20 in caso di parto plurimo.

Retribuzione intera

Il congedo obbligatorio è retribuito per intero ed è distinto dal congedo parentale. Può essere utilizzato anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Preavviso

Le date vanno comunicate per iscritto alla scuola con almeno 5 giorni di anticipo, ove possibile in relazione alla nascita. In caso di parto, la comunicazione può basarsi sulla data presunta.

Paternità alternativa: è diversa dai 10 giorni obbligatori. Consente al padre di utilizzare il congedo spettante alla madre in casi specifici, come morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.

Congedo parentale: quanto spetta

La durata massima non coincide con i mesi retribuiti. Bisogna ricostruire separatamente i periodi utilizzati dalla madre, dal padre e quelli ancora disponibili per la coppia.

Madre: massimo 6 mesi

Può utilizzarli dopo la fine del congedo di maternità ed entro il compimento dei 14 anni del figlio.

Padre: massimo 6 o 7 mesi

Può fruirne dalla nascita. Il limite personale sale a 7 mesi se utilizza almeno 3 mesi di congedo parentale.

Coppia: 10 o 11 mesi

Il limite ordinario complessivo è 10 mesi; sale a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi. Il genitore solo può arrivare a 11 mesi.

I limiti sono previsti per ciascun figlio. In caso di parto gemellare o plurimo, il diritto si moltiplica per il numero dei figli, compresi i primi 30 giorni retribuiti per intero previsti dal CCNL scuola.

Quanto viene retribuito

Non tutti i 10 o 11 mesi sono automaticamente pagati. Inoltre, l’80% introdotto dalle leggi di bilancio dipende dalla data di conclusione della maternità o paternità e deve essere utilizzato entro il sesto anno del figlio.

100%Primi 30 giorni – scuola

Per ogni figlio, complessivamente tra entrambi i genitori, il CCNL riconosce i primi 30 giorni di congedo parentale con retribuzione intera.

80%Fino ad altri 2 mesi

Per le famiglie che rientrano nelle condizioni previste dalle leggi di bilancio, due ulteriori mesi possono essere indennizzati all’80% se fruiti entro i 6 anni.

30%Altri mesi indennizzati

Il restante periodo indennizzabile, entro il limite complessivo di 9 mesi tra i genitori, è normalmente retribuito al 30%.

Nove mesi indennizzati

Come sono ripartiti

  • 3 mesi riservati alla madre e non trasferibili;
  • 3 mesi riservati al padre e non trasferibili;
  • 3 mesi ulteriori utilizzabili alternativamente dai genitori.

Il primo mese al 100% e gli eventuali mesi all’80% non si aggiungono ai nove: ne migliorano soltanto la percentuale economica.

Verifica necessaria

L’80% non spetta sempre

La possibilità di avere complessivamente tre mesi con aliquota elevata è stata introdotta gradualmente. Nella scuola il primo è già assorbito dal trattamento contrattuale al 100%; per gli altri due occorre controllare la data di fine del congedo obbligatorio e l’età del figlio.

Prima di indicare la percentuale nella domanda, conviene ricostruire i congedi utilizzati da entrambi i genitori.

Fruizione giornaliera, frazionata o oraria

Giornate intere

Il periodo può essere continuativo o suddiviso in più domande. Se non vi è effettiva ripresa del servizio tra due periodi, sabati, domeniche e festivi intermedi possono essere conteggiati nel congedo.

Modalità oraria

È possibile la fruizione su base oraria secondo le regole applicabili. Il conteggio e la compatibilità con l’orario scolastico devono essere definiti correttamente: non equivale a scegliere liberamente singole ore di lezione.

Preavviso

La domanda ordinaria va presentata con almeno 5 giorni di preavviso; per il congedo su base oraria il termine è di 2 giorni. In particolari e comprovate situazioni personali può operare il termine ridotto previsto dal CCNL.

Orario su pochi giorni: avere lezioni soltanto in tre giorni non significa automaticamente che gli altri quattro interrompano il congedo. Contano il tipo di part-time, il calendario degli obblighi di servizio e l’effettiva ripresa lavorativa. Le date vanno valutate prima della domanda per evitare il conteggio dell’intera settimana.

Congedo per malattia del figlio

Non va confuso con il congedo parentale: serve quando il figlio è malato e richiede certificazione. Dal 2026 la tutela è stata ampliata.

Fino a 3 anni

Per tutta la durata della malattia

Ciascun genitore può assentarsi alternativamente all’altro senza un limite annuale di giorni. Nella scuola, 30 giorni per ciascun anno di età del bambino, complessivamente tra i genitori, sono retribuiti per intero; gli ulteriori giorni sono senza retribuzione.

Da 3 a 14 anni

10 giorni per ciascun genitore

Dal 2026 ciascun genitore può utilizzare, alternativamente all’altro, fino a 10 giorni lavorativi all’anno per ogni figlio. Questi giorni sono normalmente non retribuiti, ma restano tutelati secondo la disciplina vigente.

Per la malattia del figlio occorre il certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Non si applicano le fasce di reperibilità previste per la malattia personale del dipendente.

Riposi per allattamento

Fino a due ore al giorno

Nel primo anno di vita del bambino spettano due periodi di riposo, anche cumulabili, quando l’orario giornaliero è almeno di 6 ore. Se è inferiore a 6 ore, spetta un solo periodo di un’ora.

Parto plurimo

In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche contemporaneamente alla madre.

Fruizione del padre

Il padre può utilizzarli nei casi previsti dalla legge, ad esempio quando i figli sono affidati soltanto a lui, la madre non se ne avvale, non è lavoratrice dipendente o è deceduta o gravemente inferma.

I riposi giornalieri non sono giorni interi di assenza e non si accumulano per essere utilizzati successivamente. Nella scuola la collocazione deve essere concordata in modo coerente con l’orario giornaliero e con il diritto della lavoratrice o del lavoratore.

Gravidanza e lavoro a rischio

L’interdizione anticipata o successiva al parto non deriva automaticamente dall’essere docente, insegnante di sostegno, educazione motoria o scuola dell’infanzia. Occorre distinguere rischio clinico e rischio lavorativo.

Complicanze della gravidanza

Quando esistono gravi complicanze o condizioni morbose aggravabili dalla gravidanza, la procedura sanitaria parte dalla certificazione del ginecologo e coinvolge l’autorità sanitaria competente.

Mansione o ambiente a rischio

La scuola deve valutare il rischio nel DVR e tentare prima l’eliminazione del pericolo, la modifica delle condizioni o l’assegnazione temporanea ad attività compatibili. Se non è possibile, si attiva l’interdizione tramite l’Ispettorato territoriale del lavoro.

Interdizione dopo il parto

Se il rischio lavorativo permane e non è possibile assegnare altra attività, il provvedimento può proseguire fino a sette mesi dopo la nascita. Non dipende dal fatto che la madre allatti concretamente al seno.

Il termine “allattamento a rischio” può trarre in inganno: la tutela riguarda l’esposizione a un rischio vietato nel periodo post-partum, non una generica difficoltà ad allattare durante il lavoro. La richiesta va fondata su mansione, DVR e impossibilità di ricollocazione.

Come procedere con la scuola

Ricostruisci i periodi

Raccogli le date già utilizzate da entrambi i genitori e la data finale della maternità o paternità.

Scegli le date

Controlla festivi, giorno libero, eventuale part-time e necessità di una vera ripresa del servizio.

Invia la domanda

Rispetta il preavviso e usa il canale indicato dalla scuola, conservando la ricevuta o il protocollo.

Verifica il cedolino

Controlla che i giorni siano registrati con la percentuale corretta e senza consumare periodi diversi da quelli richiesti.

Domande frequenti

Dal 2026 il congedo parentale può essere utilizzato fino a 14 anni?
Sì. Per i periodi fruiti dal 1° gennaio 2026 il limite è stato elevato da 12 a 14 anni. L’estensione riguarda l’arco temporale di utilizzo, non aumenta il numero massimo di mesi spettanti.
Tutti i genitori hanno tre mesi retribuiti all’80%?
No. L’aliquota maggiorata dipende dalla data in cui è terminato il congedo di maternità o paternità e dall’utilizzo entro il sesto anno del figlio. Per il personale scolastico, inoltre, il primo dei mesi maggiorati è assorbito dal trattamento contrattuale più favorevole dei primi 30 giorni al 100%. In pratica possono residuare fino a due ulteriori mesi all’80%, se ne ricorrono le condizioni.
I primi 30 giorni al 100% spettano a ciascun genitore?
No. Sono 30 giorni complessivi tra madre e padre per ciascun figlio. Possono essere utilizzati da uno solo o ripartiti tra entrambi, anche in modo frazionato.
Il congedo parentale riduce le ferie?
La disciplina vigente tutela la maturazione delle ferie anche durante il congedo parentale. Restano possibili effetti sulle componenti economiche strettamente collegate all’effettiva presenza o alla prestazione svolta.
Se utilizzo il congedo soltanto nei tre giorni in cui insegno, gli altri giorni si contano?
Non è possibile rispondere considerando soltanto l’orario delle lezioni. Se non vi è un’effettiva ripresa del servizio tra periodi consecutivi, i giorni intermedi possono essere inclusi. Nel part-time verticale conta anche la formale articolazione del rapporto. Prima di presentare domande ripetute è opportuno verificare il calendario completo con la scuola o il sindacato.
Posso interrompere il congedo parentale con la mia malattia?
La sopravvenuta malattia personale può modificare il titolo dell’assenza, ma deve essere tempestivamente comunicata e certificata chiedendo l’interruzione del congedo. Non basta inviare il certificato senza chiarire alla scuola la variazione richiesta.
Per la malattia di un figlio di 12 anni spettano giorni di assenza?
Sì. Dal 2026, per ogni figlio tra 3 e 14 anni, ciascun genitore può utilizzare fino a 10 giorni lavorativi all’anno, alternativamente all’altro. I giorni sono normalmente non retribuiti.
Una docente di educazione motoria incinta viene automaticamente interdetta?
No. La gravidanza non produce da sola un’interdizione per l’intera categoria professionale. La scuola deve valutare i rischi concreti della mansione, evitare le attività incompatibili e, se possibile, assegnare compiti sicuri. L’interdizione interviene quando il rischio permane e non è possibile una ricollocazione idonea.
Per ottenere l’interdizione dopo il parto devo dimostrare che allatto al seno?
No. La tutela post-partum fino a sette mesi è legata al rischio lavorativo e all’impossibilità di assegnare una mansione compatibile, non alla prova dell’allattamento naturale.
Le tutele spettano anche ai supplenti?
Sì, durante un rapporto di lavoro in corso. La scadenza della supplenza non viene però prorogata dal congedo. In alcune situazioni la maternità può dare diritto a un trattamento economico anche fuori nomina: il caso va verificato sulla base delle date del contratto e dell’inizio del periodo tutelato.
Il congedo parentale incide sull’anno di prova?
I giorni di congedo parentale non sono servizio effettivamente prestato e possono incidere sul raggiungimento dei 180 e 120 giorni. La validità non viene meno automaticamente: occorre fare il conteggio concreto. Consulta anche la pagina Anno di prova e formazione docenti.

Fonti e riferimenti

La guida integra il Testo unico maternità e paternità, il CCNL scuola e le modifiche della Legge di bilancio 2026. Percentuali e periodi già fruiti devono sempre essere verificati sul singolo nucleo familiare.

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Per calcolare correttamente mesi residui e percentuali servono le date di nascita, i periodi già utilizzati da entrambi i genitori, la fine della maternità o paternità e il tipo di contratto. Prenota un appuntamento con UIL Scuola Latina portando questi dati.

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Pagina informativa aggiornata a settembre 2026. Le situazioni individuali richiedono la verifica dei periodi già fruiti e delle condizioni previste dalla legge.