
Accertato il diritto dei docenti precari ad ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute durante il servizio.
Illegittimo collocare in ferie d’ufficio i docenti durante la sospensione delle attività didattiche.
Il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Barrella, con la sentenza n. 1990/2025, ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Domenico Naso dell’Ufficio Legale Nazionale della Federazione UIL Scuola, a tutela dei docenti precari del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
I ricorrenti, infatti, venivano collocati in ferie d’ufficio dai Dirigenti scolastici durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, senza poter richiedere la monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti.
Il Giudice, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha riconosciuto il diritto dei docenti a ottenere sia l’indennità per le festività soppresse non usufruite, sia la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, in ragione del mancato preavviso da parte dell’Amministrazione.
La sentenza stabilisce, in definitiva, il pieno diritto dei docenti precari con contratto al 30 giugno, stipulato nel corso degli ultimi dieci anni, al pagamento delle ferie sottratte nei periodi di sospensione delle attività didattiche.